IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda; Visti il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;
Decreta: Articolo unico
1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano di Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma: «E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2010
Il capo dipartimento: Nezzo |