Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 febbraio 2010
Approvazione del piano di controllo relativo alla STG «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;
Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» e' stata iscritta nel registro delle specialita' tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;
Ritenuta la necessita' di individuare modalita' di controllo al fine di consentire la produzione sul territorio nazionale della «Pizza Napoletana» STG;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialita' tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del sopraindicato art. 14, ogni specialita' tradizionale garantita riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 509/2006 e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati o autorita' pubbliche designate, competenti per territorio;
Ritenuta la necessita' di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sul territorio nazionale;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione del piano dei controlli della STG «Pizza Napoletana»;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato piano dei controlli della STG «Pizza Napoletana», predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. Gli organismi gia' iscritti nell'elenco di cui all'art.14 della legge n. 526/1999 e le autorita' pubbliche che intendono essere rispettivamente autorizzati e designate ad espletare il controllo sulla STG «Pizza Napoletana», inoltrano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
2. I predetti soggetti trasmettono unitamente all'istanza, il piano dei controlli conformemente all'allegato del presente decreto ed il prospetto tariffario che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999, ove ricorrano i requisiti, provvede alla relativa autorizzazione.
 
Art. 3

1. I soggetti interessati alla produzione, sul territorio nazionale della «Pizza Napoletana» STG, inoltrano alle strutture autorizzate al controllo della produzione «Pizza Napoletana» STG istanza di iscrizione negli elenchi dei produttori.
2. Le strutture autorizzate al controllo della produzione «Pizza Napoletana» STG hanno l'obbligo di comunicare l'elenco dei produttori, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialita' tradizionale garantita controllata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2010

Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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