IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna; Visto il successivo art. 7 della stessa legge n. 49 del 1987, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, con partecipazione di investitori pubblici o privati del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi e prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) stabilisca la quota del Fondo di rotazione da impiegare annualmente allo scopo, i criteri per la selezione delle iniziative, che, sulla base di priorita' geografiche o settoriali, devono comunque privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale, e le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi; Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato; Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato; Vista la delibera 21 dicembre 1993, n. 53, con la quale l'ormai soppresso CICS ha approvato il regolamento di disciplina della concessione dei crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987; Vista la delibera 2 giugno 1998, n. 76, con la quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo ha disciplinato la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi del predetto all'art. 7 della legge n. 49/1987; Considerato che nella dichiarazione conclusiva della conferenza ONU sul finanziamento per lo sviluppo di Monterey del 22 marzo 2002 e nella dichiarazione di Doha del 2 dicembre 2008 e' stato ribadito il ruolo catalizzatore dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e, piu' in generale, delle risorse pubbliche nel mobilitare le risorse del settore privato ed e' stato rilanciato il principio della complementarieta' tra Aiuto pubblico allo sviluppo e investimenti privati; Vista la nota n. 00261337 del 27 luglio 2009, con la quale il Ministro degli affari esteri ha, tra l'altro, sottoposto all'esame di questo Comitato una proposta di delibera concernente il nuovo regolamento per il riconoscimento e l'applicazione delle agevolazioni di cui al sopracitato art. 7 della legge n. 49/1987, proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ha espresso il proprio parere favorevole in data 14 luglio 2009; Considerato che la proposta in esame intende rilanciare lo strumento agevolativo, rafforzandone la capacita' di sostenere iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di sviluppo umano e ambientale e favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo ed anche ad iniziative di microfinanza e considerato altresi' che, rispetto alla precedente disciplina, sara' facilitato l'accesso al credito agevolato per le dette imprese miste che promuoveranno nei Paesi in via di sviluppo obiettivi di tipo solidaristico e servizi locali di interesse generale nei settori primari e le opere infrastrutturali connesse; Tenuto conto che, sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero degli affari esteri con la richiamata nota, i principali aspetti innovativi della proposta in esame - rispetto alla precedente disciplina della materia - riguardano in particolare: l'individuazione di Paesi agevolabili da parte del Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri, che avverra' sulla base delle priorita' geografiche generali indicate dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) dello stesso Dicastero, anziche' per inclusione automatica di tutti i PVS con reddito pro-capite annuo inferiore ai 3.250 dollari USA; i settori eleggibili al finanziamento, con esclusione del settore industriale ed ammissione di: artigianato, agricoltura, allevamento, pesca e attivita' di trasformazione dei loro prodotti; servizi locali di interesse generale ed eventuali opere infrastrutturali connesse nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, dei rifiuti, dell'ITC, promossi da soggetti pubblico/privati; microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio equo e solidale, aiuto al commercio locale, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, anche immateriali; la riduzione del tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato, dal 30% al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976; Ritenute condivisibili le motivazioni poste alla base della predetta proposta del Ministro degli affari esteri di approvazione di un nuovo regolamento esecutivo per le agevolazioni di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987;
Delibera:
In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987 richiamato in premessa, relativo alla concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi, e' approvato il seguente regolamento, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato dal soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con la delibera n. 53/1993. 1. Programmazione finanziaria e geografica. 1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 dovranno mirare a mobilitare risorse finanziarie e capacita' aggiuntive attraverso nuovi partenariati pubblico-privato che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attivita' realizzate nel quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo. 1.2 Nei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di cooperazione allo sviluppo svolte dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo indichera' i Paesi nei quali dovranno essere localizzate le imprese miste i cui soci italiani potranno beneficiare di crediti agevolati, tenendo conto delle priorita' geografiche generali della cooperazione italiana e l'ammontare massimo delle risorse da destinare a tale attivita' nell'anno di riferimento. 1.3 I crediti agevolati saranno finanziati con le risorse attualmente disponibili sul conto dedicato a tali operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalita' di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987. In base al grado effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS, il Comitato direzionale e' delegato a spostare eventuali risorse che dovessero risultare eccedenti dal suddetto conto a quello dedicato alle operazioni a valere sulla quota del Fondo rotativo destinata alle finalita' di cui all'art. 6 della medesima legge. 2. Requisiti oggettivi. 2.1 I finanziamenti di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 potranno essere concessi esclusivamente per: 2.1.1 la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste; 2.1.2 aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti. 2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati. 2.2.1 L'impresa mista deve operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti: 2.2.1 agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti; 2.2.1.2 artigianato; 2.2.1.3 servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; 2.2.1.4 microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; 2.2.1.5 tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della societa' mista, ma prima del conferimento di capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana. 2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell'impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio locale nell'impresa mista non deve essere inferiore al 25% del totale. 2.2.4 L'iniziativa da finanziare non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80. 3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente 3.1 Il credito agevolato puo' essere chiesto solo da imprese registrate in Italia. 3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva da almeno tre anni nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista. 3.3 L'impresa richiedente deve possedere i requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 4. Condizioni finanziarie 4.1 Il credito agevolato non puo' superare il 70% della quota di capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non puo' essere superiore a 5.000.000 di euro. Il credito agevolato puo' finanziare solo conferimenti in denaro. 4.2 Il tasso di interesse agevolato e' fissato in misura pari al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il credito agevolato e' rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 e non superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni. 4.3 Se prima della scadenza del credito l'impresa italiana disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al gestore del Fondo rotativo rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista, l'impresa italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo. 4.4 Se una o piu' imprese italiane richiedono piu' crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste debbono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui ai commi precedenti. 4.5 Se denominato in valuta estera, l'apporto di cui al punto 3.1 e' convertito in euro dal Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di cambio vigente alla data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come riportato dall'Ufficio italiano cambi. 5. Entrata in vigore e abrogazioni 5.1 Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e' delegato ad emanare annualmente le disposizioni di cui al precedente punto 1. Inoltre, lo stesso Comitato direzionale emanera', entro tre mesi dalla presente delibera, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite dal medesimo con propria delibera n. 76/1998 richiamata in premessa. 5.2 A conclusione degli adempimenti di cui al precedente punto 5.1, la delibera CICS 21 dicembre 1993, n. 53, sara' da considerare abrogata. Roma, 6 novembre 2009
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 119 |