Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010
Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010.


TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Approvato nella seduta del 9 febbraio 2010)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' 1'11 marzo 2003;
d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potesta' attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;
f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale";
i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: "Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";
I) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";
m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante "Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".";
n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale";
o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";
p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;
q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedi' 29 marzo 2010 e' previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonche' per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;
r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;
s) rilevato altresi', con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
t) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le
trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.
2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.
 
Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;
b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalita' di cui all'articolo 5.
c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonche' della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, e' vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.
 
Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e' assicurata parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di
pariteticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;
6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo piu' seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 4

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonche' alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a) , le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilita' sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione e' da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
12. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
 
Art. 5

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.
3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) e' presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 6

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche, nonche', al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parita' di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parita' di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.
5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
 
Art. 7

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'Accesso, nonche' quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.
2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'Accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale e' sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalita' previste dall'articolo 12, puo' autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.
 
Art. 8

(Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresi' una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 9

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.
4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.
5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) .
6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3.
7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione e' in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.
9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.
11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.
13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonche' le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonche' nel giorno immediatamente precedente.
 
Art. 10

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).
2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale puo' delegare altre persone anche non candidate.
3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed e' trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa piu' di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa, l'elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilita' sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettivita' del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, puo' disporre la sostituzione di uno o piu' giornalisti. La partecipazione e' da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.
4. La conferenza stampa e' moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione e' effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
 
Art. 11

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.
 
Art. 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdi', sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 13
(Responsabilita' del Consiglio d'amministrazione e del Direttore
generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.
2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2010

Il Presidente: Zavoli
 
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