Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35
Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 2 e l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1992, di recepimento della direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2000/18/CE relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, con il quale sono state emanate le norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel previsto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
oppure
d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2008, n. L 260.
- L'art. 1, commi 1 e 3, l'art. 2 e l'allegato B, della
legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova
istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in
attuazione della presente legge, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i
limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle
amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
S.O.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 4 settembre 1996, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, S.O.
- La direttiva 94/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
dicembre 1994, n. L 319.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale G.U.C.E. 24 dicembre
1996, n. L 335.
- La direttiva 96/49/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 1996, n. L 235.
- La direttiva 96/87/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
dicembre 1996, n. L 335.
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52.
- La direttiva 96/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 19
giugno 1996, n. 145.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2000, n. 144.
- La direttiva 2000/18/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 maggio 2000, n. L 118.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2009, n. 66,
S.O.
- La direttiva 2006/87/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 settembre 2008, n. L 255.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
d) veicolo: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote ed avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili ed i trattori agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita' superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;
e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci;
f) unita' navale: qualsiasi nave o galleggiante atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna, ivi compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma 1, numero 34), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Note all'art. 2:
- L'art. 1, comma 1, n. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O, cosi'
recita:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della convenzione:
1) - 33) (Omissis).
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;».



 
Art. 3
Disposizioni generali

1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci pericolose, il trasporto di merci pericolose e' autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 35, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente dagli articoli 6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del presente decreto, nonche' ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne e' fatto divieto:
a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2009, restando inteso che i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno;
b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) ed h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali i termini: «parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 168, del decreto legislativo n. 285 del
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992,
n. 114, S.O., si veda nelle note all'art. 6.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314.



 
Art. 4
Paesi terzi

1. Il trasporto di merci pericolose tra lo Stato nazionale ed i Paesi terzi rispetto alla Comunita' europea e' autorizzato a condizione che esso sia conforme alle disposizioni stabilite nell'ADR, nel RID e nell'ADN, qualora non venga diversamente autorizzato con le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8.
 
Art. 5
Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN

1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
a) degli allegati A e B dell'ADR;
b) dell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF; e
c) dei regolamenti allegati all'ADN.
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di disciplina del
trasporto su strada dei materiali pericolosi

1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme vigenti.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi' classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.»;
e) ai commi 9, 9-bis e 9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2»;
f) al comma 9, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita' del trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale e' stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le disposizioni del periodo precedente.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 4-bis, quale introdotto dal comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 168 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci
pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche' le
prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio,
al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali e' regolata dagli Allegati all'accordo di cui al
comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono
essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dello sviluppo
economico, con decreti previamente notificati alla
Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo'
prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla
sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose
per la disciplina del trasporto nazionale di merci
pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla
costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute,
possono essere altresi' classificate merci pericolose, ai
fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi
assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci
assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la
sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della
salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di
trasporto merci pericolose sul territorio nazionale che
sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le
autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono
essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze
di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza
pubblica.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
previa notifica alla Commissione europea, ai fini
dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno,
della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dello sviluppo economico, puo' derogare le
condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di
merce, purche' non relative a materie a media o alta
radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su
brevi distanze.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.842 a euro 7.369.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne
che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e
alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 373 a euro 1.498. A tali
violazioni, qualora riconducibili alle responsabilita' del
trasportatore, cosi' come definite nell'accordo di cui al
comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente e della carta di circolazione del
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione per un
periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II,
del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma
4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le disposizioni del
periodo precedente.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 373 a euro 1.498.
9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma
2 ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 150 a euro 599.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».



 
Art. 7
Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 - 1. Ai fini del trasporto su ferrovia sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate nel regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'allegato I dell'appendice C della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005, e successive modificazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su ferrovia, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli ferroviari sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1, recepiti nell'ordinamento in conformita' alle normative vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su ferrovia e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada rotabile, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
12. Lo speditore o il trasportare che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' amministrativa competente e' il Prefetto del luogo ove la violazione e' accertata.».
2. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dal comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, come modificato dal comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 8
Disciplina del trasporto per via navigabile interna
delle merci pericolose

1. Ai fini del trasporto per via navigabile interna sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. La circolazione delle unita' navali che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su via navigabile interna, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio su unita' navali sono regolate dagli allegati all'accordo di cui al comma 1.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su vie di navigazione marittima e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su via navigabile interna, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato su via navigabile interna mediante unita' navali, purche' non relative alla costruzione delle stesse. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su via navigabile interna, merci ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da seguire.
5. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.
6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce, purche' non relative a materie a media o alta radioattivita';
b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
8. Chiunque senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, trasporta o presenta al trasporto merci pericolose, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi.
9. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica delle unita' navali, delle cisterne o contenitori che trasportano merci pericolose, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sulle unita' navali, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro. Alle stesse sanzioni amministrative e' soggetto chi non rispetta le disposizioni del comma 4 che impongono disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose.
10. Il vettore che viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
11. Fuori dai casi previsti dai commi 9 e 10, il vettore che viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
13. Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del ADN sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500 euro.
14. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo la disciplina del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorita' amministrativa competente e' il prefetto del luogo ove la violazione e' accertata.
15. All'espletamento delle attivita' autorizzative di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
16. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, sono versati all' entrata del bilancio dello Stato.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.



Note all'art. 8:
- L'art. 5, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27,
sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1966, n. 112, cosi' recita:
«Art. 5. Il trasporto delle materie fissili speciali in
qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in
quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i
valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per
i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la
marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli
trasporti occasionali di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
che saranno determinati con decreto del Ministro per
l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art.
30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del
trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e
termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
Singoli trasporti di materie fissili speciali, in
qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita'
totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite
fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da
vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro interessato.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti non
esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme
sulla disciplina dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per
l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari
relative al trasporto delle materie fissili speciali e
delle materie radioattive, in accordo con le norme di base
fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
Fino a quando non saranno emanate le norme
regolamentari relative al trasporto delle materie fissili
speciali e delle materie radioattive di cui al comma
precedente, il trasporto delle dette materie deve essere
effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i
trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche
delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
che risultino applicabili.».
- L'art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n.
136, S.O., cosi' recita:
«Art. 21 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per
il trasporto delle materie di cui all'art. 5 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e
integrazioni, effettuato in nome proprio e per conto
altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorche'
avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena
responsabilita' e disponibilita', restano ferme le
disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni previste
da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il
Ministero dell'interno, possono essere stabilite
particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentita l'ANPA, sono emanate le norme
regolamentari per i diversi modi di trasporto, anche in
attuazione delle direttive e raccomandazioni dell'Unione
europea e degli accordi internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al
comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei
trasporti effettuati con l'indicazione delle materie
trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono
stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le
modalita', i termini di compilazione e di invio del
riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.».
- Il capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
«Le sanzioni amministrative.».



 
Art. 9
Ulteriori limitazioni in caso di incidente

1. Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie aggiuntive

1. Le norme concernenti disposizioni transitorie aggiuntive, di interesse nazionale, di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE, sono adottate con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le disposizioni contenute negli allegati all'ADR, RID, ADN e successive modificazioni, in merito all'uso delle lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nei sopra citati allegati.



Note all'art. 10:
- Per la direttiva 2008/68/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 11
Consulente alla sicurezza per il trasporto
di merci pericolose

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita' comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalita' del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.
9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalita' previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.
10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.
12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.



Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 12
Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 13
Qualificazione di figure professionali
previste dalla normativa ADR, RID e ADN

1. Le attivita' di riconoscimento degli esperti per l'esecuzione delle prove sulle cisterne previste dalla normativa ADR, RID e ADN e' effettuata da una commissione nominata con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Le attivita' relative alla classificazione di prodotti pericolosi di competenza dell'autorita' competente, secondo quanto stabilito dagli allegati ADR, RID e ADN, e' effettuata da una commissione, nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Le attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN, sono effettuate da una commissione nominata con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Gli importi delle tariffe per l'espletamento delle attivita' di verifica di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' per il funzionamento delle commissioni di cui ai medesimi commi, sono a carico dei soggetti richiedenti e sono stabiliti con decreto dell'amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per le vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
 
Art. 14
Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5;
c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.



Note all'art. 14:
- Per le direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e
2000/18/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 e 4
febbraio 2000, n. 40, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, a carico della finanza pubblica.
2. I proventi delle ammende e delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 8, comma 16, sono riassegnati, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.
 
Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e trasporti

Frattini, Ministro degli
affari esteri

Alfano, Ministro della
giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Maroni, Ministro dell'interno

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e
del mare

Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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