Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 14 dicembre 2009 |
Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l'ambito di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982); Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001); Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito FRI); Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha stabilito i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del FRI (nel seguito D.I. 1º febbraio 2006); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale e' stata adeguata la regolamentazione alla disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel seguito Direttiva 2008); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, che ha definito le modalita' di accesso alla procedura negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2009); Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio 2009);
Decreta:
Art. 1 Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica
1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio 2009, disciplina i contratti d'innovazione tecnologica tra il Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le modalita' agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica. 2. I contratti d'innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6, e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni centrali e locali, universita' ed istituti di ricerca. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e tenuto conto della convenzione tipo approvata con delibera CIPE n. 76/2005, che regola i rapporti tra la CDP ed i soggetti coinvolti nella gestione di finanziamenti a valere sul FRI, valgono le definizioni seguenti. a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006; b) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005; c) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI; d) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti; e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; f) «programma di sviluppo sperimentale»: programma prevalentemente costituito da attivita' di sviluppo sperimentale con la possibilita' di includere in aggiunta esclusivamente attivita' connesse, comunque non preponderanti, di ricerca industriale; g) «soggetto beneficiario»: il soggetto che richiede le agevolazioni della legge n. 46/1982 ai sensi del decreto 5 febbraio 2009 e che stipula ciascun contratto di finanziamento ai fini della realizzazione di uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale; h) «soggetto proponente»: soggetto beneficiario che presenta la proposta di progetto d'innovazione tecnologica; i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP S.p.A. al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione; j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione; k) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario; l) «soggetto convenzionato»: il soggetto gestore che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione in relazione alla gestione degli interventi della legge n. 46/1982, ai sensi del comma 5, art. 2 della Direttiva 2008; m) «soggetto agente»: il soggetto che sottoscrive la convenzione con CDP S.p.A. per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento; n) «soggetto finanziatore»: la banca che svolge la valutazione del merito di credito per proprio conto e per conto della CDP e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario; o) «area Convergenza»: l'area geografica costituita dall'insieme delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; p) «area Mezzogiorno»: l'area geografica costituita dall'insieme dell'area Convergenza e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna. |
| Art. 3 Finalita' dei contratti d'innovazione tecnologica
1. I contratti d'innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto capaci di determinare un salto competitivo rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati di significativa dimensione mondiale. Tali progetti, inoltre, devono perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento del livello di vita dei cittadini, dal punto di vista della qualita' della vita, della sicurezza, della salute o di altre utilita' sociali, dell'ambiente, del paesaggio, della fruizione dei beni culturali. 2. I progetti sono composti da uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo globale previsto dal progetto. 3. Il progetto viene presentato da un soggetto proponente che, in caso di piu' programmi di sviluppo sperimentale, assume la responsabilita' della sua complessiva coerenza tecnica ed economica. 4. L'importo complessivo dei costi ammissibili di un progetto d'innovazione tecnologica agevolabile non puo' essere inferiore ai 10 milioni di euro. Qualora il progetto proposto sia composto di piu' programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori seguenti condizioni: a) l'importo del programma di sviluppo sperimentale promosso dal soggetto proponente non puo' essere comunque inferiore ai 5 milioni di euro; b) l'importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi non puo' essere inferiori a 3 milioni di euro, ad eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i quali l'importo minimo si abbassa a 1 milione di euro; c) ciascun programma non puo' comportare costi ammissibili in misura superiore al 70% ne' in misura inferiore al 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto. 5. Ciascun programma di sviluppo sperimentale componente deve avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei. |
| Art. 4 Soggetti beneficiari e spese ammissibili
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli previsti all'art. 3 della Direttiva 2008. 2. Il soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica puo' essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d) della Direttiva 2008. Nel caso di progetto di innovazione tecnologica realizzato da piu' soggetti beneficiari, il soggetto proponente ne assume la responsabilita' ai soli fini della coerenza tecnica ed economica. 3. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le attivita' di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo sperimentale, sono quelli previsti all'art. 5 della Direttiva 2008. 4. In caso di concessione di una quota di contributo diretto alla spesa la cui fonte di finanziamento siano le risorse a valere sul PON ricerca e competitivita' 2007-2013, si terra' conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013. |
| Art. 5 Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concedibili ad esito della sottoscrizione di un contratto di innovazione tecnologica sono quelle disposte all'articolo unico del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e precisamente: a) quelle di cui all'art. 4 della Direttiva 2008, salvo la possibilita' di ridurre l'intensita' di aiuto in fase di negoziazione, prevista all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 2009; ovvero b) quelle di cui all'art. 5 del D.I. 1° febbraio 2006. 2. Durante la fase di negoziazione di cui al successivo art. 6, per ciascun programma di sviluppo sperimentale viene scelta una delle due modalita' in relazione alle esigenze espresse da ciascun soggetto beneficiario. 3. I programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell'area Convergenza e/o nell'area Mezzogiorno, a condizione che siano disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali esplicitamente a tale scopo destinate, possono essere agevolati, anche nella forma esclusiva del contributo diretto alla spesa, in misura: pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle grandi imprese; pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese; pari al 30% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle medie imprese; pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dagli organismi di ricerca. 4. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate nella modalita' a) o b) superi le intensita' massime previste dalla Disciplina comunitaria, il Ministero provvede alla riduzione del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi. |
| Art. 6 Fase di negoziazione
1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale di cui all'art. 1, comma 2, deve essere presentata in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00146 Roma. 2. La predetta istanza deve essere corredata da una proposta di massima contenente: la descrizione tecnico-economica dell'obiettivo del progetto di innovazione tecnologica e le caratteristiche tecniche dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono, con particolare riguardo alla loro connessione e funzionalita' con l'obiettivo medesimo; la dimostrazione della ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresi', l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto; i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo; il piano finanziario per la realizzazione del progetto, dettagliata per singolo programma di sviluppo sperimentale, sia in termini di costi previsti che di fonti di copertura. 3. L'istanza di accesso e la proposta di massima devono essere elaborate utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 della circolare n. 8475 del 29 luglio 2009, e devono essere presentate, a pena d'invalidita' dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Per la presentazione dell'istanza si fa riferimento alla data di spedizione. Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato saranno considerate irricevibili e inammissibili. 4. Il Ministero esamina le caratteristiche del progetto di massima per accertarne la compatibilita' con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 3, verificando preliminarmente la disponibilita' delle risorse finanziarie richieste dal progetto e la coerenza con gli indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica. Il Ministero comunica l'esito di tale esame al soggetto proponente entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza. 5. In caso di esito positivo dell'istanza di accesso, il Ministero avvia la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare la conformita' del progetto d'innovazione tecnologica proposto ai precedenti articoli 1, 3, 4, nonche' la sua fattibilita' tecnica ed economica, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Durante tale fase viene richiesto al soggetto proponente di fornire, per ciascun soggetto beneficiario che presenta un programma di sviluppo sperimentale con un ammontare di costi ammissibili non inferiori ai 3 milioni di euro, l'indicazione dell'istituto di credito ordinario da utilizzare come soggetto finanziatore, nonche' di specificare la composizione percentuale del finanziamento, indicato nella proposta di massima, tra finanziamento agevolato e finanziamento bancario. 6. Al fine di assicurare la coerenza del progetto d'innovazione tecnologica proposto agli indirizzi di politica industriale, il Ministero: a) verifica la possibilita' di potenziare la capacita' propria del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese, attraverso il raccordo con iniziative simili o complementari, favorendo il contatto tra il soggetto proponente ed altri soggetti qualificati, tra i quali eventualmente anche soggetti proponenti di altri progetti d'innovazione tecnologica; b) rivede le modalita' attuative del progetto, con particolare attenzione agli effetti ed alla tempistica di realizzazione, fornendo eventuali indicazioni in merito alla loro modifica, anche in relazione al coinvolgimento di nuovi soggetti in grado di rafforzare il progetto, alla luce di quanto emerso dalla verifica di cui al punto a); c) definisce la specifica modalita' agevolativa del progetto, sia in termini di forme che d'intensita' di aiuto, secondo quanto disposto all'art. 6. Per gli scopi di cui ai precedenti punti, il Ministero puo' avvalersi del soggetto convenzionato incaricato della eventuale successiva istruttoria e richiedere direttamente o per il tramite del soggetto convenzionato, tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari. 7. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro novanta giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione e ne comunica l'esito al soggetto proponente ai fini della presentazione della proposta definitiva, anche dettando prescrizioni e vincoli per la messa a punto della medesima. 8. Nel caso in cui il Ministero richieda chiarimenti o integrazioni di documenti, il termine di novanta giorni, di cui al comma 7 del presente articolo, e' sospeso fino ad un termine massimo di sessanta giorni. |
| Art. 7 Presentazione e istruttoria della proposta definitiva
1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica deve essere compilata dal soggetto proponente utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della proposta stessa, lo specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, che sara' reso disponibile all'indirizzo «http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/contratti_innovazione », secondo le istruzioni ed i modelli ivi contenuti. 2. La proposta definitiva deve contenere: a) l'indicazione del soggetto convenzionato cui sottoporre la proposta definitiva di progetto per l'istruttoria; b) l'articolazione del progetto d'innovazione tecnologica proposto in termini dei programmi di sviluppo sperimentale componenti; c) i piani di lavoro specifici dei programmi di sviluppo sperimentale componenti che: indichino la scomposizione dei programmi in attivita' elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere specificata l'appartenenza ad una delle due categorie di attivita' di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, l'allocazione delle risorse tecniche ed umane in funzione delle attivita' da svolgere, i risultati specifici dell'attivita', la sede territoriale presso cui saranno svolte le attivita'; dettaglino le relazioni di collegamento logico e definiscano una tempistica realistica ed accettabile delle attivita' e delle relative uscite dei programmi, con evidenza degli «eventi cardine» da utilizzare per la verifica del loro stato di avanzamento; definiscano la lista dei risultati dei programmi in relazione agli eventi cardine ed alle fasi/sottofasi di realizzazione previste; indichino le modalita' ed i parametri di verifica proposti per la valutazione in itinere e finale dei programmi, che consentano di valutarne l'avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi prefissati. d) un piano di management del progetto d'innovazione tecnologico che: definisca puntualmente il ruolo del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari nella Struttura organizzativa del progetto, con particolare riferimento al ruolo svolto da eventuali organismi di ricerca coinvolti; designi una persona quale Responsabile del progetto d'innovazione tecnologica ed individui altre persone chiave, tra le quali almeno un responsabile per ciascuno dei programmi di sviluppo sperimentale componenti, dotati di un'adeguata e dimostrabile qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (curricula); descriva le procedure adottate per la gestione delle attivita', con particolare attenzione all'attivita' previste dal soggetto proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del progetto; e) i piani economico-finanziari specifici dei programmi di sviluppo sperimentale componenti che: forniscano un'esposizione dei costi dei programmi, dettagliata per pacco di lavoro e per voce di costo di cui all'art. 5; quantifichino i costi del personale in termini di impegno richiesto per lo svolgimento delle attivita', espresso in mesi/uomo, da parte di specifiche figure professionali e dei costi unitari delle suddette figure professionali; pianifichino i costi massimi agevolabili suddivisi per attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e le richieste di erogazione; f) le valutazioni del merito di credito dei programmi di sviluppo sperimentale effettuate da ciascun soggetto finanziatore, nel rispetto delle direttive emanate dalle Autorita' di vigilanza sulle attivita' bancarie e degli standard internazionali; g) la dimostrazione dell'«Effetto di incentivazione», con riferimento ai programmi di sviluppo sperimentale svolti da soggetti partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo i criteri stabiliti dall'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/01 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). 3. La proposta definitiva deve essere presentata, a cura del soggetto proponente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito di cui al precedente art. 6, a pena di decadenza dell'istanza. Il Ministero puo' concedere un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, ai fini del completamento della documentazione richiesta. Trascorso inutilmente tale periodo l'istanza di accesso e' considerata decaduta. 4. Per lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnico-economica, il Ministero si avvale del soggetto convenzionato indicato nella proposta definitiva dal soggetto proponente, anche ricorrendo al supporto di esperti esterni, scelti tra quelli iscritti all'albo, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006. 5. Il Ministero provvede all'istruttoria entro trenta giorni dalla ricezione della proposta definitiva, sulla base della documentazione presentata, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che si esprime nei successivi trenta giorni. 6. Il soggetto convenzionato, effettua l'istruttoria della proposta definitiva analizzando tecnicamente ciascun programma di sviluppo sperimentale componente, valutando la pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruita' in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili. I progetti d'innovazione tecnologica per i quali, a seguito di tale rideterminazione, l'importo complessivo dei costi agevolabili o la loro distribuzione tra i programmi di sviluppo sperimentale componenti risultino non conformi a quanto stabilito all'art. 3, sono dichiarati inammissibili. Successivamente a questa valutazione l'istruttoria procede per ciascun programma di sviluppo sperimentale secondo le disposizioni applicabili alla modalita' agevolativa prescelta durante la fase di negoziazione. In particolare per la modalita' di cui al punto b) del precedente art. 5, il soggetto convenzionato provvede ad acquisire da ciascun soggetto finanziatore, entro il termine di ultimazione dell'attivita' istruttoria, la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario nonche' il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al D.I. 1° febbraio 2006. 7. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP ed al soggetto agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della intervenuta delibera di ciascun finanziamento agevolato effettuata da parte della CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero. |
| Art. 8 Sottoscrizione dei contratti d'innovazione tecnologica
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse disponibili nonche' delle decisioni della Commissione europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti beneficiari, nonche' le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza. Le linee guida ed i modelli da utilizzare per la redazione di tali contratti saranno forniti con successivi atti d'indirizzo.
Roma, 14 dicembre 2009
Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010 Ufficio di controllo Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 62 |
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