Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2010
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010. (Ordinanza n. 3848).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ravvisata quindi la necessita' di disporre, immediate misure finalizzate a scongiurare gravi pregiudizi di natura economica per le attivita' produttive aventi sede nel territorio interessate dai predetti eventi;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire la realizzazione in via d'urgenza di interventi finalizzati all'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, zootecniche ed artigianali, gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, ed impedire l'interruzione delle attivita' medesime, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede sulla base di una documentata richiesta presentata dai titolari delle aziende danneggiate, anche disponendo un'ispezione dei luoghi, ad anticipare, anche parzialmente, le somme occorrenti, nel limite di euro 200.000,00 per intervento. Le somme anticipate sono portate a scomputo degli indennizzi che verranno riconosciuti in via definitiva dai commissari delegati all'uopo nominati, sulla base di quanto disciplinato con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in via di anticipazione, a valere sul Fondo della protezione civile, nel limite massimo di euro 2.000.000,00.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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