Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 9
Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938,.n. 1265;
VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333; VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117; VISTA la legge 2 giugno 1988, n. 218;
VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressione nella seduta del 29 ottobre 2009;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
SULLA 'PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute; di Concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Oggetto e campo di applicazione)

I. Il presente decreto stabilisce: a)
talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonche' alla sensibilizzazione delle autorita' competenti e degli allevatori ed a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta; b)
le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita', nonche' per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;
e) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.
2. Il Ministero della salute, di seguito: "Ministero", sentito il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali istituto con decreto- legge l° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di seguito: " Centro di Lotta", dispone misure piu' restrittive rispetto a quelle del presente decreto mediante l'adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze contingibili ed urgenti, che costituiscono misure strumentali di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni, province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 gennaio 2006, n. L 10.
- La direttiva 92/40/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 giugno 1992, n. L 1.
- Gli articoli 1 e 2 e l'allegato B, della legge 7
luglio 2009, n. 88, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- Il regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 1954, n. 142, S.O.
- Il decreto legislativo1° settembre 1998, n. 333, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1998, n.
226.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2005, n. 152.
- La legge 2 giugno 1988, n. 218, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144.
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2005, n. 279.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
S.O.
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2006, n. 121,
S.O.
Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito
con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n.
229.



 
Art. 2.
(Definizioni)

I . Ai fini del presente decreto, si intende per: a)
«influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1; b)
«influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2; c)
«influenza aviaria a bassa patogenicita' (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3; d)
«pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattivita' per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonche' per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili; e)
«volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda cosi' come definita al punto 8; f)
«altro volatile in cattivita'»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattivita' per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera d), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; g)
«razze rare di pollame o di altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate»: pollame o altn volatili in cattivita' riconosciuti ufficialmente come razze rare dalla normativa vigente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55; h)
«azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dal Ministero a conservare il virus dell'influenza aviaria; i)
«azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame e' tenuto a fini commerciali; l)
«azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattivita' sono tenuti dai proprietari per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano fino ad un massimo di 250 capi; m)
«compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattivita'»: una o piu' aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattivita' caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza; n)
«allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattivita' all'interno di una singola unita' produttiva; o)
«unita' produttiva»: un'unita' aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unita' della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattivita'; p)
«pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore,non ancora nutrito, nonche' le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti; q)
«piano di emergenza »: il piano di cui all'articolo 55, comma 2; r)
«manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, comma 1; s)
«pollame o altri volatili in cattivita' sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattivita' che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria; t)
«titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, propnetarie di pollame o di altri volatili in cattivita', o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno; u)
"autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni e le province autonome; v)
"veterinario ufficiale": il medico veterinario delle aziende sanitarie locali;
z) "autorizzazione": il provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
aa) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattivita' o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;
bb) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorita' competente di cui alla lettera u) per verificare che i requisiti di cui al presente decreto e le istruzioni impartite da detta autorita' sulle modalita' per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati;
cc) «abbattimento»: qualsiasi procedimento effettuato con metodi eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle metodiche previste per le specie animali coinvolte, diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattivita';
dd) «macellazione»: qualsiasi procedimento effettuato nel rispetto della normativa vigente che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano;
ee) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
ff) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattivita', veicoli oppure in qualsiasi altro modo;
gg) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale il veterinario ufficiale sospetti o abbia ricevuta notifica di sospetto della presenza dell'influenza aviaria;
hh) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata da parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente;
ii) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro;
ll) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti;
mm) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo;
nn) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattivita' deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.



Note all'art. 2:
- Il regolamento (CE) n. 1174/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 196, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
(Programmi di sorveglianza)

1. Le regioni e le province autonome attuano programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero su indicazione del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria con l'obiettivo di: a)
individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame; b)
contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili.
 
Art. 4.
(Anagrafe informatizzata delle aziende avicole)

11. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi.
22. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.
33. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.
 
Art. 5.
(Obbligo di denuncia)
1.
Il sospetto o l'accertamento di influenza aviaria, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, deve essere denunciato immediatamente. 2.
Per i fini di cui al comma 1:
a) il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali, che li accompagna durante il trasporto o se ne occupa in altro modo, e' obbligato a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di influenza aviaria e deve custodire gli animali infetti o sospetti di infezione lontano dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;
b) i veterinari, compresi i veterinari ufficiali, il personale dirigente dei laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona la cui attivita' professionale e' connessa ad animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati, sono obbligati a denunciare immediatamente al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma, qualsiasi notizia o dato circa la presenza, presunta o confermata, di influenza aviaria di cui siano comunque venuti a conoscenza prima di un intervento ufficiale ai' sensi del presente decreto. 3.
Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, che riceve la denuncia di sospetto o presenza di influenza ne trasmette immediatamente copia al Ministero e alla regione o alla provincia autonoma competente. 4.
I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel caso di conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria, comunicano immediatamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II, per consentire al Ministero di rispettare i termini indicati nel citato allegato; il Ministero notifica agli organi comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea (di seguito Commissione) e agli altri Stati membn le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo altresi' un'apposita relazione scritta. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero dei dati relativi ai focolai della malattia nonche' di ogni altra informazione da esso richiesta in merito.



Nota all'art. 5:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
(Indagine epidemiologica)

1. Le indagini epidemiologiche, nel caso di focolai di influenza aviaria, sono effettuate dai servizi veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche', nel caso di cui all'articolo 38, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 55, nonche' attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato.
2. L'indagine epidemiologica accerta inderogabilmente i seguenti aspetti: a)
la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto; b)
la possibile origine dell'influenza aviaria; c)
l'individuazione di eventuali aziende a contatto; d)
la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattivita', di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso.
3. Le regioni e le province autonome tengono conto dell'indagine epidemiologica nel: a)
decidere in merito alla necessita' di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dal presente decreto; b)
concedere deroghe secondo quanto previsto dal presente decreto.
4. Nel caso in cui sia accertato, attraverso l'indagine epidemiologica, che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, spetta al Ministero informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri interessati in merito a tutti i risultati dell'indagine.
5. Le regioni, le province autonome e il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria informano costantemente il Ministero sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche; il Ministero aggiorna regolarmente la Commissione e gli altri Stati membri in merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.
 
Art. 7.
(Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai)

l. In presenza di un sospetto focolaio, il veterinario ufficiale avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere, la presenza dell'influenza aviaria conformemente al manuale diagnostico e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale. Il veterinario ufficiale garantisce altresi' il rispetto delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate: a)
procedere al censimento del pollame, degli altri volatili in cattivita' e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattivita'; b)
compilare un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattivita' e di tutti i mammiferi di specie domestiche gia' malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorita' competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che ne faccia richiesta; c)
trasferire e trattenere all'interno di un edificio dell'azienda tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivita'. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; d)
non consentire l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattivita'; e)
non far uscire dall'azienda, senza autorizzazione del veterinario ufficiale, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattivita', carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattivita' («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria; f)
vietare l'uscita dall'azienda di uova; g)
assoggettare alle condizioni imposte dal veterinario ufficiale e all'autorizzazione del medesimo, la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature; h)
predisporre mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattivita', come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
3. Il veterinario ufficiale assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica secondo quanto prescritto dall'articolo 6 («indagine epidemiologica»).
4. A prescindere di quanto riportato al comma 1, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale puo' autorizzare l'effettuazione di campioni in altri casi. In queste circostanze il servizio veterinario dell'azienda sanitaria puo' procedere senza adottare alcune o nessuna delle misure di cui al comma 2.
 
Art. 8. (Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si
sospettano focolai)
1.
In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, le regioni e le province autonome possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da c) a e), previo accordo con il Ministero, sentito il Centro di referenza nazionale. 2.
Le regioni e le province autonome possono concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 7, comma 2, lettera h), per altri volatili tenuti in cattivita' in aziende non commerciali. 3.
Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero. 4.
Con riferimento all'articolo 7, comma 2, lettera f), il veterinario ufficiale puo' autorizzare, in via alternativa, l'invio delle uova direttamente a: a)
a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; l'autorizzazione eventualmente concessa dal veterinario ufficiale e' subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III del presente decreto; b)
alla distruzione.



Nota all'art. 8:
I regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004 sono
pubblicati nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.



 
Art. 9. (Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano
focolai)

I. Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 7, nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda e' infondato.
 
Art. 10.
(Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica)
1.
Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica, le regioni e le province autonome possono applicare le misure di cui ai commi 2, 3 e 4, soprattutto nel caso in cui l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densita' di pollame. 2.
Limitare temporaneamente la movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattivita' e delle uova, nonche' dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto il territorio nazionale. Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non lo giustifichino. 3.
Possono essere applicate nell'azienda le misure previste all'articolo 11. Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure puo' essere limitata unicamente al pollame o ad altri volatili in cattivita' sospetti di infezione e alle relative unita' produttive. Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattivita' abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE. 4.
Puo' essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessita', alle aziende ubicate all'interno di detta zona.



Nota all'art. 10:
- La decisione 2006/437/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
31 agosto 2006, n. L 237.



 
Art. 11. (Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati)
1.
In presenza di un focolaio di HPAI, il veterinario ufficiale garantisce l' applicazione delle misure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, e dal presente articolo, commi da 2 a 10. 2.
Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale da parte del Servizio veterinario ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattivita' presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento e' attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto. Tuttavia le regioni e le province autonome possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattivita' sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria. Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero. Il veterinario ufficiale puo' adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda. 3.
Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale. 4.
I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico. 5.
Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, vengono, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale. 6.
Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale. 7.
Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all' articolo 48. 8.
Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48. 9.
Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattivita' o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana. 10.
In presenza di un focolaio primario il ceppo virale isolato e' sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato virale viene inviato prima possibile al laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 51, comma 1.
 
Art. 12.
(Deroghe)

I. Il Ministero stabilisce norme specifiche per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 11, comma 2 e agli articoli 13 e 14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio sentito il Centro nazionale di referenza. 2.
Il Ministero comunica immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, comma 1, e a norma dell'articolo 14. 3.
Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, e' possibile adottare ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione.
 
ART. 13
(Deroghe relative a talune aziende)

I. In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, il Ministero puo' concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, comma 2, purche' la concessione di tali deroghe non comprometta il controllo della malattia.
2. Laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, il veterinario ufficiale garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattivita' oggetto della deroga: a)
siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; b)
siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finche' dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano piu' un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI; c)
non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:
l) nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
2) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
3. Il veterinario ufficiale puo' concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, comma 5 per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti', secondo quanto previsto dall'allegato III, Sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni stabilite nell'allegato III del presente decreto.



Nota all'art. 13:
- Per i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004, si
veda nelle note all'art. 8.



 
ART. 14 (Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unita'
produttive distinte)

1. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o piu' unita' produttive distinte, le regioni e le province autonome possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, comma 2, per le unita' produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattivita' per i quali non esistano sospetti di HPAI, purche' tali deroghe non compromettano il controllo della malattia. Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o piu' unita' produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda, constati la totale separazione da altre unita' produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattivita' ivi tenuti.
 
ART. 15
(Misure da applicare nelle aziende a contatto)
1.
Le regioni e le province autonome decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. 11 veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE. 2.
Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di lotta, dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da tenere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto. 3.
Il veterinario ufficiale garantisce che durante l'abbattimento dal pollame e dagli altri volatili in cattivita' siano prelevati campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto. 4.
Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' sono abbattuti e distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48.



Nota all'art. 15:
- Per la decisione 2006/437/CE, si veda nelle note
all'art. 10.



 
ART. 16 (Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone
soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI)

I. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione, istituiscono: a)
una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda; b)
una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.
2. Se il focolaio di HPAI e' confermato in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate in cui non e' presente pollame, il Ministero anche tramite il Centro di lotta puo', previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria dalle disposizioni di cui ai capi da II a IV relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali tengono conto almeno dei criteri di seguito elencati: a)
l'indagine epidemiologica; b)
la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali; c)
l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame; d)
i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame e altri volatili in cattivita'; e)
le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattivita', delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine. Il Ministero e le regioni e le province autonome attivano immediatamente, per quanto di rispettiva competenza, l'Unita' centrale di crisi e le Unita' di crisi regionali, per garantire il coordinamento globale di tutte le misure necessarie per eradicare l'influenza aviaria nel piu' breve tempo possibile.
4. Le regioni e Le province autonome possono istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione interessi una parte di territorio degli Stati membri confinanti, per l'istituzione delle stesse e' garantita la collaborazione tra le Autorita' competenti degli Stati membri coinvolti.
 
ART. 17 (Misure da applicare sia nelle zone di protezione sia nelle zone di
sorveglianza)

1. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza: a)
procedure che consentono la rintracciabilita' di qualsiasi elemento in grado di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattivita', le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattivita' infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo; b)
i titolari delle aziende avicole sono tenuti a fornire, laddove richieste, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattivita' e alle uova che entrano o escono dall'azienda.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie adottano ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore. L'informazione puo' essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di lotta, attua un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattivita', nelle aziende o nelle zone a rischio.
 
ART. 18 (Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione: a)
viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende; b)
il veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattivita' e procedere, laddove necessario, alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; il veterinario ufficiale visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione; c)
viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
 
ART. 19 (Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di
protezione)

. Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione: a)
tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivita' sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; b)
le carcasse sono distrutte quanto prima; c)
i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48; d)
tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48; e)
non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
I) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda;
2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; f)
aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico; g)
chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; h)
il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.
 
ART. 20 (Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o
dei liquami provenienti dalle aziende)

1. Il veterinario ufficiale vigila affinche' siano vietati, salvo sua autorizzazione, la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.



Nota all'art. 20:
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.



 
ART. 21
(Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico)

I. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali vigilano affinche' nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita'.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattivita' destinati al ripopolamento faunistico.
 
ART. 22 (Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di
pollame e carcasse)

I . I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che all'interno delle zone di protezione siano vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali garantiscono che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a)
le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; b)
le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
 
ART. 23 (Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle
carni di pollame)

I. In deroga all'articolo 22 le regioni e le province autonome possono autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione o di sorveglianza del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:
a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione;
b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico; c)
il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal Servizio veterinario della ASL competente o sotto il suo controllo; d)
il servizio veterinario competente sul macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione al Servizio veterinario della ASL competente di spedizione; e)
il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; f)
il veterinario ufficiale garantisca l'effettuazione di un esame minuzioso del pollame presso il macello ante e post-mortem; g)
le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano , salvo quanto diversamente disposto in base alla procedura stabilita dalla Commissione; h)
le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che, in via alternativa:
1) non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
2) non sia diversamente disposto conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, il Ministero puo' autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che: a)
il veterinano ufficiale responsabile del macello designato venga informato e accetti di ricevere il pollame e confermi l'avvenuta macellazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria di spedizione; b)
il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame; c)
le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione; d)
i sottoprodotti siano distrutti.




Nota all'art. 23:
- L'allegato III del citato decreto legislativo
27 maggio 2005,
n. 117, cosi' recita:

Parte di provvedimento in formato grafico



 
ART. 24
(Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno)

I. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, puo' autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che: a)
il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo; b)
vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione; c)
successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale; d)
il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
2. In deroga all'articolo 22, il Ministero puo' autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, e che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.
 
ART. 25
(Deroghe per il trasporto diretto di pollastre)

I. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, puo' autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che: a)
il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattivita' nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare; b)
laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico; c)
le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dal veterinario ufficiale o sotto il suo controllo; d)
l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre; e)
se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
 
ART. 26
(Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola)

I. Il Ministero, in deroga all'articolo 22, puo' autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purche' si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni: a)
i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati conformemente al manuale diagnostico e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende; b)
le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilita' delle uova; c)
le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dal Servizio veterinario della ASL competente o sotto il suo controllo; d)
nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dalla regione competente.
2. In deroga all'articolo 22, il Ministero puo' autorizzare il trasporto diretto di uova: a)
a un centro di imballaggio designato dalla Regione competente («centro di imballaggio designato»), purche' siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero ; b)
a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure per la distruzione.



Nota all'art. 26:
- Per i regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, si
veda nelle note all'art. 8.



 
ART. 27
(Deroga per il trasporto diretto di carcasse)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 22, possono autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purche' effettuato ai fini della loro eliminazione, dandone comunicazione preventiva al Ministero .
 
ART. 28
(Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a 27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del trasporto conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48.
 
ART. 29
(Durata delle misure)
1.
Le misure di cui al presente capo sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48 e finche' le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico. 2.
Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al comma 1, non sia piu' necessario mantenere in vigore le misure di cui al presente capo, nella ex zona di protezione si applicano le misure previste all'articolo 30 per la durata prevista all'articolo 31.
 
ART. 30
(Misure da applicare nelle zone di sorveglianza)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nelle zone di sorveglianza garantiscono l'applicazione delle misure di seguito elencate:
a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;
b) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione delle regione e province autonome i quali garantiscono tramite i servizi veterinari delle aziende sanitarie l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
c) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. Le regioni e le province autonome possono tuttavia autorizzare il trasporto diretto di: 1)
pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e d). Il Ministero puo' autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonche' la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame; 2)
pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata , preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; 3)
pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purche' vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purche' l'incubatoio di partenza sia in guado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario; 4)
uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilita' delle uova; 5)
uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purche' confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero siano applicate; 6)
uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione; 7)
uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1)
non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda 2)
non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; g)
aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico; h) i)
non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Puo' essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alle disposizioni della Commissione. j)
sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita'; l)
non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.



Note all'art. 30:
- Per i regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, si
veda nelle note all'art. 8.
- Per il regolamento (CE) 1774/2002, si veda nelle note
all'art. 20.



 
ART. 31
(Durata delle misure)

1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite secondo quanto prescritto dall'articolo 48.
 
ART. 32
(Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione)

l . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui ai capi III e IV all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall'articolo 16, comma 4. 2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, possono attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattivita', nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione. Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dalle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3.
Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero per il parere di competenza. 4.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure di cui al comma 3 e provvede a discuterne secondo le procedure della Commissione. 5.
Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario, puo' adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e ne informa immediatamente la Commissione.



Nota agli articoli 32 e 34:
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
1990, n. L 224.



 
ART. 33
(Deroghe)
1.
Il Ministero, sentito il Centro di referenza nazionale, stabilisce le modalita' specifiche secondo cui si possono concedere le deroghe di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dal Ministero. 2.
Il Ministero, puo', in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe alle misure di cui ai capi III e IV laddove si abbia conferma dell' HPAI in un incubatoio. 3.
In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, il Ministero puo' concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 21 e dall'articolo 30, lettere b), c) e f). 4.
In deroga ai capi III e IV, in presenza di focolai di HPAI le regioni e le province autonome possono, sulla base di una valutazione del rischio, introdurre misure specifiche in materia di movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime. 5.
Le deroghe, di cui ai commi da 1 a 4, sono concesse soltanto qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 6.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione della concessione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 4. 7.
Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, altri volatili in cattivita', uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti da un'azienda cui e' stata concessa una deroga ai sensi del presente articolo non possono essere commercializzati al di fuori del territorio nazionale salvo altrimenti deciso conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
 
ART. 34
(Ulteriori misure di biosicurezza)

I. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di cui ai capi III, IV e V possono imporre l'attuazione di ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonche' in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattivita'. Queste misure possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonche' restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole. 2.
Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero delle misure di cui al comma 1 che a sua volta trasmette l'informazione alla Commissione. 3.
Il Ministero, fatto salvo quanto di competenza ai sensi della decisione n. 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario, puo' adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria e ne informa immediatamente la Commissione.



Nota agli articoli 32 e 34:
- La decisione 90/424/CEE e' pubblicata nella 18 agosto
1990, n. L 224.



 
ART. 35 (Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi
di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI nei macelli o nei mezzi di trasporto, avvia immediatamente un'indagine nell'azienda di origine del pollame o di altri volatili in cattivita' volta a confermarne o escluderne la presenza conformemente al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.



Nota agli articoli 35 e 38:
- Per la decisione 2006/437/CE si veda nelle note
all'art. 10.



 
ART. 36
(Misure da applicare nei macelli)
1.
Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, garantisce che, sulla base di una valutazione del rischio, tutto il pollame presente nel macello venga abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale. In caso di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso, nonche' le carni ed i' sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico. 2.
Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonche' le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutti tempestivamente sotto controllo ufficiale.
 
ART. 37 (Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di
trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliero o in un mezzo di trasporto, garantisce che, sulla base di una valutazione del rischio, tutto il pollame e gli altri volatili in cattivita' presenti nel posto d'ispezione frontaliero o nel mezzo di trasporto siano abbattuti, macellati o messi in isolamento separatamente da pollame o altri volatili in cattivita' sotto controllo ufficiale fino al completamento degli accertamenti conformemente al manuale diagnostico. Il veterinario ufficiale applica se del caso le misure di cui all' articolo 7. Il veterinario ufficiale puo' autorizzare il trasporto del pollame o di altri volatili in cattivita' verso un'altra struttura dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento. Il veterinario ufficiale puo' decidere di non abbattere o macellare quel pollame o gli altri volatili in cattivita' presenti nel posto di ispezione frontaliero che non abbiano avuto contatto con il pollame o con gli altri volatili in cattivita' sospetti d'infezione.
2. In caso di macellazione di pollame di cui al comma 1, le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso, nonche' le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservate separatamente e sotto controllo ufficiale fino al completamento di accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.
3. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonche' le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutte quanto prima sotto controllo ufficiale.
 
ART. 38 (Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione
frontalieri o nei mezzi di trasporto)

1. Il veterinario ufficiale, qualora in un macello, in un posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto sia sospettata o confermata la presenza dell'HPAI, garantisce l'applicazione delle ulterion misure di seguito elencate: a)
nel macello nel posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto non vengono introdotti pollame o altri volatili in cattivita' perlomeno finche' non siano trascorse 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera b) conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48. Per quanto riguarda i posti d'ispezione frontalieri, il divieto di introduzione puo' essere esteso ad altri animali; b)
le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli contaminati vengono effettuate conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48 e sotto controllo ufficiale del veterinario ufficiale; c)
viene svolta un'analisi epidemiologica; d)
le misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono applicate nell'azienda di origine del pollame o delle carcasse infetti e nelle aziende a contatto; e)
salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica e dagli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 35, nell'azienda d'origine sono applicate le misure previste dall'articolo 11; f)
l'isolato del virus dell'influenza aviaria e' sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE ai fini dell'identificazione del sottotipo virale.



Nota agli articoli 35 e 38:
- Per la decisione 2006/437/CE si veda nelle note
all'art. 10.



 
ART. 39
(Misure da applicare)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI, garantiscono l'applicazione delle misure previste all'articolo 7, commi 2, lettere a), b), c), e), g) e h), e 3, nonche' ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V.
2. Il veterinario ufficiale garantisce la pratica del depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattivita' delle specie nelle quali e' stata confermata l' LPAI, cosi' da impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Il depopolamento puo' essere esteso ad altri volatili in cattivita' dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e puo' essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica. Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattivita', salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ASL competente.
3. Il Ministero, ai fini del comma 2, il depopolamento viene attuato con le modalita' previste dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, decide che il pollame o gli altri volatili in cattivita' vengano, in via alternativa: a)
abbattuti quanto prima ; b)
macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al comma 4.
4. Allorche' il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame e' sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami. Il pollame non puo' essere trasferito dall'azienda al macello designato finche' il veterinario ufficiale, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonche' della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell' LPAI e' minimo.
5. La macellazione in un macello designato conformemente al comma, 3 puo' aver luogo unicamente a condizione che: a)
il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato; b)
ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza; c)
ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato; d)
siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dalla regione o provincia autonoma competente; e)
il veterinario ufficiale responsabile del macello designato venga informato e accetti di ricevere il pollame; f)
i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti.
6. Il veterinario ufficiale garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale:
a) le carcasse;
b) le uova da cova presenti nell'azienda.
7. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono adozione delle misure di seguito elencate:
a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto vengono, ogniqualvolta possibile, rintracciate e la loro schiusa deve avvenire sotto sorveglianza ufficiale;
h) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui al presente decreto, vengono, ogniqualvolta possibile, sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico;
c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal comma 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LPAI: 1)
a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato») purche' siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero; 2)
a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 oppure alla distruzione;
d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti;
e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattivita', le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48;
g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1)
non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda 2)
non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
h) in presenza di un focolaio primario di LPAI, l'isolato virale e' sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 51, comma 1.
8. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere immediatamente comunicati al Ministero a cura della regione o della provincia autonoma che li dispone. Il Ministero a sua volta provvede ad informare la Commissione.



Note all'art. 39:
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004, si
veda nelle note all'art. 8.



 
ART. 40
(Deroghe per talune aziende)

1. Il Ministero, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, puo' concedere deroghe alle misure previste dall' articolo 39, commi 3, lettera b), e 5, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
2. Il veterinario ufficiale, laddove venga concessa una deroga di cui al comma 1, garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattivita' oggetto della deroga: a)
siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per indurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; b)
siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finche' dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano piu' un rischio significativo di ulteriore diffusione dell' LPAI; c)
non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata, in via alternativa: 1)
nel territorio nazionale, conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero ; 2)
in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di focolai di LPAI in incubatoi possono, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe parziali o totali alle misure di cui' all'articolo 39.
4. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse di cui al comma 1, e' possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione.
5. La regione o la provincia autonoma comunica tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione.
 
ART. 41 (Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unita'
produttive distinte)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un focolaio di LPAI in un' azienda comprendente due o piu' unita' produttive distinte, possono concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 39, comma 2, per le unita' produttive in cui sia presente pollame sano, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 2.
Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del comma 1, e' possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura stabilita dalla Commissione. 3.
La Regione o Provincia autonoma comunica tempestivamente i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero il quale provvede a darne tempestiva comunicazione alla Commissione.
 
ART. 42
(Misure da applicare nelle aziende a contatto)
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformita' al manuale diagnostico. 2.
Sulla base dell'indagine epidemiologica e su richiesta delle regioni e province autonome, il Ministero con proprio decreto, su parere favorevole del Centro di Lotta, puo' disporre di applicare le misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densita' di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure. 3.
Il veterinario ufficiale garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere, conformemente al manuale diagnostico, la presenza del virus dell' LPAI in tali aziende a contatto. 4.
Il veterinario ufficiale garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattivita' sono macellati o abbattuti e distrutti ed e' successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48.
 
ART. 43
(Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI)

1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI i servizi veterinari delle aziende sanitarie o i servizi veterinari regionali a seconda dell'estensione locali istituiscono intorno all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro.
 
ART. 44
(Misure da applicare nella zona di restrizione)

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie garantiscono l' applicazione nella zona di restrizione delle misure di seguito elencate:
a) effettuazione, con la massima tempestivita', di un censimento di tutte le aziende commerciali;
b) effettuazione, conformemente al manuale diagnostico, degli esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;
c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno e' subordinato ad autorizzazione ed ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattivita', di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di: 1)
pollame da macello a un impianto appositamente designato; 2)
pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame.Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre; 3)
pulcini di un giorno, in via alternativa:
a)verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l' azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; b)verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purche' l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario; 4)
uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilita' delle uova; 5)
uova da tavola verso un centro di imballaggio, purche' confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero; 6)
uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione; 7)
uova destinate alla distruzione;
e) distruzione delle carcasse;
O il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; g)
i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48; h)
non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda ;
2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda;
i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale . Puo' tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattivita', salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;
m) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattivita' per il ripopolamento faunistico.
2. In base a una valutazione del rischio il Ministero puo' introdurre, oltre a quelle previste nel presente capo, ulteriori misure.



Note all'art. 44:
- Per i regolamenti (CE) n. 853/2004 e 852/2004, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 1774/002, si veda nelle note
all'art. 20.



 
ART. 45
(Durata delle misure)

1. Le misure di cui al presente capo sono mantenute: a)
per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o piu' procedure di cui all'articolo 48 e finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI; b)
per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria, a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI oppure per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
 
ART. 46
(Deroghe)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LPAI, possono, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44. 1.
Il Ministero, in presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate, puo' concedere deroghe alle misure previste nel presente capo, purche' tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 2.
Il Ministero della salute, nel caso in cui vengano concesse deroghe di cui al presente articolo, trasmette l'informazione alla Commissione.
 
ART. 47 (Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre
specie)

I. Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, garantisce l'effettuazione, sui suini presenti nell'azienda, di esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini. In attesa del risultato di questi esami e' assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda. 2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano la positivita' ai virus dell'influenza aviaria nei suini, possono autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purche' opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria e' trascurabile. 3.
Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente, nel caso in cui gli esami di laboratorio di cui al comma 1 confermano l'esistenza di una grave minaccia per la salute, garantisce che i suini siano abbattuti il piu' presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 e dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.388. 4.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, possono applicare le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda ed estendere tali misure alle aziende a contatto. 5.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero i risultati delle indagini e le misure applicate conformemente ai commi da 1 a 4, che a sua volta provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione. 6.
Il veterinario ufficiale, a seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, puo' attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.



Note all'art. 47:
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, reca:
«Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di
protezione degli animali durante il trasporto».



 
ART. 48 (Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione
del virus dell'influenza aviaria)

l . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche': a)
le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali matenali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo:
l) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
2) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI; b)
i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattivita' in un'azienda in cui e' stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattivita' finche' il veterinario ufficiale non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato; c)
le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; d)
eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti; e)
i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dal Ministero.
 
ART. 49
(Ripopolamento delle aziende)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il rispetto dei commi da 2 a 5, una volta applicate le misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.
2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non puo' essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui all' articolo 48.
3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti: a)
il pollame e' sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Tale esame clinico o, se viene effettuato piu' di un esame, l'esame clinico finale e' svolto in un momento quanto piu' prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra; b)
vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; c)
il pollame che muore in fase di ripopolamento e' sottoposto a esami conformemente al manuale diagnostico; d)
chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria; e)
durante la fase di ripopolamento non e' ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale;
f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilita' e alla mortalita', e lo aggiorna regolarmente;
g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f e altre anomalie sono immediatamente comunicate al veterinario ufficiale.
4. In base a una valutazione del rischio le regioni e le province autonome possono disporre l'applicazione delle procedure di cui al comma 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale.
5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale in base alla valutazione del rischio.
 
ART. 50
(Procedure diagnostiche e manuale diagnostico)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita' o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati secondo il manuale diagnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE.



Nota all'art. 50:
- Per la decisione n. 2006/437/CE, si veda nelle note
all'art. 10.



 
ART. 51
(Centro nazionale di referenza)

I. Le prove di laboratorio intese ad accertare la presenza dell'influenza aviaria sono effettuate dall'Istituto zooprotilattico sperimentale competente per territorio e confermate dal Centro nazionale di referenza, che e' tenuto ad eseguirle in conformita' alle disposizioni del manuale diagnostico, e che e' altresi' responsabile del coordinamento di norme e metodi diagnostici applicati.
2. Il Ministero puo' autorizzare il laboratorio nazionale di cui al comma 1 a fungere da laboratorio di referenza o fornire ed espletare incarichi e servizi anche per altri Stati membri, su loro richiesta. Detta cooperazione e' ufficializzata mediante uno specifico accordo concluso tra le autorita' competenti degli Stati richiedenti e il Ministero, da notificare alla Commissione.
3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1: a)
svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato VIII; b)
garantisce il collegamento con il laboratorio comunitario di referenza di cui all'allegato VII e provvede ad inviare a quest'ultimo campioni adeguati;
c) finalizza le indagini di laboratorio previste dal presente decreto alla conferma o all'esclusione della presenza di influenza aviaria;
d) procede, quando la presenza dell'influenza aviaria e' stata confermata ed e' stato identificato il sierotipo del virus, alla caratterizzazione del virus a livello dell'antigene in relazione ai ceppi del vaccino di riferimento, in collaborazione, se necessario, con il laboratorio comunitario di referenza.
4. In particolari situazioni epidemiologiche il Ministero, sentito il Centro di referenza per l'influenza aviaria, puo' autorizzare altri laboratori per l'esecuzione di test sierologici di screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto.
 
ART. 52 (Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria)

1. E' vietato l'uso di vaccini contro l'influenza aviaria; in deroga al divieto, l'uso e la somministrazione dei citati prodotti e' consentita solo su espressa disposizione adottata dal Ministero nei casi stabiliti dal presente decreto e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso fissate.
2. Ferma restando l'applicazione delle vigenti modalita' di controllo, il Ministero puo' adottare misure di controllo ulteriori conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e successive modificazioni, e comunque almeno: a)
per la produzione, il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini contro l'influenza aviaria sul territorio nazionale; b)
per la commercializzazione sul territorio nazionale di vaccini contro l'influenza aviaria .
3. L'uso di vaccini contro l'influenza aviaria per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali di specie sensibili, in particolare per le ricerche di laboratorio, le ricerche scientifiche o i test di vaccini e' soggetto ad autorizzazione del Ministero che ne stabilisce le relative condizioni e ne fissa, altresi', le condizioni di biosicurezza e le misure di controllo.
4. Le attivita' di controllo di cui al presente articolo, sono assicurate in via ordinaria dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
 
ART. 53 (Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in
cattivita')

1. Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a breve termine per contenere un focolaio allorche' una valutazione del rischio indichi che c'e' una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio nazionale secondo quanto disposto dal presente capo, in presenza di uno o piu' dei seguenti elementi:
a) un focolaio all'interno del territorio nazionale;
h) un focolaio in uno Stato membro vicino;
c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattivita' in un paese terzo vicino.
2. 11 piano di vaccinazione di cui al comma I deve essere approvato dalla Commissione, essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni: a)
la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza; b)
la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonche', se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione; c)
le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattivita' da vaccinare; d)
il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattivita' da vaccinare; e)
una sintesi delle caratteristiche del vaccino; f)
la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza; g)
le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III, contenute nell'allegato IX; h)
i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto; i)
la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati; l)
gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati.
3. Le norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura stabilita dalla Commissione.
 
ART. 54 (Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in
cattivita')

1. Il Ministero puo' introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattivita' come misura a lungo termine prevista dal presente capo dove ritenga che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del territorio nazionale per il tipo di allevamento avicolo o per talune categorie di pollame o di altri volatili in cattivita' o per i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattivita', siano esposte al rischio dell'influenza aviaria.
2. Il piano di vaccinazione di cui al comma 1 deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni: a)
una descrizione chiara dei motivi alla base della vaccinazione preventiva, compresi i precedenti della malattia; b)
la zona, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattivita' o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattivita' in cui deve essere attuata la vaccinazione preventiva e il numero di aziende ivi ubicate, nonche', se differente, il numero e il tipo di aziende interessate dalla vaccinazione; c)
le specie e le categorie di pollame o di altri volatili in cattivita' oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattivita' da vaccinare; d)
il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattivita' da vaccinare; e)
una sintesi delle caratteristiche del vaccino; f)
la durata prevista della campagna di vaccinazione preventiva; g)
le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati, fatte salve le misure di cui al titolo IV, capi III, IV e V, e al titolo V, capo III; h)
la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati; i)
gli esami di laboratorio da eseguire, conformemente al manuale diagnostico, nelle aziende interessate dalla vaccinazione preventiva contemporaneamente alla sorveglianza e agli esami in un numero adeguato di altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione o nei compartimenti avicoli o di altri volatili in cattivita', in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione preventiva e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattivita' vaccinati.
 
ART. 55
(Piano di emergenza)

I. 11 Ministero, tramite il Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti all'allegato X. 2.
Il piano di emergenza rinforza, corregge e aggiorna le misure in materia di lotta all'influenza aviaria e consente, attraverso procedure e fasi gia' stabilite, di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per l'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza da' un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che puo' essere presente in queste aziende commerciali. 3.
Il Ministero detta inoltre disposizioni per una stretta collaborazione tra le autorita' competenti responsabili dei diversi settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali, della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore avicolo ed al pubblico. 4.
Il Ministero aggiorna il piano d'emergenza almeno ogni cinque anni ed e' trasmesso alle regioni ed alle province autonome. 5.
Oltre alle misure di cui ai commi da 1, 2, 3 e 4, possono essere adottate ulteriori norme volte a garantire un'eradicazione rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese le disposizioni sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle esercitazioni di emergenza in tempo reale.
 
ART. 56
(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente .
 
ART. 57
(Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. 2.
Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000. 3.
Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000. 4.
Chiunque viola il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 5.
Chiunque viola le prescrizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate dalle regioni e province autonome ai sensi dell' articolo 48 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. 6.
Chiunque non ottempera al divieto di cui all'articolo 52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti¬influenzali per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni animale vaccinato. 7.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. 8.
L'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili. 9.
I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle Province autonome che le destinano al finanziamento dei Centri locali di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.



Note all'art. 57:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».



 
ART. 58
(Abrogazione)

l . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, e' abrogato.



Nota all'art. 58:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 656, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1996, n. 300, S.O., abrogato dal presente
decreto, recava: «Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviaria».



 
Art. 59
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le
politiche europee
Fazio, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli
affari esteri
Alfano, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti
con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 2)

Definizione di Influenza aviaria
1. «Influenza aviaria»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattivita' causata da un virus influenzale A: a)
dei sottotipi H5 o H7, oppure b)
avente un indice di patogenicita' intravenosa (IVPI) supenore a 1,2 nei pulcini di sei settimane;
2. «Influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattivita' causata da: a)
virus dell'Influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina puo' essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite, oppure b)
virus dell'Influenza aviaria aventi un indice di patogenicita' intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.
3. «Influenza aviaria a bassa patogenicita' (LPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattivita' causata da virus dell'Influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7, non rientrante nella definizione di cui al punto 2.
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 5)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche che gli stati membri sono tenuti a trasmettere
I. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario o dall'individuazione dell'Influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, il Ministero e' tenuto a notificare le seguenti informazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE: a)
la data della notifica; b)
l'ora della notifica; c)
il nome dello Stato membro interessato;
d) il nome della malattia;
e) il numero di focolai o dei riscontri positivi per l'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;
f) la data in cui si e' avuto il primo sospetto della malattia;
g) la data della conferma;
h) i metodi impiegati per la conferma;
i) l'eventuale conferma della malattia in un'azienda, in un macello o nei mezzi di trasporto;
l) la localizzazione geografica del focolaio o dei riscontri positivi per la malattia in un macello o in un mezzo di trasporto;
m) le misure di lotta applicate contro la malattia.
2. In presenza di riscontri positivi per l'influenza aviaria nei macelli o nei mezzi di trasporto il Ministero, oltre ai dati elencati al punto 1, deve trasmettere le seguenti informazioni: a)
per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattivita' esposti alla malattia presenti nel macello o nei mezzi di trasporto; b)
per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattivita' morti nel macello o nei mezzi di trasporto; c)
per ciascuna categoria di pollame o altri volatili in cattivita', il grado di morbilita' riscontrato e la stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattivita' nei quali l'Influenza aviaria e' stata confermata; d)
stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattivita' abbattuti o macellati nel macello o nei mezzi di trasporto; e)
stima del numero dei capi di pollame o altri volatili in cattivita' distrutti; f)
nel caso di un macello, la distanza dalla piu' vicina azienda commerciale contenente pollame o altri volatili in cattivita'; g)
l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine del pollame o delle carcasse infette.
3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della direttiva 82/894/CEE.
4. Il Ministero provvede affinche' alle informazioni, che devono essere fornite conformemente ai punti 1, 2 e 3 in merito a qualsiasi focolaio o a qualsiasi riscontro positivo per l'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, faccia seguito con la massima tempestivita' una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri. La relazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) la data in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti o macellati e la data di distruzione delle relative carcasse;
b) informazioni relative alla presunta origine dell' Influenza aviaria o alla sua effettiva origine, laddove essa sia accertata; c)
informazioni sul sistema di controllo istituito in modo da garantire l'applicazione efficace delle misure predisposte in materia di controllo della movimentazione degli animali; d)
il tipo genetico del virus responsabile, nel caso di individuazione dell'Influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto; e)
qualora il pollame o gli altri volatili in cattivita' siano stati abbattuti o macellati in aziende a contatto o in aziende in cui sono presenti pollame o altri volatili in cattivita' con sospetta infezione da influenza aviaria, le seguenti informazioni: 1)
la data dell'abbattimento o della macellazione e, per ogni categoria, la stima del numero dei capi di pollame o di altri volatili in cattivita' abbattuti o macellati in ciascuna azienda; 2)
la correlazione epidemiologica esistente tra la fonte dell'infezione e ciascuna azienda a contatto o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza dell'Influenza aviaria; 3)
nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattivita' presenti nelle aziende a contatto non siano stati abbattuti o macellati, le motivazioni alla base di tale decisione. 5.
Qualora presso le frontiere comunitarie, i posti di ispezione frontalieri o gli impianti o le stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni venga confermata l'influenza aviaria nel pollame vivo, in altri volatili in cattivita' o nei prodotti a base di pollame, importati o introdotti, il Ministero deve darne notifica tempestiva alla Commissione e comunicare le misure adottate. 6.
Quando, come risultato della sorveglianza, viene individuata una grave minaccia per la salute, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro 24 ore.
 
Allegato III
(previsto dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3)

Autonzzazione all'uscita di uova da un'azienda conformemente all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 13, comma 3
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, la regione o provincia autonoma competente puo' autorizzare il trasporto di uova da un'azienda a uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 («lo stabilimento designato»), alle seguenti condizioni:
a). le uova, per poter uscire dall'azienda d'origine, devono essere inviate direttamente dall'azienda sospetta di infezione allo stabilimento designato; ogni spedizione deve essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza e deve restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato; b)
il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine delle uova informa il Servizio veterinano della ASL competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviare ad esso le uova; c)
il Servizio veterinario della ASL competente responsabile dello stabilimento designato provvede affinche': 1)
le uova di cui al punto 1 siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino al momento della trasformazione; 2)
i gusci di tali uova siano distrutti; 3)
l'imballaggio delle uova sia distrutto oppure pulito e disinfettato in modo da distruggere tutti i virus dell'Influenza aviaria; 4)
le uova di cui al punto 1 siano trasportate in veicoli puliti e disinfettati. Devono essere applicate misure di biosicurezza al personale, alle attrezzature ed ai veicoli coinvolti nel trasporto delle uova.
 
Allegato IV
(previsto dagli articoli 15, comma 2, 32, comma 2, e 42, comma 2)

Principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione
Parte di provvedimento in formato grafico


(i) Nei casi in cui la densita' del pollame e' molto elevata occorre prevedere una distanza maggiore.
 
Allegato V
(previsto dall'articolo 39, comma 1)

Criteri da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure alle aziende in caso di LPAI
1. Nell'assumere una decisione in merito alla movimentazione del pollame o delle uova e al depopolamento delle aziende conformemente all'articolo 39, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono considerare perlomeno i criteri seguenti:
a) le specie interessate;
b) il numero di aziende nella zona circostante alle aziende di spedizione;
c) l'ubicazione dei macelli, degli incubatoi e dei centri di imballaggio designati; d)
le misure di biosicurezza applicate alle aziende, ai compartimenti avicoli o di altri volatili in cattivita' nel corso del trasporto e della macellazione; e)
la via di trasporto; f)
le prove di diffusione dell'infezione; g)
l'eventuale rischio per la salute pubblica; h)
gli ulteriori trattamenti dei prodotti interessati; i)
l'impatto socioeconomico e altre ricadute.
 
ALLEGATO VI
(previsto dall'articolo 48)

Principi e procedure per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende
1. Per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48 devono essere applicati i principi generali e le procedure di seguito elencati: a)
le operazioni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; b)
i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni devono essere autorizzati dal Ministero in modo da assicurare la distruzione del virus dell'Influenza aviaria; c)
i disinfettanti dovrebbero essere utilizzati conformemente alle raccomandazioni del fabbricante ove fornite, o conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale e/o alle eventuali istruzioni del Ministero; d)
la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione e' effettuata tenendo conto della natura delle aziende, dei veicoli e degli oggetti da trattare; e)
le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia; occorre, in particolare, rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto necessario;
f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, si applicano i seguenti principi generali: 1)
lettiere, strame e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante, 2)
il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere accuratamente lavati e puliti tramite spazzolatura e raschiatura accurata, avendo cura di rimuovere o smontare, ove possibile, gli attrezzi o le apparecchiature che potrebbero altrimenti ostacolare l'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione, 3)
occorre quindi procedere ad un'ulteriore applicazione del disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto raccomandato dal fabbricante; g)
se il lavaggio e' effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti gia' pulite; h)
occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o di tutto cio' che potrebbe essere contaminato; i)
una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;
l) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte dal presente decreto devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento ufficiale, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli o da una persona sotto la sua supervisione;
m) sono previste la pulizia e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e dal personale.
2. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette devono essere condotte secondo i principi e le procedure di seguito elencati:
a) pulizia e disinfezione preliminari: 1)
durante le operazioni di abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattivita' devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus dell'Influenza aviaria; tali misure comprendono l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'interruzione dell'alimentazione del sistema di ventilazione; 2)
le carcasse del pollame o degli altri volatili in cattivita' abbattuti devono essere irrorate con un disinfettante; 3)
qualsiasi trasporto di carcasse di pollame o di altri volatili in cattivita' che devono essere fatti uscire dall'azienda per essere distrutti deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'Influenza aviaria; 4)
non appena il pollame o gli altri volatili in cattivita' abbattuti siano stati rimossi per essere distrutti, le parti dell'azienda in cui tali animali erano tenuti e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem, devono essere irrorati con disinfettanti autorizzati conformemente all'articolo 48; 5)
qualsiasi residuo o traccia di sangue derivati dall'abbattimento o dall'ispezione post mortem dev'essere accuratamente raccolto e distrutto con il pollame o gli altri volatili in cattivita' abbattuti; 6)
il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore; b) pulizia e disinfezione finali: 1)
il concime e le lettiere usate devono essere rimossi e sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera a); 2)
il grasso e lo sporco devono essere distrutti da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici devono essere successivamente pulite con acqua; 3)
una volta lavate con acqua fredda, le superfici vengono nuovamente irrorate con un disinfettante; 4)
dopo sette giorni, l'azienda deve essere trattata con un prodotto sgrassante, sciacquata con acqua, irrorata con un disinfettante e nuovamente sciacquata con acqua.
3. Le operazioni di disinfezione delle lettiere, del concime e dei liquami contaminati devono essere effettuate secondo i principi e le procedure di seguito elencati:
a) il concime e le lettiere usate devono alternativamente:
l) essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C; 2)
essere distrutti mediante incenerimento; 3)
essere interrati ad una profondita' tale da impedire agli uccelli selvatici e agli altri animali di avervi accesso; o 4)
essere ammassati per fermentare, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni;
b) i liquami devono essere depositati per almeno 60 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui la regione o provincia autonoma non autorizzi un periodo di deposito piu' breve per i liquami trattati efficacemente secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale tali da garantire la distruzione del virus. La regione o provincia autonoma competente puo' autorizzare il trasporto del concime, dello strame e delle lettiere potenzialmente contaminati a un impianto riconosciuto per il trattamento dove venga effettuato un trattamento per distruggere i virus influenzali oppure ne puo' autorizzare il trasporto ai fini di un deposito temporaneo prima della distruzione o del trattamento, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 o alle norme specifiche stabilite dalla Commissione. Il trasporto deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'Influenza aviaria.
4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2 il Ministero puo' stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenendo conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche. Il Ministero comunica alla Commissione quando tale deroga e' applicata e fornisce i dettagli delle procedure specifiche.
5. Fatto salvo l'articolo 48, comma 1, lettera b), se il Servizio veterinario della ASL competente accerta che un'azienda o parte di un'azienda non puo', per qualsiasi ragione, essere pulita e disinfettata, esso puo' vietare l'ingresso di qualsiasi persona, veicolo, pollame o altri volatili in cattivita' o mammiferi di specie domestiche o altro in detta azienda o parte di azienda e tale divieto resta in vigore per almeno 12 mesi.
 
ALLEGATO VII
(previsto dall'articolo 51, comma 3)

Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria
. Il laboratorio comunitario di riferimento per influenza aviaria e' il seguente:
Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regno Unito. 2. Il laboratorio comunitario di riferimento ha le funzioni e i compiti seguenti:
a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria utilizzati negli Stati membri, segnatamente mediante: 1)
la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi del virus dell'influenza aviaria per gli esami sierologici e la preparazione degli antisieri; 2)
la fornitura dei sieri standard e degli altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento, al fine di standardizzare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri; 3)
la creazione e la conservazione di una raccolta di ceppi e di isolati del virus dell'Influenza aviaria; 4)
l'organizzazione periodica, a livello comunitario, di prove comparative delle procedure diagnostiche; 5)
la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunita'; 6)
la caratterizzazione, mediante i piu' avanzati metodi disponibili, degli isolati dei virus dell'influenza aviaria per meglio comprendere l'epidemiologia dell'Influenza aviaria e del virus, e studiare la comparsa di virus ad alta patogenicita' e potenzialmente patogeni; 7)
l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione dell'Influenza aviaria; 8)
il mantenimento di competenze sul virus dell'Influenza aviaria e su altri virus affini, in modo tale da consentire una rapida diagnosi differenziale; 9)
l'acquisizione di conoscenze sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro l'influenza aviaria;
b) contribuire attivamente alla diagnosi di focolai nella Comunita' mediante lo studio degli isolati dei virus influenzali aviari ad esso inviati per la conferma della diagnosi, per la caratterizzazione e per studi epidemiologici; ricevere gli isolati virali relativi a focolai primari, che devono essere inviati dai Paesi terzi autorizzati a importare pollame vivo e carni nella Comunita' a norma della pertinente legislazione comunitaria; sugli isolati virali ricevuti il laboratorio comunitario di riferimento e' tenuto a effettuare: 1)
lo studio della sequenza nucleotidica per la determinazione della sequenza di amminoacidi corrispondente al
sito di clivaggio dell'emoagglutinina; 2)
la determinazione dell'indice di patogenicita' intravenosa (IVPI); 3)
la tipizzazione degli antigeni; 4)
l'analisi filogenetica a sostegno delle indagini epidemiologiche;
c) agevolare la formazione o l'aggiornamento degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunita';
d) preparare il programma e i documenti di lavoro della conferenza annuale dei laboratori nazionali di riferimento;
e) sostegno alle indagini condotte dagli Stati membri sull'Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici mediante la fornitura di antigeni nel quadro del programma e delle procedure di analisi accreditate, e redazione di una relazione sintetica sui risultati delle indagini;
f) tenere sotto controllo il possibile impatto che i virus dell'Influenza aviaria possono produrre in termini di zoonosi e collaborare con laboratori riconosciuti a livello internazionale che si occupano di influenza umana;
g) mettere a punto, in consultazione con la Commissione, un piano di crisi ed emergenza che includa disposizioni per la cooperazione con il laboratono di riferimento per l'Influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunita'.
 
ALLEGATO VIII
(previsto dall'articolo 51, comma 3)

Funzioni e compiti del Centro di referenza nazionale
I. Il Centro di Referenza nazionale, di seguito Centro, per l'influenza aviaria e' il seguente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via dell'Universita' 10, 35020 Legnaro (PD).
2. Al Centro spetta garantire che sul territorio nazionale gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza dell'influenza aviaria e l'identificazione del tipo genetico degli isolati virali siano effettuati in conformita' al Manuale diagnostico;
3. Ai fini di una caratterizzazione completa il Centro trasmette al laboratorio comunitario di riferimento gli isolati del virus dell'Influenza aviaria: a)
relativi a tutti i' focolai primari di Influenza aviaria; b)
relativi, nel caso di focolai secondari a un numero rappresentativo di focolai; c)
qualora nel pollame, negli altri volatili in cattivita' o nei mammiferi vengano individuati virus influenzali diversi da quelli indicati all'allegato I, punto 1 che costituiscano una grave minaccia per la salute.
4. Il Centro e' responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici di ogni laboratorio di diagnosi dell'Influenza aviaria sul territorio nazionale. A tale fine: a)
puo' fornire reagenti diagnostici ai singoli laboratori; b)
controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici utilizzati da ogni laboratorio di diagnosi dell'Influenza aviaria sul territorio nazionale; c)
organizza periodicamente prove comparative; d)
conserva isolati del virus dell'Influenza aviaria provenienti da focolai e isolati di qualsiasi altro virus influenzale aviario riscontrato sul territorio; e)
collabora con i laboratori che a livello nazionale si occupano di influenza umana.
 
ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 53, comma 2)

Prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattivita' e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione d'emergenza
1. La movimentazione di pollame o altri volatili in cattivita', vaccinati secondo quanto disposto dall'articolo 53, e la movimentazione dei relativi prodotti avvengono secondo le modalita' di cui ai punti da 3 a 8 conformemente al manuale diagnostico.
2. I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattivita', uova o carni di pollame nel contesto del presente allegato sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o piu' operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48.
3. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattivita' e di uova all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova devono: 1)
provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico; 2)
essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dal Ministero; 3)
essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione; 4)
essere rintracciabili nell'incubatoio;
b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:
l) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purche' le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero, oppure
2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;
c) i pulcini di un giorno: 1)
devono essere nati da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla-lettera a); 2)
devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattivita' devono: 1)
essere stati regolarmente vaccinati contro l'Influenza aviaria, laddove lo preveda il programma di vaccinazione; 2)
essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico; 3)
essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
e) il pollame da macello deve: 1)
essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico; 2)
essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.
4. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattivita' e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova devono:
1) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
2) essere rintracciabili nell'incubatoio;
h) le uova sono trasportate:
l) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purche' le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dal Ministero, oppure
2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004; c)
i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame; d)
il pollame vivo o gli altri volatili in cattivita' devono:
1) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
2) essere vaccinati nell'azienda di destinazione, laddove cio' sia previsto dal programma di vaccinazione; e)
il pollame da macello e' inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata. 5. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattivita' e di uova trasportate da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le uova da cova devono: 1)
provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico; 2)
essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dal Ministero; 3)
essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione; 4)
essere rintracciabili nell'incubatoio;
b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato
esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:
l) a un centro di imballaggio designato dalla regione o provincia autonoma competente («centro di imballaggio designato»), purche' le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall' Ministero ,oppure
2) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;
c) i pulcini di un giorno devono: 1)
non essere vaccinati; 2)
essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 2, lettera a), al punto 3, lettera a) o al punto 4, lettera a); 3)
essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattivita' devono:
1) non essere stati vaccinati; 2)
essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico; 3)
essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;
e) il pollame da macello deve: 1)
essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico; 2)
essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.
6. Alle carni ottenute da pollame tenuto nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto concerne le carni ottenute da animali vaccinati, il pollame deve: 1)
essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA; 2)
essere stato sottoposto a ispezioni e ad esami risultati negativi conformemente al manuale d diagnostico; 3)
essere stato sottoposto a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico e, se opportuno, i volatili sentinella presenti nell'azienda devono essere stati esaminati dal veterinario ufficiale; 4)
essere stato inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata;
b) per quanto concerne le carni ottenute da pollame non vaccinato che viene inviato alla macellazione, il pollame e' sottoposto a controlli conformemente al manuale diagnostico.
7. Il Servizio veterinario della ASL competente puo' autorizzare l'uscita dalle aziende di carcasse o di uova ai fini della loro distruzione.
8. La movimentazione delle uova confezionate e delle carni di pollame macellato conformemente al presente allegato non e' soggetta a ulteriori limitazioni.
9. La movimentazione del pollame (inclusi i pulcini di un giorno) o di altri volatili in cattivita' a partire dal temtorio dell'area di vaccinazione verso il territorio nazionale e comunitario e' proibita dall'inizio della vaccinazione d'emergenza sino all'approvazione del piano di vaccinazione di emergenza ai sensi dell'articolo 53 e fatta salva qualsiasi ulteriore misura comunitaria, salvo se autorizzata dalla regione o provincia autonoma, sentito il Ministero, o dallo Stato membro ricevente.
 
ALLEGATO X
(previsto dall'articolo 55, comma 1)

Criteri applicabili ai piani di emergenza
1. I piani di emergenza devono perlomeno prevedere: a)
l'istituzione di un'unita' di crisi a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate; b)
un elenco delle unita' di crisi locali contro la malattia che dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di lotta a livello locale; c)
informazioni particolareggiate sul personale coinvolto nelle misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue responsabilita' e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza di protezione delle persone e del rischio potenziale che l'Influenza aviaria rappresenta per la salute dell'uomo; d)
unita' di crisi locali di controllo in grado di contattare rapidamente le persone e gli organismi direttamente o indirettamente interessati da un focolaio; e)
disponibilita' di attrezzature e materiale adatti per l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia;
t) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di sospetto e conferma dell'infezione o della contaminazione, comprese le modalita' proposte per la distruzione delle carcasse; g)
programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze relative alle procedure operative e amministrative; h)
laboratori diagnostici dotati di un servizio per gli esami post mortem, dei mezzi necessari per gli esami sierologici ed istologici, ecc. e in possesso di competenze aggiornate per la diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalita' di trasporto rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare la potenzialita' di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per affrontare un focolaio di malattia; i)
un piano di vaccinazione completo che contempli diversi scenari e fornisca un'indicazione delle popolazioni di pollame o altri volatili in cattivita' che possono essere vaccinate, una stima della quantita' di vaccino necessaria e della sua disponibilita'; l)
sistemi che consentano di disporre di dati relativi alla registrazione delle aziende avicole commerciali sul proprio territorio, fatte salve le altre disposizioni pertinenti previste dalla legislazione comunitaria in questo settore; m)
disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame o altri volatili in cattivita' ufficialmente registrate; n)
disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densita' di pollame; o)
disposizioni che attribuiscano le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.
 
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