Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di orgine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Visto il regolamento 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009; Ha espresso, nella riunione del 25 e 26 novembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello», secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato
Annesso
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Quistello» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Quistello» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. 4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. |
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