Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12
Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'Allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto e ambito d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantita' nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati ed agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'Allegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione, promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva 2007/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 febbraio 1975, n. L 42.
- La direttiva 75/106/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 settembre 2007, n. L 247.
- La direttiva 76/211/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 febbraio 1976, n. L 46.
- La direttiva 80/232/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 febbraio 1980, n. L 51.
- L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009,
n.88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009,
n. 161 S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
Note all'art. 1:
- L'art. 2, commi primo e secondo, della legge 25
ottobre 1978, n. 690, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 1978, n. 316, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - Per imballaggio
preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un
prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale
prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in
un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza
dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del
prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non
possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente
l'imballaggio stesso.».
- L'art. 2, commi primo e secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica, 26 maggio 1980. n. 391,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1980, n. 211 ,
cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - Un prodotto e' preimballato
quando e' preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un
imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente
o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione
della quantita' di prodotto cosi' racchiusa non possa
essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire
o alterare palesemente l'imballaggio.
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si
intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio
individuale nel quale esso e' preimballato.».



 
Art. 2
Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non e' possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantita' nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantita' nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.
 
Art. 3
Commercializzazione e libera circolazione
di taluni prodotti

1. I prodotti elencati nel numero 2 dell'Allegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dell'Allegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I.
 
Art. 4
Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacita' nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione e' fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto.



Note all'art. 4:
- L'art. 1 e l'art. 4, primo comma, lettera e), del
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
741, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1982,
n. 284., cosi' recitano:
«Art. 1. Ai fini del presente decreto, per generatore
aerosol si intende l'insieme costituito da un recipiente
non riutilizzabile di metallo, vetro o materiale plastico,
contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto
pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una
polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta
la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle
solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di
schiuma, di pasta o di altra polvere.».
«Art. 4. Fatte salve le disposizioni della legge 29
maggio 1974, n. 256, e relativi provvedimenti attuativi,
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
disposizioni emanate con provvedimenti normativi di
attuazione di altre direttive della Comunita' economica
europea, segnatamente le direttive per le sostanze ed i
preparati pericolosi, su ogni generatore aerosol o su una
etichetta ad esso applicata nel caso che non sia possibile
apporre indicazioni sul generatore aerosol a causa delle
piccole dimensioni (capacita' totale pari od inferiore a
150 ml) devono essere impresse in lingua italiana in modo
ben visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del
responsabile dell'immissione sul mercato del generatore
aerosol;
b) il simbolo di conformita' al presente decreto,
ossia il simbolo «Є» (epsilon rovesciato);
c) le indicazioni in codice che identificano la
partita di riempimento;
d) le dichiarazioni ed indicazioni di cui al punto
2.2. dell'allegato;
e) il contenuto netto in peso ed in volume.».
- La direttiva 757324/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
9 giugno 1975, n. L 147.



 
Art. 5
Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da
imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente
1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o piu' imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o piu' imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantita' nominali elencate nel numero 1 dell'Allegato I si applicano all'imballaggio preconfezionato.
 
Art. 6
Modifiche

1. All'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il controllo sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi' fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al metodo di riferimento di cui all'Allegato V.».
2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE le parole: «non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614,» sono soppresse.
3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.».
4. All'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
b) al secondo comma, le parole: «da L. 200.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 103,29 euro a 258,23 euro»;
c) al terzo comma, le parole: «da L. 100.000 a L. 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
d) al quarto comma, le parole: «da L. 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51,65 euro a 516,46 euro»;
e) al quinto comma, le parole: «da lire 50.000 a L. 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 25,82 euro a 258,23 euro».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 3 luglio
1976, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1975, n. 326, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Controlli). - Il controllo sulla conformita'
alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie
recipienti-misura, munite del contrassegno di cui
all'articolo 9, e' effettuato presso il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di
viaggio e di soggiorno del personale incaricato del
controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante
autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresi'
fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi;
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con
propri decreti le modalita' del controllo in conformita' al
metodo di riferimento di cui all'Allegato V.
Restano salvi i controlli che possono essere esercitati
nella fase commerciale per accertare la conformita' dei
preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel
regolamento di esecuzione del presente decreto saranno
indicati gli organi competenti e le modalita' del
controllo.»
- Il testo dell'art. 1 e 12, della citata legge 25
ottobre 1978, n. 690, come modificati dal presente decreto,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - La presente legge si
applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al
successivo art. 3, contenenti prodotti destinati alla
vendita in quantita' unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unita' di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e
inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.»
«Art. 12 (Sanzioni). - Chiunque produce, importa,
detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato
imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle
disposizioni della presente legge in materia di masse o
volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto
alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque produce, o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5
e' soggetto alla sanzione amministrativa da 103,29 euro a
258,23 euro.
Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati
C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma
dell'art. 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da
51,65 euro a 516,46 euro.
Chiunque detiene per vendere, vende o comunque
introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E.
non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e
7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 51,65 euro a
516,46 euro.
Chiunque contravviene alle norme della presente legge e
del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una
sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 25,82 euro a 258,23 euro.
Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o
comunque immette sul mercato prodotti presentati in
imballaggi preconfezionati in quantita' nominali diverse da
quelle obbligatorie e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti
sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle
violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, al Segretario generale della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di
tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato.».



 
Art. 7
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;
b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
c) l'articolo 4, l'Allegato I, l'Allegato II e l'Allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
e) l'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e successive modificazioni;
f) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;
g) l'Allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.
2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantita' nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.



Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1976, n. 175, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1976, n.
233.
- La legge 25 ottobre 1978, n. 690, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1978, n. 316.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980, n. 391, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
agosto 1980, n. 211.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 871, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 825, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1982, n. 312.
- La legge 16 febbraio 1987, n. 47, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1987, n. 47.
- Il decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie
1° marzo 1988, n. 131, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1988, n. 97.
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, e'
pubblicato nella 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.



 
Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9
Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.
 
Art. 10

Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive
comunitarie in materia

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonche' dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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