Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001.



Il giorno 12 gennaio 2010 si e' perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana in data 11 settembre 2001, autorizzato con legge 3 marzo 2009, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009.
In conformita' all'art. 30, comma 1 la stessa e' entrata in vigore il giorno 12 gennaio 2010. Sulla base dell'art. 30, comma 2 le sue disposizioni avranno effetto:
a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, sulle somme ritratte il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la convenzione entra in vigore;
b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare a quello in cui la convenzione entra in vigore.
Le disposizioni della convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cessera' di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente convenzione avra' efficacia in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.
 
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