Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
COMUNICATO |
Autorizzazione provvisoria al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo «Italcert S.r.l.», in Milano. |
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Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 dicembre 2009; Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine; Tenuto conto che l'iter di recepimento della direttiva 2006/42/CE e' ancora in corso; Vista altresi' la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, prot. n. 89035, nonche' la documentazione allegata; l'Organismo Italcert S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 - Milano, e' provvisoriamente autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE per le seguenti tipologie di macchine e componenti di sicurezza: 1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: 12.1 locomotive e benne di frenatura; 12.2 armatura semovente idraulica. 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 16. Ponti elevatori per veicoli. 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). All'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l'amministrazione provvede ad emanare il decreto di autorizzazione definitivo ai sensi della citata direttiva. |
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