Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Colaiuta Virginie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7 settembre 1963 a Reims (Francia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale francese di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» nel luglio 1994;
Preso atto che ha ottenuto un «Master of Laws» presso la «University of Chicago» nel giugno 1997;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 1999;
Considerato altresi' la richiedente ha prestato giuramento presso la «Supreme Court of State of New York» nel 2001 nella sua qualita' di «Attorney and Counsellor at Law»;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di essere iscritta al «Tableau» presso l'«Ordre des Avocats de Paris» da aprile 2006, dopo aver superato l'esame di controllo delle conoscenze del diritto francese;
Preso atto che detta iscrizione e' stata consentita alla interessata in applicazione dell'art. 100 del decreto francese 91-1197 del 27 novembre 1991, che prevede condizioni particolari d'iscrizione all'ordine di persone che abbiano acquisito la qualita' di avvocato in uno Stato non appartenente ne' alla Comunita' europea, ne' allo spazio economico europeo ne' alla Confederazione svizzera;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Colaiuta Virginie, nata il 7 settembre 1963 a Reims (Francia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.
 
Art. 2

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 18 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su:
1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale);
2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);
3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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