Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE |
CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 7 |
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia. |
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Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 e' stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». Il decreto legislativo, stante l'ordinario termine di vacatio legis, entrera' in vigore il 15 novembre prossimo. Il provvedimento normativo contiene sostanziali novita' in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilita' dei pubblici dipendenti. In disparte l'analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sara' oggetto di successivi approfondimenti, considerato l'impegno profuso sin dall'inizio del mandato nel contrastare l'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare gia' ora l'attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione. In proposito, l'art. 69 del decreto legislativo n. 150 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tra gli altri - l'art. 55-septies, rubricato «Controlli sulle assenze». Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone: «5. L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.». Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale gia' introdotta con l'art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall'art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni gia' fornite in precedenza circa l'interpretazione della norma (circolari numeri 7 e 8 del 2008 e circolare n. 1 del 2009). Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilita' che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilita' nel disporre il controllo valutandone altresi' l'effettiva utilita'. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificita' delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi. Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata. Si fa presente che, ove quanto e' gia' stato oggetto dell'iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'amministrazione e' tenuta a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione. Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilita' entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia e' stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l'originario comma 3 dell'art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008, prevedeva che «(...) Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi». Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto delle fasce di reperibilita' che individuava un regime orario piu' ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l'art. 17, comma 23, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Cio' ha comportato la necessita' di far riferimento alle fasce gia' individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrera' in vigore la regolamentazione che sara' contenuta nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l'effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che con l'adozione del decreto ministeriale si intende ampliare il regime delle fasce orarie di reperibilita' e quindi gli orari nell'ambito dei quali il controllo puo' avvenire, ma contestualmente introdurre delle deroghe all'obbligo di reperibilita' in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari. Si segnala infine che nel contesto piu' generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l'approvazione della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 150 del 2009, l'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di «prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche». Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilita', nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravita' del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio. Roma, 12 novembre 2009
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 129 |
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