Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Autorizzazione provvisoria al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo «Italcert S.r.l.», in Milano.



Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 dicembre 2009;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
Tenuto conto che l'iter di recepimento della direttiva 2006/42/CE e' ancora in corso;
Vista altresi' la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;
Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo acquisita in atti in data 9 ottobre 2009, prot. n. 89035, nonche' la documentazione allegata;
l'Organismo Italcert S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 - Milano, e' provvisoriamente autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato IV della direttiva 2006/42/CE per le seguenti tipologie di macchine e componenti di sicurezza:
1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1 locomotive e benne di frenatura;
12.2 armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
All'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE, l'amministrazione provvede ad emanare il decreto di autorizzazione definitivo ai sensi della citata direttiva.
 
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