Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 11 gennaio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Andrea Bonechi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del signor Andrea Bonechi, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di Agente immobiliare conseguito nel 2008 in Romania per l'esercizio in Italia dell'attivita' di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, di una prova attitudinale, che si configura con l'esame previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39; cio' in conformita' al dettato dell' art. 14, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, il quale prevede che ove la «conoscenza precisa del diritto nazionale.....costituisca un elemento essenziale e costante dell'attivita' professionale» - ed e' questo il caso dell'attivita' di mediatore immobiliare - si puo' derogare dal principio che prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di scelta della misura compensativa. Le materie d'esame sono quelle previste dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, art. 2, e la misura compensativa verra' espletata presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale l'interessato intende effettuare l'iscrizione al ruolo di Agenti di affari in mediazione; Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;
Decreta:
Art. 1
1. Al signor Andrea Bonechi, cittadino italiano, nato a Firenze (Italia) in data 16 novembre 1953, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, subordinatamente all'espletamento, quale misura compensativa, dell'esame richiesto dall' art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989, il cui oggetto e modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 11 gennaio 2010
Il direttore generale: Vecchio |
| Allegato A II candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda presso una Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui intende esercitare l'attivita' ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attivita' in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto. La Camera di Commercio competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, recante "Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione" ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dal citato decreto ministeriale n. 300/1990. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, consistente in prove scritte ed orali, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. Le materie d'esame sono quelle previste dall'art. 2 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, ovvero: Prove scritte: a) nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca, di diritto tributario - con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi; b) nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili. Prova orale: verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007. La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea. |
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