IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi dipartimento per il Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.; Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale e' stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata; Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999); Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma; Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e successive modificazioni; Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di scostamento, in diminuzione, dell'incremento occupazionale fino ad un massimo del 30%; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi; Vista la propria delibera 8 marzo 2001 n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 177/2001), aggiornata con delibere 14 giugno 2002 n. 43 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002) e 13 novembre 2003 n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 81/2004), con la quale e' stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (le cui competenze in materia sono ora trasferite al Ministero dello sviluppo economico) e il consorzio ALI.SAN S.c. a r.l. per la realizzazione di un polo agroalimentare nella provincia di Benevento, con investimenti complessivi pari a 87.152.000 euro, agevolazioni finanziarie pari a 57.160.590 euro, di cui 28.580.295 euro a carico dello Stato e 28.580.295 euro a carico della Regione Campania e una occupazione diretta pari a 319 U.L.A.; Vista la nota n. 0026035 del 13 ottobre 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone il differimento dell'anno di regime per due delle societa' consorziate e la modifica, dal 20 al 30 per cento, del limite massimo di variabilita', in diminuzione, dell'incremento occupazionale previsto all'art. 3.2, paragrafo 2 del contratto di programma sottoscritto in data 29 maggio 2002; Considerate le mutate condizioni del contesto economico che rendono piu' difficile per tutte le societa' consorziate il rispetto degli obblighi assunti in sede di sottoscrizione del contratto di programma e che, in ogni caso, tale variazione e' compatibile con le disposizioni della citata circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Delibera:
1. L'anno di entrata a regime delle due iniziative «Fratelli Ricciardi di Ricciardi Carmine & C. S.n.c.» e «Kat Edizioni S.a.s.» del contratto di programma di cui alle premesse e' prorogato all'esercizio 2008. 2. In conformita' con le disposizioni di cui alla circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiamata nelle premesse, concernente le modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti, e' consentito, per ciascuna delle iniziative del contratto di programma di cui alle premesse, una variabilita' in diminuzione dell'obiettivo occupazionale previsto nella delibera di questo comitato n. 91/2003 fino a un massimo del 30%. 3. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo comitato n. 39/2001, 43/2002 e 91/2003. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' agli adempimenti derivanti dalla presente delibera. Roma, 6 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche' Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 127 |