Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 gennaio 2010
Determinazione del tetto per la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della qualita'

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l'art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie;
Visto che per l'anno 2010, l'art. 22, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 fissa il predetto tetto nella misura del 13,3 per cento;
Visto, altresi', il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5 della legge n. 222/2007, che prevede che il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, e' annualmente determinato dal Ministero della Salute, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita' finanziarie per il SSN deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre;
Visto che, nelle more dell'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012 e del recepimento in norma nazionale di quanto ivi contenuto, non e' stato predisposto il previsto decreto direttoriale del Ministero della salute di fissazione del tetto di spesa per l'anno 2010, riferito all'assistenza farmaceutica territoriale per singole regioni e province autonome ed a livello nazionale;
Considerato che l'art. 2, comma 67 e seguenti, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che hanno dato attuazione a quanto definito dal Patto per la Salute per il periodo 2010-2012, sul quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso l'Intesa in data 3 dicembre 2009;
Considerato che relativamente alla parte finanziaria dell'Intesa stato-regioni sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012, l'art. 2, comma 67 della legge n. 191/2009 ha provveduto ad aggiornare il livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato di cui all'art. 79, comma 1-bis della citata legge n. 133/2008, rideterminando per gli anni 2010-2012 il relativo livello di finanziamento, prevedendo, in particolare per il 2010, l'importo di 105.148,00 milioni di euro, al netto della quota di 50 milioni di euro da destinare direttamente all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' (OPBG), in attuazione del disposto di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009;
Considerato che al predetto livello di finanziamento si aggiungono le risorse di cui all'art. 2, comma 283 lettera c) della legge 244/07 che, per le finalita' connesse alla medicina penitenziaria, ammontano a 167,8 milioni di euro a decorrere dal 2010;
Considerato che la proposta di riparto delle risorse finanziarie del SSN per l'anno 2010, costruita sulla base della cornice finanziaria delineata per il medesimo anno dalla richiamata legge 191/2009 e su cui e' stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'Economia e Finanze, e' stata trasmessa, con nota n.2163 in data 21 gennaio 2010 alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di acquisire il parere in sede tecnica, prima dell'acquisizione della prevista Intesa nella seduta politica fissata per il giorno 27 gennaio 2010;
Considerato, altresi', che la predetta proposta prevede espressamente che al riparto delle somme per il finanziamento della medicina penitenziaria, pari a 167,8 milioni di euro per il 2010, si provvedera' con successiva specifica proposta;
Tenuto conto, che il livello di finanziamento da prendere a riferimento per la fissazione del tetto dell'assistenza farmaceutica territoriale per l'anno 2010, e' comunque individuato nella predetta proposta che, come gia' precisato, e' stata costruita sulla base delle complessive risorse finanziarie disponibili a titolo di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a legislazione vigente per l'anno 2010, ivi incluse le risorse per le finalita' connesse alla medicina penitenziaria, di cui al richiamato art. 2, comma 283 lettera c) della legge 244/07;
Tenuto conto, pertanto, che il livello di finanziamento, cui parametrare l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, come previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo del richiamato decreto-legge n. 159/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e' determinato a livello nazionale in 104.753,29 milioni di euro;
Tenuto conto che, in considerazione del fatto che l'iter di perfezionamento della predetta proposta di ripartizione non si e' ancora concluso, la proposta medesima non puo' essere ancora inviata al CIPE per l'adozione della prevista deliberazione di riparto;
Ritenuto di procedere, comunque, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale riferito alla predetta proposta di riparto delle risorse finanziarie per il SSN per l'anno 2010 e della predisposizione di una specifica proposta di ripartizione regionale delle somme relative al finanziamento della medicina penitenziaria, all'individuazione del tetto di spesa riferito all'assistenza farmaceutica territoriale, per l'anno 2010, al fine di consentire agli enti interessati di conoscere il tetto di riferimento nei termini temporali sufficienti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
Tenuto conto della possibilita' di procedere ad una nuova determinazione del tetto qualora il livello di finanziamento cambi nell'iter di perfezionamento della proposta di deliberazione per il CIPE;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2010 il valore assoluto dell'onere a carico del SSN quale tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, e' quantificato nella misura del 13,3 per cento del livello finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, al lordo degli obiettivi di piano e delle risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie, ivi incluse le risorse di cui all'art. 2, comma 283 lettera c) della legge 244/07 pari a 167,8 milioni di euro a decorrere dal 2010, cosi' come risulta dalla suddetta proposta di riparto del Ministro della Salute trasmessa il 21 gennaio 2010, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. La suddivisione del tetto di spesa, di cui al precedente comma 1, per singola regione e province autonome ed a livello nazionale e' riportata nella tabella A), allegata al presente decreto, che ne forma parte integrante.
3. Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme di propria pertinenza a norma del comma 2, provvede ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni finalizzate a garantire il rispetto del rispettivo tetto riportato in tabella A).
Roma, 28 gennaio 2010

Il Capo del dipartimento
della qualita'
Palumbo Il Direttore generale dei farmaci
e dei dispositivi medici
Ruocco
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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