Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 dicembre 2009 |
Misure per la regolamentazione delle scommesse a quota fissa sistemistiche. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS); Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministero delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi adottato ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare, l'art. 10 che prevede che eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2009/33124/giochi/GST del 29 gennaio 2009 relativo all'individuazione delle manifestazioni oggetto delle scommesse non ippiche a quota fissa; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 10 giugno 2009 recante modifiche alla posta unitaria di gioco ed al biglietto minimo per le scommesse non ippiche a quota fissa di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111; Considerato che gli scambi di informazioni tra il sistema di elaborazione dei concessionari ed il sistema di elaborazione di AAMS per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse non ippiche a quota fissa di cui al citato decreto n. 111/2006, devono avvenire secondo gli standard stabiliti in protocolli di comunicazione, specifici per ciascuno dei giochi pubblici, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema di elaborazione di AAMS, la struttura dei messaggi applicativi ed i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione; Visto il protocollo di comunicazione gia' in essere per le scommesse di cui al decreto n. 111/2006; Considerato che i necessari adeguamenti tecnologici migliorativi del sistema di gestione delle scommesse non ippiche a quota fissa, richiedono l'adozione da parte dei concessionari di modifiche al relativo protocollo di comunicazione; Visto l'art. 18, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 111/06, in base al quale i dati contenuti nelle ricevute delle scommesse sono determinati con decreto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute dall'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 111/2006; Ritenuto, altresi', che occorre introdurre modifiche alle attuali modalita' di gioco in ragione delle mutate esigenze dei consumatori ed al fine di migliorare la competitivita' dei giochi offerti da AAMS nei confronti dell'offerta irregolare od illegale;
Dispone:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto regolamenta: a. la scommessa sistemistica (o sistema) con riferimento alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111; b. la posta unitaria di gioco, limitatamente alle scommesse di cui alla precedente lettera a; c. le caratteristiche della ricevuta di partecipazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111; d. le modifiche apportate al protocollo di comunicazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi cosi' come disciplinate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (PSQF). |
| Art. 2 Scommessa sistemistica
1. La scommessa sistemistica e' un insieme di scommesse a quota fissa generate combinando tra di loro piu' esiti pronosticabili e convalidate contemporaneamente in un'unica ricevuta di partecipazione. 2. Le scommesse sistemistiche (o sistemi) sono: a. il sistema integrale: e' la scommessa sistemistica che comprende in relazione al medesimo avvenimento molteplici esiti pronosticabili anche contrastanti tra loro, prevedendo lo sviluppo di scommesse multiple costituite da tutti gli avvenimenti selezionati; b. il sistema a correzione: e' la scommessa sistemistica che, data una selezione di «n» esiti pronosticabili comprende tutte le scommesse derivanti dalle combinazioni dei suddetti «n» esiti, presi a «k» a «k», dove «k» e' il numero di esiti vincenti per il quale il sistema deve assicurare almeno una vincita. Il sistema puo' prevedere alcuni esiti pronosticabili (cosiddette fisse) che compaiono in tutte le scommesse del sistema; c. il sistema integrale a correzione: e' analogo al sistema a correzione di cui alla precedente lettera b ma puo' prevedere, in relazione al medesimo avvenimento, molteplici esiti pronosticabili anche contrastanti tra loro. 2. E' possibile combinare tipologie di scommessa diverse per ciascuno degli avvenimenti che compongono la scommessa sistemistica. Il numero massimo di avvenimenti oggetto di scommessa nell'ambito di una scommessa sistemistica non puo' essere superiore a 20. |
| Art. 3 Costo della scommessa sistemistica
1. L'importo minimo di ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a 2 euro. Per le sole scommesse sistemistiche la posta unitaria di gioco e' fissata in euro 0,25. 2. Il costo della scommessa sistemistica e' pari alla somma degli importi scommessi su ciascuna delle scommesse che la compongono. |
| Art. 4 Calcolo della vincita di una scommessa sistemistica
1. Il calcolo dell'importo di vincita di una scommessa sistemistica e' effettuato come segue: a. si calcola l'importo di vincita di ogni singola scommessa sviluppata dal sistema pari al prodotto tra la quota, calcolata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e la posta di gioco; b. l'importo totale di vincita della scommessa sistemistica e' pari alla somma degli importi di vincita di tutte le scommesse risultate vincenti. L'importo totale di vincita non potra' comunque superare i 50.000,00 (cinquantamila/00) euro. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente e dall'art. 5 del presente decreto, e' facolta' del concessionario prevedere, per le scommesse sistemistiche, sistemi di maggiorazione delle vincite, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, definiti secondo criteri a discrezione del concessionario. Le modalita' tecniche per la realizzazione dei sistemi di maggiorazione delle vincite (cosiddetti bonus), relativamente alle scommesse sistemistiche, sono descritti nel protocollo di comunicazione (PSQF - allegato n. 1). |
| Art. 5 Massimali di vincita
1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lettera b, del presente decreto, non e' consentita l'accettazione di scommesse sistemistiche, nel caso in cui la vincita potenziale di ogni singola scommessa e' superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro. |
| Art. 6 Riscossione delle vincite e dei rimborsi
1. Le vincite eventualmente conseguite dal partecipante in relazione alle scommesse sistemistiche dal medesimo effettuate potranno essere riscosse solo allorche' sara' reso pubblico l'esito di ciascuno degli avvenimenti contenuti nella ricevuta di partecipazione. 2. I rimborsi, ai fini della riscossione, seguono la medesima disciplina delle vincite, come specificata nel precedente comma. |
| Art. 7 Caratteristiche della ricevuta di partecipazione
1. L'accettazione delle scommesse sistemistiche presso i luoghi di vendita e' certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale. 2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli comunicati dal partecipante e' responsabilita' del partecipante stesso, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione del gioco sia ancora aperta. 3. Le scommesse, comprese quelle sistemistiche, effettuate attraverso modalita' di partecipazione a distanza non possono essere annullate. 4. I contenuti minimi della ricevuta di partecipazione sono definiti nell'allegato n. 2 del presente decreto. |
| Art. 8
Modalita' tecniche di comunicazione al sistema di totalizzazione delle scommesse
1. Per le modalita' tecniche di comunicazione al sistema di totalizzazione delle scommesse, si fa riferimento al protocollo di comunicazione PSQF (allegato n. 1) di cui al presente decreto. |
| Art. 9 Tutela del consumatore
1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte dei partecipanti e adotta tutte le misure opportune e necessarie per prevenire l'accesso alle scommesse sportive da parte dei minori. 2. Il concessionario e' altresi' tenuto a dare massima comunicazione in ordine alle caratteristiche tecniche delle scommesse a quota fissa comprese anche quelle sistemistiche. |
| Art. 10 Disposizioni finali
1. La nuova modalita' di gioco puo' essere introdotta gradualmente, ad iniziativa di AAMS in funzione delle esigenze del mercato e dei necessari adempimenti di carattere informatico. A tal fine i concessionari sono tenuti ad adeguare i programmi informatici in funzione dell'introduzione delle modifiche previste nel presente decreto. 2. I concessionari sono tenuti ad adeguare i loro sistemi di accettazione del gioco. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2009
Il direttore generale: Ferrara Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 71 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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