Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «Del Frusinate».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate».
Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA «FRUSINATE» O «DEL FRUSINATE»
Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante; passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio a bacca di colore corrispondente.
La indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione di uno dei vitigni sottoindicati: Sangiovese, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Passerina, Malvasia, Pinot bianco, Syrah, Bellone, Moscato bianco, Olivella, Bombino e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito, deve essere ottenuto per almeno l'85% da uve delle varieta' Cesanese comune e/o Cesanese di Affile; possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» ai limiti sotto indicati:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco tonnellate 19;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso tonnellate 18;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato tonnellate 18;
«Frusinate» o «del Frusinate» passito tonnellate 10;
«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca bianca tonnellate 19;
«Frusinate» o «del Frusinate» con la specificazione dei vitigni a bacca rossa tonnellate 18.
Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% vol per i bianchi;
10% vol per i rosati;
10% vol per i rossi;
16% vol per i passiti.

Art. 5.

La vinificazione deve avvenire nell'areale di produzione delle uve, di cui all'art. 3, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del vino passito che non deve essere superiore al 45%.
Le uve destinate alla produzione del vino ad Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 grammi/litro.
E' ammessa nella prima fase dell'appassimento l'utilizzazione dell'aria ventilata per la disidratazione delle uve.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Frusinate» o «del Frusinate» bianco 10,5% vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosso 11,00% vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» rosato 10,5% vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» novello 11% vol;
«Frusinate» o «del Frusinate» passito 16% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentita, nella presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate», l'utilizzazione della dicitura «Vino della Ciociaria» per quel vino che presenta, all'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
L'Indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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