Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2010
Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della societa' Aeroporti di Puglia S.p.A. (Decreto n. 49800).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 12 giugno 2009, di recepimento dell'intesa del 19 maggio 2009 intervenuta presso la regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la Aeroporti di Puglia SPA, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 1° novembre 2009;
Vista l'istanza presentata in data 29 luglio 2009, con la quale la societa' Aeroporti di Puglia SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unita' lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Puglia SPA, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010.
Unita': Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie (Taranto).
Matricola INPS: 0905242048.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
 
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