Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2009
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 40, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19 con il quale vengono indicati i compiti del dipartimento per le pari opportunita' quale struttura di supporto del governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004 relativo all'organizzazione e al funzionamento del dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7 «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del quale il dipartimento per le pari opportunita' «promuove e sostiene, il coordinamento delle attivita' svolte dai ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il dipartimento per le pari opportunita', dell'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n. 237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per le misure antitratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 relativo al riordino del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il dipartimento per le pari opportunita';
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni»;
Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna presso il dipartimento per le pari opportunita' e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007 - 2013, il programma operativo nazionale «Govemance e assistenza tecnica FESR», il programma operativo nazionale «Govemance e azioni di sistema FSE»;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Ritenuto necessario ampliare di un ufficio ed un servizio la struttura organizzativa del dipartimento per le pari opportunita' per lo svolgimento degli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla sopracitata normativa, rinviando la compensazione dell'onere al provvedimento di riorganizzazione complessiva delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell' art. 19 decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 luglio 2002

1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito del seguente:
«Art. 19 (Dipartimento per le pari opportunita'). - 1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione. Della struttura stessa il presidente si avvale, per promuovere e coordinare le azioni di governo nell'area funzionale suindicata e quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi nazionali ed europei. Il dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie dei diritti della persona, della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sei servizi. Presso il dipartimento operano le segreterie delle seguenti commissioni: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita'; commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; comitato per l'imprenditoria femminile.
3. Nell'ambito del dipartimento opera, altresi', l'ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Con successivo decreto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunita'.
2. L'attuale organizzazione interna del dipartimento per le pari opportunita' resta comunque ferma sino all'adozione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 281
 
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