Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009, il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009. (Ordinanza n. 3847).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009;
Viste le note del 20 agosto 2009 della regione Veneto e del 23 settembre 2009 della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni hanno comunicato i danni occorsi ai territori interessati dagli eventi alluvionali sopra citati quantificati in circa 33 milioni di euro e in circa 25 milioni di euro;
Viste le note del 23 settembre e 8 ottobre 2009 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze le occorrenti risorse finanziarie per fronteggiare i predetti eventi alluvionali;
Visto l'art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191, con cui, per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, e' stato integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010;
Viste le note del 16 novembre 2009, del 31 dicembre 2009 e del 22 gennaio 2010 della regione Veneto e del 27 gennaio 2010 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con cui le predette amministrazioni chiedono di adottare una apposita ordinanza per fronteggiare adeguatamente gli eventi alluvionali sopra citati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie allo scopo stanziate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data22 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito, tra l'altro, il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare i sopra citati contesti emergenziali;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la regione Veneto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L'Assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il segretario regionale ai lavori pubblici della regione Veneto sono nominati, per quanto di rispettiva competenza, commissari delegati per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
3. I commissari delegati, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvedono all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.
4. I commissari delegati, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvedono in particolare:
a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dei medesimi commissari delegati;
b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dai commissari delegati;
c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche' al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati;
d) al rimborso delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza;
e) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
 
Art. 2

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i commissari delegati provvedono all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, tramite conferenza dei servizi convocata dai medesimi commissari.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune.
5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
 
Art. 3

1. Gli enti e le societa' erogatori di servizi pubblici, nonche' quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio, ove ritenuto necessario, provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualita' di soggetti attuatori dei Commissari delegati, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.
 
Art. 4

1. Al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio della regione Veneto e di garantire la continuita' negli interventi emergenziali in corso connessi anche a precedenti ordinanze, nonche' per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato per gli interventi nella regione Veneto puo' prorogare, in deroga alla normativa vigente, i contratti a tempo determinato in essere nel limite di otto unita', con oneri posti a carico della regione stessa, fino alla cessazione dello stato d'emergenza.
 
Art. 5

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266;
decreto legislativo n. 36 del 2002, art. 2;
decreto ministeriale n. 161 del 2002;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
legge 24 dicembre 2007, n. 244, articoli 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;
legge regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;
legge regione Veneto n. 24 del 6 settembre 1991, articoli 3, 4, 5 6 e 13;
legge regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-bis, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 33, 34, 35, 37 e 39;
legge regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis;
22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;
legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6;
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8;
contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale, art. 12;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;
contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;
decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;
decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.
 
Art. 6

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di euro 10.000.000,00 a valere sull'art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191. Tali risorse sono cosi ripartite: quanto a euro 6.000.000,00 in favore della regione Veneto e quanto a euro 4.000.000,00 in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. La regione Veneto e' altresi' autorizzata ad utilizzare la somma di euro 5.949.862,69, riveniente dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3027 del 18 dicembre 1999 e n. 3090 del 18 ottobre 2000 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 20 agosto 2002, n. 3258 del 28 dicembre 2002 e n. 3276 del 5 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le risorse di cui al comma 1 assegnate alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
4. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alla regione Veneto, sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su una apposita contabilita' speciale all'uopo istituita intestata al commissario delegato - segretario regionale ai lavori pubblici.
5. Per il perseguimento delle finalita' di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia' in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i commissari delegati possono procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.
6. I commissari delegati, d'intesa con le regioni interessate, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza sono autorizzati ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.
7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
8. Agli oneri derivanti dalle attivita' dirette a fronteggiare gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2010, citato in premessa, si provvede inizialmente a valere sulle risorse finanziarie a qualsiasi titolo trasferite sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 con esclusione di quelle derivanti dalla legge n. 388 del 2000, e a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove sara' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennita' accessorie correlate alle attivita' svolte dal personale della Protezione civile della regione negli anni 2009 e 2010 nell'ambito dei contesti emergenziali in atto, dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992: a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86, ai competenti uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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