IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Terni
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli Uffici provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto il decreto Ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta Direzione; Vista la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione delle tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto; Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio); Considerati gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2008-2009; Considerato l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 14 dicembre 2009, 28 dicembre 2009, 12 gennaio 2010 e 3 febbraio 2010; Visto il proprio decreto in data 20 novembre 2007;
Determina:
Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto. A) La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 4,4% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto. B) La tariffa ha validita' biennale a decorrere dal 1° gennaio 2010. La stessa, su richiesta delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, potra' essere rideterminata nel corso del biennio qualora si dovessero verificare le condizioni di cui al penultimo comma della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. V/25157/70-Doc. del 2 febbraio 1995 in ordine all'eventuale rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto. Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Terni, 8 febbraio 2010
Il direttore provinciale: Chelli |