Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2010 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 31 luglio 2009
Modifica della delibera CIPE n. 90/2000 come integrata e modificata dalla delibera n. 58/2002. Criteri e modalita' di intervento di «ISA S.p.a.». (Deliberazione n. 65/2009).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della Societa' finanziaria pubblica «Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a.», avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove societa', l'acquisizione di partecipazioni azionarie in societa' esistenti e la concessione di finanziamenti agevolati a Societa' a partecipazione RIBS;
Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica la citata legge n. 700/1983, art. 3 comma 2;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.A. in base alla detta legge, n. 700/1983 ad altri settori della produzione agricola;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.A. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalita' previste dalla citata legge n. 700/1983, art. 3, come modificata dall'art. 10-ter della legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante fra l'altro integrazioni e modificazioni della legge n. 700/1983, che all'art. 23, comma 2, prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sottoponga all'approvazione del CIPE una delibera-quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della RIBS S.p.A., ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' Europea;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che reca misure in materia di «Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della Societa' Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e che prevede, tra l'altro, l'incorporazione della RIBS in Sviluppo Italia;
Visto l'art. 10-ter, comma 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.A., nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista;
Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e, in particolare l'art. 10-ter relativo ai trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. a ISA S.p.A.;
Vista la propria delibera-quadro del 4 agosto 2000, n.90, recante criteri e modalita' degli interventi di Sviluppo Italia S.p.A. - ex RIBS S.p.A., come modificata con la delibera del 2 agosto 2002, n. 58, notificata alla Commissione Europea che ha approvato il regime di aiuti n. 559/2000 con Decisione SG (2001) D/286562 del 28 febbraio 2001;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/1994, concernente «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 277/2005;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 319/2006;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 54/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214/2008;
Vista la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2008/C 14/02 del 19 gennaio 2008;
Considerato che il predetto regime di aiuti e' scaduto il 31 dicembre 2008, come stabilito dalla richiamata decisione comunitaria sugli orientamenti agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Vista la nota del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 10089 del 2 luglio 2009, con la quale viene proposta al CIPE lo schema di modifica della citata delibera n.90/2000 come integrata e modificata con la delibera n. 58/2002, per tener conto del nuovo regime di aiuti vigente nel settore;
Considerato che nella detta nota del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali viene altresi' fatto presente che lo schema di modifica della delibera n.90/2000 costituisce la base giuridica del nuovo regime di aiuti (aiuto di Stato N 618/2008/Italia) gia' approvato dalla Commissione Europea il 17 giugno 2009;
Ritenuta la necessita' di adeguare le proprie direttive agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013;

Delibera:
A. Criteri generali
1. La presente delibera regola i criteri e le modalita' di intervento attuati dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato CE, gia' esercitati dalla RIBS S.p.A. e successivamente da Sviluppo Italia S.p.A.. Nell'esercizio di tale attivita', ISA opera con le modalita' previste dalla legge n.700/1983, come modificata dall'art. 1 della legge n. 430/1985 e dall'art. 23 della legge n. 266/1997.
2. Le risorse finanziarie di ISA sono utilizzate secondo i criteri e le modalita' della presente delibera. B. Modalita' di intervento di ISA
3. ISA opera nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.
4. Nel caso degli interventi agevolati, ISA opera con le modalita' previste dalla legge n. 700/1983, art. 3, comma 2, come modificata dalla legge n. 430/1985, art. 1, comma 2 e dalla legge n.266/1997, art. 23.
5. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, ISA opera, in base a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali vigenti, esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ed, eventualmente, effettuando finanziamenti, sempre a condizioni di mercato.
6. In attuazione allo specifico progetto, ISA puo' costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove societa' nonche' assumere partecipazioni in imprese gia' operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette.
7. ISA puo' partecipare al capitale di societa' con scopo di lucro e/o mutualistiche definendo le reciproche obbligazioni, le condizioni e i termini dell'intervento. In nessun caso, negli interventi agevolati, gli accordi possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i soggetti attuatori (proponenti e/o beneficiari) dell'intervento rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.
8. Gli interventi agevolati sono definiti da ISA e approvati dagli organi competenti della stessa. Nella fase istruttoria degli interventi agevolati ISA e' tenuta a verificare, tra l'altro, la compatibilita' degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.
9. ISA controlla, per l'intera durata dell'intervento agevolato, l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate e/o finanziate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto. A tal fine ISA ha il diritto:
a) di designare almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della societa' partecipata per la durata di possesso della partecipazione;
b) di designare almeno un proprio rappresentante nel collegio sindacale sino al rimborso del finanziamento;
c) di acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate sino al rimborso del finanziamento;
d) di ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate e/o finanziate sino al rimborso del finanziamento;
e) di monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi e ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e ambientali e dei benefici attesi per i produttori agricoli sino al rimborso del finanziamento.
10. ISA presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il successivo inoltro a questo Comitato una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la programmazione delle attivita' per l'anno in corso. Tale relazione contiene almeno:
a) le notizie piu' significative sull'andamento economico finanziario e in genere sull'evoluzione delle societa' oggetto dell'intervento;
b) il confronto dei risultati con le previsioni di progetto e l'analisi dei relativi scostamenti;
c) le eventuali problematiche di attuazione di singoli progetti;
d) l'entita' e le modalita' di utilizzo o d'impiego delle risorse di ISA nel corso dell'anno precedente;
e) le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali puo' proporre a questo Comitato eventuali modifiche alla presente delibera che si dovessero rendere necessarie nonche' le indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nell'impostazione del programma di attivita' di ISA. C. Interventi agevolati: Aiuti di Stato
11. Ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, ISA puo' agevolare progetti di investimento che prevedano sia la partecipazione di minoranza al capitale sociale dell'impresa sia l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato. L'intervento di ISA, solo con mutuo agevolato, e' ammissibile per progetti di nuovi investimenti in societa' nelle quali ISA sia gia' presente nel capitale sociale al momento dell'erogazione.
12. La dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione, si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale sia del mutuo agevolato. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla societa' partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento di ISA, anche se relativo, per la stessa societa', a piu' fasi successive, non deve superare complessivamente i limiti di intensita' di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.
13. La partecipazione di ISA al capitale e' temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale) e decorre dal momento del versamento dell'aumento di capitale nella societa' oggetto dell'intervento agevolato.
14. Al termine del periodo d'intervento, nelle societa' con scopo di lucro, ISA cede ai soci (ovvero al socio di maggioranza) della societa' oggetto dell'intervento (di seguito «socio proponente» o «soci diversi da ISA») la propria partecipazione a un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione previo aggiustamento dello stesso tenuto conto delle variazioni patrimoniali intervenute nel periodo in cui ISA ha partecipato al capitale sociale della Societa'.
15. Al termine del periodo d'intervento, nelle societa' con scopo mutualistico, ISA esercita il diritto al recesso.
16. ISA ha il diritto di nominare un proprio rappresentante nel collegio sindacale delle societa' oggetto dell'intervento agevolato fino a quando risulta creditrice della stessa.
17. I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (30% del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/1994). I tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. La mancata attuazione del progetto ovvero la risoluzione del mutuo imputabile al beneficiario comporta la perdita delle agevolazioni di cui al presente punto. Il contratto di mutuo - tra le cause di risoluzione imputabili al beneficiario dell'agevolazione - deve prevedere la violazione degli obblighi relativi al mantenimento della destinazione degli investimenti agevolati per almeno cinque anni dopo il loro completamento e la violazione dell'obbligo relativo al mantenimento di tali investimenti nel luogo dove gli stessi sono stati realizzati, salvo diversa autorizzazione espressa da parte di ISA.
18. Ciascun intervento di ISA non puo' prevedere un'agevolazione superiore a quanto fissato nella normativa comunitaria e nazionale vigente al momento dell'approvazione. A tal fine, gli accordi tra ISA e i soci proponenti e i contratti di mutuo con i beneficiari relativi a tutti gli interventi agevolati di cui alla presente deliberazione devono prevedere l'obbligazione solidale dei beneficiari e dei soci proponenti per la restituzione della parte di agevolazione eventualmente ricevuta ma non dovuta.
19. Per i mutui gia' stipulati e per i progetti gia' approvati relativi alle grandi imprese al momento della pubblicazione della presente delibera, non vi sono variazioni e si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla delibera CIPE vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
20. Per i progetti approvati ovvero per i mutui stipulati ma non ancora interamente erogati relativi alle piccole e medie imprese e alle imprese intermedie che occupano meno di 750 persone e/o il cui fatturato e' inferiore a 200 milioni di euro, su richiesta del mutuatario ricevuta da ISA entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi i limiti di ESL vigenti al momento della richiesta, si potra' procedere all'adeguamento del tasso d'interesse per la parte non ancora erogata, secondo i criteri e le condizioni riportati al precedente comma 18, a partire dalla prima rata in scadenza dopo l'adozione della presente delibera.
21. L'assunzione di partecipazioni e l'erogazione di mutui agevolati, secondo quanto indicato nei precedenti punti dal 12 al 18, devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto tenendo conto delle effettive esigenze di realizzazione degli investimenti. La partecipazione di ISA al capitale sociale di nuove societa' e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese gia' operanti avviene mediante versamento in denaro da parte di ISA. I Soci diversi da ISA partecipano al capitale della societa' beneficiaria mediante versamento in denaro e/o conferimento di beni. In caso di conferimento di beni da parte dei soci, e' necessario dimostrare la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e il valore dei beni conferiti deve risultare da una perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente. I versamenti di ISA in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.
22. Il socio proponente delle societa' partecipate da ISA deve impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote detenute da quest'ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al precedente punto 14, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile a ISA di vendita di tante sue azioni o quote che, sommate a quelle di proprieta' di ISA, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale.
23. Nel caso ISA partecipi a societa' mutualistiche, idonea garanzia per il recesso puo' essere rappresentata dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote di ISA al termine dell'intervento.
24. I progetti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), in cui e' previsto un intervento finanziario di ISA per un importo massimo di 2 milioni di euro possono essere effettuati in parziale deroga a quanto previsto al precedente punto 9, a condizione che a) gli investimenti previsti ed effettivamente realizzati siano finanziati da ISA fino a un massimo del 50% degli stessi; b) il mutuo concesso da ISA abbia una durata massima di dieci anni di cui tre di pre-ammortamento e sia garantito da un'ipoteca di primo grado per un valore non inferiore al 150% dell'importo erogato. In tal caso, ISA potra' decidere di:
I) erogare a titolo di anticipo fino a un massimo del 50% dell'importo previsto nell'intervento e il saldo in un'unica soluzione a completamento del progetto;
II) escludere l'obbligo di incaricare una societa' di revisione per il controllo del bilancio di esercizio a condizione che il Presidente del collegio sindacale sia nominato su indicazione di ISA;
III) non esercitare il diritto di nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione della societa' oggetto dell'intervento;
IV) concedere il mutuo a un tasso di interesse pari al 15% del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304/1994.
25. I finanziamenti concessi da ISA devono essere assistiti da idonee garanzie reali e/o da fondi di garanzia pari ad almeno il 150% del finanziamento concesso. Qualora le garanzie prestate prevedano elementi di aiuto, gli stessi andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell'ESL.
26. ISA trasmette apposita scheda contenente la descrizione dei progetti relativi agli interventi agevolati, approvati dal proprio organo competente, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che provvede a verificarne la coerenza con la normativa vigente.
27. La verifica del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base della scheda inviata da ISA come previsto al precedente punto 26, deve essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della scheda anzidetta, fatta salva la richiesta di chiarimenti da parte dello stesso Ministero.
28. Le limitazioni, le spese ammissibili e le condizioni per gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono riportate nell'allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. D. Interventi a condizioni di mercato nel capitale di rischio delle imprese
29. ISA, anche a valere sulle risorse di cui al punto 2 della presente delibera, puo' intervenire nel capitale di rischio delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e zootecnici anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di investimenti, in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
30. ISA non potra' destinare a tali interventi le risorse di cui al punto 2 della presente delibera in misura annuale superiore al 20% degli interventi complessivi deliberati e in essere.
31. ISA, dopo l'approvazione del progetto a condizioni di mercato da parte dei propri organi competenti, trasmette una scheda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali affinche' la stessa sia inoltrata agli uffici della Commissione europea per il nulla osta all'intervento.
Dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, la presente delibera verra' trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione Europea per una verifica finale di conformita' con il regime di aiuto di Stato N 618/2008/Italia richiamato in premessa, approvato dalla stessa Commissione il 17 giugno 2009.
La presente delibera si applica dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente
Berlusconi Il segretario Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 324
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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