Gazzetta n. 49 del 1 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 gennaio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Livanta Petar Romovska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza, in data 2 settembre 2003, con la quale la Sig.ra Romovska Livanta, nata a Delchevo (Repubblica di Macedonia) il 28 maggio 1972, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «ДИПЛОМА 3А ВИСШЕ ОБРА3ОВАНИЕ Серuя МА-96 Nо. 000870», conseguito in data 17 settembre 1996 presso l'Accademia di medicina di Plovdiv (Bulgaria), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale;
Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale la Sig.ra Romovska Livanta e' risultata idonea;
Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in Bulgaria, dalla Sig.ra Livanta Petar Romovska;
Rilevato altresi' che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalita' dell'interessata risultano essere: Romovska Livanta;
Vista la dichiarazione del Consolato generale della Repubblica di Macedonia in Italia, rilasciata a Venezia in data 13 gennaio 2010, attestante che i nominativi Romovska Livanta e Livanta Petar Romovska sono riferibili alla medesima persona fisica, le cui esatte generalita' sono: Romovska (cognome) Livanta (nome);
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «ДИПЛОМА 3А ВИСШЕ ОБРА3ОВАНИЕ Серuя МА-96 Nо. 000870», conseguito in data 17 settembre 1996 presso l'Accademia di Medicina di Plovdiv (Bulgaria), dalla Sig.ra Livanta Petar Romovska, nata a Delchevo (Bulgaria) il 28 maggio 1972, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.
2. La dott.ssa Romovska Livanta e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: Leonardi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone