Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 4 febbraio 2010 |
Termini, modalita' di presentazione delle istanze e modello da utilizzare per richiedere il credito d'imposta per investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita'
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 24 luglio 2009 con il quale sono state determinate le modalita' applicative dell'art. 1, commi 1088 - 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), concernenti agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero; Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto che attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il recepimento delle istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 2 dell'anzidetto decreto ministeriale ed esamina le stesse e ne riconosce il beneficio ovvero il diniego del contributo; Visto in particolare il comma 2, del succitato art. 4 che con proprio decreto il Mi.P.A.A.F. approva entro trenta giorno dall'entrata in vigore del piu' volte citato decreto dell'Economia il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e stabilisce i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime; Considerata, pertanto, la necessita' di determinare, al fine di garantire una trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste in merito al beneficio fiscale del credito di imposta;
Decreta:
Art. 1 Modalita' di presentazione
1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del 24 luglio 2009 citato in premessa, e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza mediante il quale sono stabiliti altresi' i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze. |
| Art. 2
1. Il modello di cui al precedente art. 1, deve essere compilato per ogni singolo anno in cui si richiede il riconoscimento del credito d'imposta ed e' disponibile in formato elettronico sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.gov.it 2. Il modello, debitamente compilato, deve essere inoltrato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualita' e la tutela del consumatore - SACO XI, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma. Dette istanze debbono essere inoltrate anche in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: saco11@politicheagricole.gov.it 3. Il Ministero esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili. 4. Le istanze possono essere inoltrate al Ministero esclusivamente a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le istanze possono essere trasmesse al Ministero entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero puo' prorogare tale termine ove se ne ravvisi la necessita'. |
| Art. 3
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.gov.it Roma, 4 febbraio 2010
Il capo Dipartimento: Nezzo |
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