Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2009, n. 215
Regolamento recante riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, concernente l'erezione a ente morale dotato di personalita' giuridica dell'Istituto nazionale "Umberto Maddalena" per i figli degli aviatori con sede in Gorizia;
Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585, concernente la modifica dello statuto del citato Istituto e il cambio di denominazione dell'ente stesso in "Opera nazionale per i figli degli aviatori" (ONFA);
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 243, che ha dichiarato l'ente pubblico Opera nazionale per i figli degli aviatori "necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese" e lo ha inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n. 70 del 1975;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, con il quale e' stato approvato il vigente statuto dell'ONFA;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni dei Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 settembre 2009;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Natura e finalita' dell'ente

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata: "ONFA", ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 3 deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.
3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell'Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181 (erezione a
ente morale dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» per
i figli degli aviatori di Gorizia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1934, n. 176.
- Il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585 (modifica
dello statuto dell'Istituto nazionale «Umberto Maddalena» e
cambio di denominazione in «Opera nazionale per i figli
degli aviatori» - ONFA), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1937, n. 222.
- Per la legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), si veda nelle note all'art. 3.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile
1978, n. 243 (Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20
marzo 1975, n. 70, dell'Opera nazionale per i figli degli
aviatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno
1978, n. 156.
- Il decreto 18 agosto 1998 del Ministro della difesa
(approvazione del vigente statuto dell'ONFA) e' stato
pubblicato per notizia nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1998, n. 239.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, e' il
seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.».
- Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556 (Regolamento concernente le attribuzioni dei
vertici militari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2000, n. 114.
- Si riportano i commi da 19 a 24 dell'art. 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, concernente
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:
«19. E' istituita la ''Commissione parlamentare per la
semplificazione'', di seguito denominata ''Commissione''
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
- La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali),
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179.



 
Art. 2
Organi

1. Sono organi dell'ONFA il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) un generale in congedo;
c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;
d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
e) un genitore di assistito dall'ONFA.
3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 3. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata su proposta del
ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina
in ordine all'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.».



 
Art. 3
Statuto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonche' al presente regolamento.
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:
a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;
b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 2, nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita' amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione;
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.



Note all'art. 3:
- Per la legge n. 70 del 1975, il decreto
legislativo n. 419 del 1999, e il decreto legislativo n.
165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.
153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1969, n. 111, e' il seguente:
«65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche private,
comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza
e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente
il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi
disponibili si intendono le somme eccedenti la normale
liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i sessanta giorni
successivi a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.».



 
Art. 4
Entrate

1. Le entrate dell'ONFA sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
b) rendite patrimoniali;
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.



Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del
regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986,
n. 214:
«42 (Sottoscrizioni e spese collettive). - 1. Le
sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere
autorizzate dal Ministro della difesa.
2. In caso di manifestazioni a carattere affettivo -
rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta'
sociale - e' data facolta' al comandante di corpo, di ente
e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche'
contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione
agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla
manifestazione.
3. L'adesione deve essere, comunque, strettamente
volontaria e personale.».



 
Art. 5

Regolamento di amministrazione, bilanci di previsione e conti
consuntivi, attivita' di gestione del segretario generale 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto ca gli ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'ONFA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso.
4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'ONFA si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell'Aeronautica militare.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, e' il seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 2. Gli enti
destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed
organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato
in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione
e la contabilita' nelle materie non specificatamente
disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita', deliberato
dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione
vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».



 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' adottato lo statuto di cui all'articolo 3. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 6:
- Per il decreto 18 agosto 1998, si veda nelle note
alle premesse.



 
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