Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 17 novembre 2009
Procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi alle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile e alla Croce rossa italiana.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli:
11, comma 1, che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile include anche la Croce rossa italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere «g» ed «i»);
18, comma 3, lettera a), che stabilisce che, con apposito regolamento, vengano stabilite le procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», con il quale si e' provveduto a dare attuazione al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli articoli:
2, che prevede:
al comma 1 che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento possono essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;
al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature;
al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, e che tale percentuale puo' essere aumentata oltre tale limite in presenza di determinate condizioni legate all'intensita' dei rischi ovvero alla vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori sede delle organizzazioni di volontariato interessate;
5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio (comma 1);
7, comma 1, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita' ai progetti finanziati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni di protezione civile e, in particolare, l'art. 21 che stabilisce:
che in deroga a quanto previsto dai richiamati articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento e finalizzato, in particolare, alla riparazione al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato regolamento, attivate dal Dipartimento in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, nonche' al mantenimento ed all'implementazione della capacita' operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi ed attrezzature e che puo' prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato, entro il limite complessivo di euro 5 milioni (comma 1);
che su tale programma il Dipartimento acquisisce il parere della Conferenza unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (comma 2);
che in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento il Dipartimento e' anche autorizzato a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2, alla Croce rossa italiana per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno prioritariamente utilizzate per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge n. 225/1992, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della predetta legge (comma 3);
che per la realizzazione del programma relativo alla Croce rossa italiana, che puo' prevedere anche il rimborso parziale di mezzi o attrezzature danneggiati al punto di non essere convenientemente ripristinabili, nel rispetto di specifiche procedure, sono stanziati euro 2 milioni (comma 4);
che a stabilire le procedure per la definizione dei programmi di cui sopra e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei relativi contributi, oltre che per l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi, provvede il capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento;
Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure di cui sopra, secondo i seguenti criteri generali:
a) finalizzazione del programma previsto dall'art. 21, comma 1, al consolidamento ed all'implementazione della capacita' di risposta operativa del sistema del volontariato di protezione civile, con riferimento alle maxi-emergenze nell'ambito degli eventi di rilievo nazionale;
b) integrazione delle strutture operative e logistiche che beneficeranno dei contributi di cui al presente provvedimento con riferimento agli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza e contenuti nel documento denominato «Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato dalla Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento della protezione civile;
c) fissazione di un tetto massimo di importo dei finanziamenti concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90% del costo di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad un innalzamento di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la proposta originariamente finanziata; in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del regolamento, la percentuale di cofinanziamento potra' essere elevata fino al 100% per progetti di particolare e specifico interesse del Dipartimento della protezione civile e qualora l'organizzazione proponente attesti l'impossibilita' a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo;
d) previsione di un'articolazione delle erogazioni finanziarie che risulti compatibile con le peculiari esigenze delle organizzazioni di volontariato, garantendo la massima efficacia ed efficienza nella realizzazione delle proposte finanziate;
e) raggruppamento delle proposte nell'ambito delle seguenti due macro-aree di attivita':
e.1 progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale;
e.2 progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonche' alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale;
f) definizione di una apposita modulistica per la presentazione delle proposte e di una procedura istruttoria che valorizzi il confronto dialettico tra il Dipartimento ed i soggetti proponenti, nell'ottica di perseguire la massima utilita' operativa mediante l'evoluzione condivisa delle proposte originarie, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di economicita' gestionale e di valorizzazione delle sinergie tra le diverse componenti del sistema nazionale di protezione civile;
g) valutazione delle proposte sulla base di criteri che valorizzino adeguatamente gli aspetti operativi e di rapida realizzabilita';
h) fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e per la definizione del programma degli interventi;
i) attivazione delle procedure di verifica e controllo in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate;
j) individuazione di idonee modalita' di svolgimento dei necessari controlli in materia amministrativo-contabile che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilita' di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla definizione del programma di cui al comma 3 e relativo alla Croce rossa italiana nel rispetto dei criteri individuati alle lettere e), g), h), i) e j) del precedente paragrafo;
Ritenuto di precisare che in accordo con quanto previsto dall'art. 21, comma 1 potranno essere ammessi a contributo esclusivamente i progetti presentati da organizzazioni nazionali iscritte nell'elenco nazionale e che, pertanto, relativamente alle organizzazioni articolate localmente sul territorio potranno presentare domanda esclusivamente le strutture nazionali centrali delle organizzazioni medesime;
Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali le linee generali del presente decreto sono state illustrate, rispettivamente, alla Consulta delle organizzazioni nazionali di volontariato, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed al Commissario della Croce rossa italiana;
Dato atto che il programma straordinario degli interventi finanziati in attuazione dell'art. 21 dell'O.P.C.M. n. 3797/2009 verra' sottoposto alla Conferenza unificata per l'acquisizione del prescritto parere;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, al fine di ricostituire tempestivamente ed implementare la capacita' di risposta del sistema nazionale della protezione civile, in considerazione dell'intensivo impiego di attrezzature e materiali derivante dall'eccezionale sforzo compiuto per fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo, il Dipartimento elabora, anche per stralci successivi, un programma per la concessione di contributi straordinari alle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (di seguito «Regolamento»).
2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al ripristino della piena funzionalita', anche di carattere migliorativo, delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, individuate ai sensi di quanto previsto all'art. 2, ovvero all'implementazione delle rispettive dotazioni mediante l'acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari - Requisiti e valutazione

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente decreto le organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 1 del Regolamento.
2. Relativamente alle organizzazioni di cui al comma 1 articolate localmente sul territorio potranno presentare domanda esclusivamente le strutture nazionali centrali delle organizzazioni medesime.
3. Le domande andranno presentate utilizzando il modulo in allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Contenuti delle domande
Modalita' per la presentazione dei progetti

1. I contributi saranno concessi unicamente alle domande relative a progetti organici articolati come specificato al comma 2, presentati dalle organizzazioni richiedenti entro il termine precisato al successivo art. 5. Non saranno ammissibili domande relative ad interventi isolati o puntuali, non inquadrati in una prospettiva progettuale organica.
2. Il progetto dovra' essere articolato nelle seguenti sezioni:
presentazione dell'organizzazione e qualificazione nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:
dimensioni e diffusione nazionale;
capacita' tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per i quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;
strutturazione organizzativa;
capacita' specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della protezione civile;
inquadramento e finalizzazione all'emergenza nazionale;
tipologia e quantita' dei mezzi e delle attrezzature da ripristinare;
tipologia e quantita' dei mezzi e delle attrezzature da acquistare ex novo;
quadro economico;
modalita' di copertura del co-finanziamento;
tempistica di attuazione.
3. Potranno essere presentati progetti nell'ambito delle seguenti due aree macro-attivita':
3.1 progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale;
3.2 progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonche' alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale, con particolare riferimento all'autosufficienza logistica degli operatori di protezione civile.
4. I progetti di cui al punto 3.1 dovranno essere elaborati avendo come riferimento tecnico gli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza e contenuti nel documento denominato «Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato dalla Commissione protezione civile della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento della protezione civile e consultabile al seguente indirizzo: www.protezionecivile.emilia-romagna.it/progettocolonnamob/scheda2_cmn _definitivo.pdf.
5. Potranno essere presentati progetti che prevedano un tetto massimo di importo dei finanziamenti concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90% del costo di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad un innalzamento di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la proposta originariamente finanziata. In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del Regolamento, la percentuale di cofinanziamento potra' essere elevata fino al 100% per progetti di particolare e specifico interesse del Dipartimento della protezione civile e qualora l'organizzazione proponente dichiari la propria impossibilita' a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo.
 
Art. 4
Criteri di valutazione dei progetti

1. Alla valutazione dei progetti provvedera' un Comitato tecnico, cosi' composto:
il direttore dell'Ufficio volontariato, relazioni istituzionali ed internazionali, con funzioni di presidente;
il coordinatore del Servizio volontariato, con funzioni di segretario;
due funzionari del Servizio volontariato;
un rappresentante del Servizio logistico e gestione dei materiali e mezzi;
un rappresentante dell'Ufficio emergenze.
2. Il Comitato tecnico, per la cui attivita' non e' previsto alcun compenso, viene costituito con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile entro sette giorni dalla data del presente provvedimento.
3. Il Comitato procede alla valutazione dei progetti sulla base di una istruttoria tecnica svolta dal Servizio protezione civile e sulla base dei seguenti criteri:
3.1 dimensionamento, organicita' e completezza dell'intervento in una prospettiva di pronto impiego di rilevanza nazionale;
3.2 tempistica di realizzazione della proposta, con la fissazione di un termine massimo di mesi 6, rinnovabile, su richiesta adeguatamente motivata, per una sola volta;
3.3 rapporto tra l'acquisizione di mezzi e attrezzature nuovi e il ripristino e la riparazione di mezzi ed attrezzature impiegati nell'emergenza in Abruzzo;
3.4 convenienza tecnico-economica delle attivita' proposte sulla base di una valutazione comparata dei relativi costi e dei benefici attesi in termini operativi per la funzionalita' del Sistema nazionale di protezione civile;
3.5 integrazione con le altre realta' e strutture del Sistema nazionale di protezione civile e, in particolare, con gli standard eventualmente gia' consolidati in materia, con particolare riferimento all'utilizzabilita' dei mezzi e delle attrezzature anche in occasione di interventi al di fuori del territorio nazionale;
3.6 fornitura di idonee garanzie in ordine alla sostenibilita' del progetto in una prospettiva di medio-lungo termine da parte dell'organizzazione proponente;
3.7 prospettive di sviluppo ed implementazione della proposta, in una logica di maggiore integrazione con il sistema nazionale di intervento;
3.8 diffusione e localizzazione territoriale dei mezzi e delle attrezzature componenti la proposta e relativa valutazione in ordine alla effettiva capacita' di mobilitazione pronto impiego dei medesimi;
3.9 assicurazioni in ordine alla concreta disponibilita' della quota di co-finanziamento pari al 10% del progetto;
3.10 integrazione del progetto con attrezzature e mezzi di proprieta' pubblica gia' disponibili: in particolare capacita' di assorbimento di congrui quantitativi di specifiche attrezzature di protezione civile, anche eventualmente gia' impiegati sul territorio abruzzese;
3.11 finalizzazione del progetto al supporto logistico-operativo dell'organizzazione in caso di emergenze di rilievo nazionale;
3.12 presentazione della proposta da parte di organizzazioni nazionali iscritte al registro nazionale, come previsto dall'art. 21, comma 1, e cosi' caratterizzate:
3.12.1 dimensioni e diffusione nazionale;
3.12.2 capacita' tecnico-operativa, anche con riferimento alla partecipazione agli interventi di superamento dell'emergenza effettuati in occasione di eventi per i quali sia intervenuta la prevista dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri;
3.12.3 strutturazione organizzativa;
3.12.4 capacita' specifica in particolari settori di rilevante interesse strategico del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 5
Termini per la presentazione dei progetti

1. Le organizzazioni proponenti possono presentare le domande di finanziamento dei propri progetti entro il termine tassativo di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 6
Termini e modalita' per l'istruttoria tecnica
delle domande

1. Il Servizio protezione civile provvede, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 5 all'istruttoria tecnica e sottopone al Comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 4 i progetti presentati. Il Comitato tecnico, entro l'ulteriore termine di trenta giorni, esamina i progetti e predispone una proposta di programma degli interventi da ammettere a contributo da sottoporre al capo del Dipartimento della protezione civile per l'approvazione.
2. Ai soggetti presentatori dei progetti esclusi dai contributi di cui al presente decreto viene data comunicazione scritta dell'esclusione, unitamente ad una sintesi delle relative motivazioni.
 
Art. 7
Approvazione del programma degli interventi, articolazione
finanziaria dell'erogazione dei contributi e disposizioni per il
monitoraggio dello stato di attuazione e per il controllo
amministrativo-contabile.
1. Il capo del Dipartimento provvede, con propri decreti, all'approvazione del programma degli interventi, anche per stralci successivi, previa acquisizione del previsto parere da parte della Conferenza unificata.
2. Ai soggetti proponenti dei progetti approvati le risorse finanziarie relative vengono erogate come segue:
a) un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente all'approvazione del programma dei contributi;
b) un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40% del contributo previa dichiarazione, sotto la responsabilita' del legale rappresentante dell'organizzazione, che attesti la realizzazione di almeno il 40% del progetto;
c) un saldo finale non inferiore al 10% del progetto, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attivita' comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in originale.
2. Il Servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali, ovvero delle strutture di protezione civile delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Dipartimento provvede, nella misura di almeno il 30% dei progetti finanziati, all'esecuzione di controlli amministrativo-contabili che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilita' di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso.
 
Art. 8

Disposizioni relative al programma presentato dalla Croce rossa
italiana

1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 4 provvede, altresi', alla valutazione del programma previsto dall'art. 21, comma 3, e relativo alla Croce rossa italiana nel rispetto dei criteri individuati all'art. 4, comma 3, eccettuati i punti 3.9 e 3.12 e lo sottopone, con le eventuali integrazioni, al capo del Dipartimento per l'approvazione.
2. La presentazione del programma deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
3. I termini dell'istruttoria sono i medesimi previsti dall'art. 6.
4. Il capo del Dipartimento provvede, conseguentemente, all'approvazione del programma con proprio decreto. Le risorse finanziarie relative vengono erogate come segue:
a) un primo acconto pari al 50% dell'importo del contributo, contestualmente all'approvazione del programma;
b) un saldo finale per l'ulteriore 50% del programma, dietro presentazione della rendicontazione finale delle attivita' comprensiva della documentazione attestante la spesa da presentarsi in copia conforme all'originale.
5. Il Servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile provvede all'esecuzione dei controlli in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate mediante il coinvolgimento anche delle strutture tecniche del Dipartimento competenti in materia di mezzi e materiali.

Roma, 17 novembre 2009

Il capo del Dipartimento: Bertolaso
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 196
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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