Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2010 (vai al sommario)
LEGGE 1 febbraio 2010, n. 19
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.
 
Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.
 
Art. 3.

(Autorita' responsabile della vigilanza
sull'osservanza della Convenzione)

1. L'autorita' responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
 
Art. 4.

(Ente competente al rilascio del certificato assicurativo)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalita' di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.
 
Art. 5.

(Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo il primo capoverso e' inserito il seguente:
«con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001»;
2) al quarto capoverso, dopo le parole: «il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;
3) al quinto capoverso, dopo le parole: «la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958»;
b) all'articolo 6:
1) al primo comma, le parole: «che trasportano piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate»;
2) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.
- Il proprietario della nave e' tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave»;
3) al secondo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;
c) al primo comma dell'articolo 8:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;
d) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono inserite le seguenti: «e della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;
e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12. – 1. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.
3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.
4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.
5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, la sanzione e' aumentata fino al triplo.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.
7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a cio' abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.
8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo.
9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.
10. Nel caso previsto dal comma 5 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
 
Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° febbraio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2540):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 24 giugno 2009.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), in sede referente, il 16 e 22 settembre 2009; il 2 ottobre 2009.
Esaminato il aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1811):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (affari esteri) e 8ª (lavori pubblici), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 13ª, 14ª.
Esaminato dalle Commissioni riunite 3ª e 8ª, in sede referente, il 12 e 19 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2010 ed approvato il 21 gennaio 2010.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo degli artt. 1, 6, 8 e 11 del
D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 (Norme di attuazione della
delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per
assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di
inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29
novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo
internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a
Bruxelles il 18 dicembre 1971), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1. Ai sensi del presente decreto:
con l'espressione "convenzione sull'intervento in
alto mare" si intende la convenzione internazionale
sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che
causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con
allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,
ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita'
civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale
sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a
inquinamento da combustibile delle navi, con allegato,
fatta a Londra il 23 marzo 2001;
con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita'
civile del 1992" si intende la convenzione internazionale
sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a
Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6
aprile 1977, n. 185;
con l'espressione "Convenzione sul Fondo per
l'indennizzo del 1992" si intende la convenzione
internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18
dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n.
185;
con l'espressione "certificato assicurativo" si
intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1,
della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992,
nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'art. 7,
paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile
del 2001;
con l'espressione "garanzia assicurativa" si intende
la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della
Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992, nonche'
la garanzia prevista dall'art. 7, paragrafo 1, della
Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001;
con termine "Fondo" si intende il fondo istituito con
la convenzione del Fondo per l'indennizzo;
con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza
lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura
che figurano nell'Allegato I della Convenzione
internazionale per la stazzatura delle navi con annessi,
adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi
della legge 22 ottobre 1973, n. 958.».
«Art. 6. Le navi aventi una stazza lorda uperiore a
1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti
nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque
territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e
possono transitare nelle acque territoriali soltanto se
sono munite del certificato assicurativo.
Il comandante della nave deve curare che, durante
l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo
coma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo
comma sia a bordo. Il proprietario della nave e' tenuto a
depositare copia del certificato assicurativo presso
l'ufficio di iscrizione della nave.
Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle
navi di cui al primo comma deve comunicare al comandante
del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni
terminali, gli estremi del certificato assicurativo che
deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante
della nave.
In caso di mancanza o irregolarita' del certificato
assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la
partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni
di carico e scarico, e dandone immediata comunicazioni
all'autorita' doganale agli stessi fini.».
«Art. 8. La garanzia puo' essere costituita in uno dei
modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Confezione sulla
responsabilita' civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti
a inquinamento da combustibile delle navi, dall'art. 7,
paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita'
civile del 2001.
Il rilascio della garanzia assicurativa e' provato da
apposito certificato, conforme al modello allegato alla
Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992 ovvero,
per i danni dovuti all'inquinamento da combustibile delle
navi, al modello allegato alla Convenzione sulla
responsabilita' civile del 2001, rilasciato da un organismo
abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
La garanzia assicurativa e' valida ed efficace per
tutto il tempo per il quale e' stata rilasciata. I suoi
effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o
tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto
obbligato ne' di fallimento o di inizio delle altre
procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.
«Art. 11. Le cause relative alla responsabilita' del
proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento
da idrocarburi, ai sensi della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 1992 e della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 2001, sono di competenza del
tribunale nella cui circoscrizione si e' verificato
l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque
territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione
di piu' tribunali, e' competente il tribunale
preventivamente adito.
Per la procedura di limitazione della responsabilita'
del proprietario, ai sensi dell'art. V della Convenzione
sulla responsabilita' civile del 1992, si osservano, in
quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV
del codice della navigazione. Il procedimento di
limitazione e' promosso avanti al tribunale competente ai
sensi del primo comma del presente articolo.
La costituzione del Fondo, secondo le modalita'
previste dall'art. V della Convenzione sulla
responsabilita' civile del 1992, e' fatta presso la
cancelleria del tribunale competente a conoscere delle
cause di responsabilita'.
Lo stesso tribunale di cui al primo comma e' competente
a conoscere di tutte le cause promosse per i danni
derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi
dell'art. 2 della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo
del 1992.».



 
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