Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32
Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B; VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008; VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione; VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata 'Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008. VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Finalita' e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni: a) sono disponibili in formato elettronico; b) sono detenuti da o per conto di: 1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 2) terzi, che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III. 4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. 5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera c), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. 6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2007/2/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2007, n. L 108.
- Il testo dell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recita:
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)»
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa
a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e
che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua
la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che
modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante
modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la
frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 dicembre 2008, n. L 326.
- La decisione n. 2009/442/CE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 148.
- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, Norme sulla
cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della
produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1960, n. 52.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
2009, n. 140, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
ottobre 2009, n. 228.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici) cosi' recita:
«Art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore.
1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per
quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita'
culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e, limitatamente alla lettera a), la
codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma
1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del
comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma
1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui
si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59
, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE),
il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli
autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli
organi dell'ente e la massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei
diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la
legislazione relativa alla produzione e diffusione di
contenuti digitali e multimediali e di software ai principi
generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di
diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore».
- Il Regolamento (CE) n. 401/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 126.
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e 24
gennaio 2006, n. 36 si veda nelle note alle premesse.



 
ART. 2
(Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi; e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica; f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7; i) autorita' pubblica: 1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita' o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; 3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2). k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorita' responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico; m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195 cosi' recita:
«Art. 4 (Cataloghi e punti d'informazione). - 1. Al fine
di fornire al pubblico tutte le notizie utili al
reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' pubblica istituisce e aggiorna almeno
annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione
ambientale contenenti l'elenco delle tipologie
dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale
degli uffici per le relazioni con il pubblico gia'
esistenti.
2. L'autorita' pubblica puo' evidenziare nei cataloghi
di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che
non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art.
5.
3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il
pubblico sul diritto di accesso alle informazioni
ambientali disciplinato dal presente decreto.».



 
ART. 3
(Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale
e del monitoraggio ambientale) 1. L'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale e' costituita da: a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale; b) i servizi di rete di cui all'articolo 7; c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete; d) l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; e) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale; f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati; g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorita' competente per l'attuazione del presente decreto. Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, e' costituito ed aggiornato l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.
 
ART. 4
(Metadati) 1. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo. 2. Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata. 3. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti: a) conformita' dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario; b) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni; c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; d) autorita' pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi; e) limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 9, comma 4. 4. In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee guida della Commissione europea, sono definite all'Allegato IV. 5. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013. 6. Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, reca:
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato territoriale
si intende qualunque informazione geograficamente
localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
la composizione e le modalita' per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio
dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».
- Il Regolamento (CE) n. 1205/2008 e' gia' citato nelle
premesse.



 
ART. 5
(Repertorio nazionale dei dati territoriali) 1. Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'articolo 7. 2. I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all'interno del repertorio nazionale dei dati territoriali. 3. L'Autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. 4. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,". 5. Ai fini di una piu' efficace elaborazione delle regole tecniche per il repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilita' dei set di dati territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' delegare un rappresentante dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.



Note agli articoli 5, 7 e 8:
- Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.



 
ART. 6
(Interoperabilita' dei set di dati territoriali
e dei servizi ad essi relativi) 1. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). 2. Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione. 3. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu' Stati membri, l'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita' degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.
 
ART. 7
(Servizi di rete) 1. Nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonche' per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto: a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati; c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente; d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilita'; e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali. 2. I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati. 3. Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), e' applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito: a) parole chiave; b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; c) qualita' e validita' dei set di dati territoriali; d) grado di conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario; e) localizzazione geografica; f) condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; g) autorita' pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 4. Il servizio di ricerca di cui al comma 1 e' garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005. 5. Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. Le autorita' pubbliche rendono disponibili all'ISPRA gli elementi informativi necessari ad assicurare l'interoperabilita' dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell'ambito del sistema pubblico di connettivita' e cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005.



Note agli articoli 5, 7 e 8:
- Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.



 
ART. 8
(Geoportale nazionale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita' dell'informazione territoriale e ambientale. 2. Il Geoportale nazionale e' punto di accesso per le finalita' del presente decreto, per il livello nazionale: a) ai servizi di rete di cui all'articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all'articolo 5, comma 2, tramite il repertorio nazionale dei dati territoriali; b) ai cataloghi delle autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1); c) alla rete SINAnet, per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 5; 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell'ISPRA, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.



Note agli articoli 5, 7 e 8:
- Per il testo dell'art. 59, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si veda nelle note all'art. 4.



 
ART. 9
(Accesso al pubblico) 1. Le autorita' pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprieta' intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volonta', senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso. 6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9. 12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.



Note all'art. 9:
- La direttiva 95/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
novembre 1995, n. L 281.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti
nel settore pubblico).
«Art. 7 (Tariffe). - 1. Con decreti dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono determinate,
sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe e
le relative modalita' di versamento da corrispondere a
fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9.
2. L'importo delle tariffe di cui al comma 1,
individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle
Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i
costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e
diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini
commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di
cui al comma 1, sulle spese per investimenti sostenute
dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e'
prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2, secondo il criterio della
copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle
Amministrazioni interessate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi
altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente,
ove possibile secondo modalita' informatiche, sul proprio
sito istituzionale.
5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici determinano, rispettivamente con proprie
disposizioni o propri atti deliberativi gli importi delle
tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base
dei criteri indicati ai commi 2 e 3.».
- Per il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 2, della legge 18
aprile 2005, n. 62 cosi' recita:
«2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma
1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui
agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle
da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.».



 
ART. 10
(Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito
delle autorita' pubbliche) 1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorita' pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. 2. Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2. 3. Le autorita' pubbliche forniscono alle istituzioni ed agli organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione stabilite a livello comunitario. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, forniti alle istituzioni ed agli organismi comunitari, al fine di adempiere agli obblighi di informazione in virtu' della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa. 4. Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilita' dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita' pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualita' e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle. 5. Quando un'autorita' pubblica fornisce ad un'altra autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa. 6. Per i set di dati territoriali gia' acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza. 7. In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, sono individuate le autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorita' pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalita' di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006. 8. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7. 10. Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilita', licenze online (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio. 11. In deroga al presente articolo, le autorita' pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati di cui all'articolo 4.



Note all'art. 10:
- Per l'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 si veda nelle note all'art. 4.
- Per l'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006,
n. 36 si veda nelle note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36 cosi' recita:
«Art. 10 (Riutilizzo di documenti a fini commerciali da
parte di pubbliche amministrazioni). - 1. Lo scambio di
documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1
dell'art. 2, non costituisce riutilizzo.
2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione
riutilizza per fini commerciali documenti di altra pubblica
amministrazione si applicano le modalita' di riutilizzo
anche economico stabilite nel presente decreto.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della
citata legge n. 62 del 2005:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1.
(Omissis).
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1,
qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli
allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle da
recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.».



 
ART. 11
(Misure di coordinamento) 1. Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale' costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale' e la sua composizione e' adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5. 2. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e' organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonche' di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attivita' possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto. 4. La Consulta di cui al comma 1, e' presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta: a) un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante del Ministero della difesa; d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; h) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; i) un rappresentante del Ministero della salute; k) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; l) un rappresentante dell'ISPRA; m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; n) un rappresentante della DIGITPA; o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI); p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalita' di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonche' gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o piu' sezioni tecniche per l'attivita' istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali. 6. La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parita' di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n.
68 cosi' recita:
«Art. 1. Sono organi cartografici dello Stato:
l'Istituto geografico militare;
l'Istituto idrografico della Marina;
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica;
l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali;
il Servizio geologico.
La cartografia ufficiale dello Stato e' costituita dalle
carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche,
aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente
cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate
ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali
limitatamente alle particolari rappresentazioni di
carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali e' impressa, a cura dell'ente
produttore, apposita stampigliatura.».



 
ART. 12
(Monitoraggio e rendicontazione) 1. Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio. 2. L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su: a) le modalita' di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualita'; b) il contributo delle autorita' pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; c) l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale; d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorita' pubbliche; e) i costi e i benefici connessi all'attuazione della presente direttiva. 4. Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale. 5. I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
ART. 13
(Modifica degli Allegati) 1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo vigente dell'art. 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
ART. 14
(Disposizioni transitorie e finali) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.
 
ART. 15
(Disposizioni finanziarie) 1. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali imi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
ALLEGATO I Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1 1. Sistemi di coordinate Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale. 2. Sistemi di griglie geografiche Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle. 3. Nomi geografici Denominazione di aree, regioni, localita', citta', periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico. 4. Unita' amministrative Unita' amministrative di suddivisione delle zone su cui l'Italia ha e/o esercita la propria giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi. 5. Indirizzi Localizzazione delle proprieta' basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale. 6. Parcelle catastali Aree definite dai registri catastali o equivalenti. 7. Reti di trasporto Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1) e successive revisioni. 8. Idrografia Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformita' delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti. 9. Siti protetti Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o nazionale per conseguire obiettivi di conservazione specifici.
 
ALLEGATO II Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4 comma 1 1. Elevazione Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa. 2. Copertura del suolo Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici. 3. Orto immagini Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori. 4. Geologia Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.
 
ALLEGATO III Categorie tematiche di dati territoriali di cui all'articolo 4, comma 1 1. Unita' statistiche Unita' per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici. 2. Edifici Localizzazione geografica degli edifici. 3. Suolo Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondita', tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosita', erosione, eventualmente pendenza media e capacita' prevista di ritenzione dell'acqua. 4. Utilizzo del territorio Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). 5. Salute umana e sicurezza Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilita' e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualita' dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.). 6. Servizi di pubblica utilita' e servizi amministrativi Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali. 7. Impianti di monitoraggio ambientale L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversita', condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorita' pubbliche. 8. Produzione e impianti industriali Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1) e gli impianti di estrazione dell'acqua, le attivita' estrattive e i siti di stoccaggio. 9. Impianti agricoli e di acquacoltura Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle). 10. Distribuzione della popolazione - demografia Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attivita', aggregata per griglia, regione, unita' amministrativa o altra unita' analitica. 11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unita' con obbligo di comunicare dati Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attivita' di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unita' con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere. 12. Zone a rischio naturale Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioe' tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravita' e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla societa'), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche. 13. Condizioni atmosferiche Condizioni fisico-chimiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione. 14. Elementi geografici meteorologici Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocita' e direzione dei venti. 15. Elementi geografici oceanografici Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinita', altezza delle onde, ecc.). 16. Regioni marine Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni. 17. Regioni biogeografiche Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni. 18. Habitat e biotopi Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici. 19. Distribuzione delle specie Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unita' amministrativa o altra unita' analitica. 20. Risorse energetiche Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondita', sull'entita' della risorsa. 21. Risorse minerarie Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondita', sull'entita' della risorsa.
 
ALLEGATO IV
(art. 4, comma 4) Regole tecniche per quanto riguarda i metadati 1. Termini e definizioni 2. Struttura dei metadati per i dati territoriali 3. Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali 3.1. Metadati aggiuntivi per i dati raster 4. Metadati relativi ai servizi 5. Dizionario dei metadati 5.1. Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali 5.1.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali 5.2. Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster 5.2.1. Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster 5.3. Dizionario dei metadati relativi ai servizi 5.3.1. Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi Scopo di questo allegato e' stabilire le regole tecniche per la creazione e l'aggiornamento dei metadati per i dati territoriali ed ambientali ed i servizi ad essi relativi oggetto del presente decreto in coerenza con la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) ed il Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione Europea del 3 dicembre 2008. Nel presente allegato sono individuati: - l'insieme minimo necessario di metadati comune a tutte le tipologie di dati territoriali. Per le immagini (foto aeree, ortofoto, immagini da telerilevamento, ecc.) ed i modelli digitali del terreno (DTM, DEM, ecc.) sono inoltre individuati alcuni metadati supplementari; - l'insieme minimo necessario di metadati per i servizi territoriali.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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