Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 dicembre 2009
Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico. (Decreto n. 99).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, concernente modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed annesse tabelle di attribuzione del credito scolastico;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80;
Vista l'ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'art. 6;
Tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 e' entrato in vigore il giorno 20 agosto 2009; che, pertanto, non e' stato possibile dare esecuzione all'art. 14, comma 3, contenente le norme transitorie relative all'ammissione agli esami di Stato degli alunni per abbreviazione per merito, riferite agli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per evidente mancanza dei necessari tempi tecnici in relazione allo svolgimento dell'esame di Stato 2008/2009;
Considerato, per quanto sopra esposto, che l'applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 14, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si rende possibile solo a partire dal corrente anno scolastico; di modo che si ritiene che le disposizioni relative agli anni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, previste nel medesimo comma 3, art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si devono intendere rispettivamente riferite agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
Ravvisata la necessita' di modificare le tabelle A, B, C, allegate al citato decreto ministeriale n. 42/2007, gia' a suo tempo costituenti parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998 e previste dall'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, modificate dal decreto ministeriale n. 42/2007, al fine di adeguarle alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione nonche' all'esigenza di recepire nelle medesime la finalita' di eccellenza di cui all'introduzione della lode prevista dall'art. 1, capoverso art. 3, comma 6, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Ravvisata altresi' la necessita' di stabilire criteri uniformi per l'attribuzione della lode da parte delle commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1
Attribuzione del credito scolastico

1. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno.
2. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estendera' agli studenti della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguardera' anche quelli dell'ultima classe.
 
Art. 2
Attribuzione della lode

1. Con l'attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 3, comma 6, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d'esame.
 
Art. 3
Criteri per l'attribuzione della lode

1. La commissione, all'unanimita', puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni.
2. La lode puo' essere attribuita ai candidati di cui al comma 1 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
3. Ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
4. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.
5. La commissione puo' attribuire la lode ai candidati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2 che conseguano il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
6. La lode puo' essere attribuita ai candidati di cui al comma 5 a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
7. Ai fini dell'attribuzione della lode ai candidati di cui al comma 5, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
 
Art. 4
Norme transitorie

1. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
2. Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla penultima e all'ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo e all'ultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
3. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2009/2010, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 2, relativamente ai candidati che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, la commissione puo' attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alla terzultima e alla penultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. Sempre relativamente ai candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2010/2011, ai fini dell'attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo e al penultimo anno nonche' il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimita'.
5. Ai fini della attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 3 si applica la tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42/2007; nei confronti dei candidati anticipatari per merito di cui al comma 4 si applica la tabella A allegata al presente decreto.
6. Ai fini dell'attribuzione della lode, i candidati anticipatari per merito che sostengono gli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell'anno scolastico 2011-2012 (a regime), oltre alle condizioni di cui al comma 4, devono avere riportato il voto di otto o superiore in ciascuna disciplina, ivi compresa la valutazione del comportamento, anche nei due anni antecedenti il penultimo.
Roma, 16 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 86
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone