Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 febbraio 2010
Riconoscimento, al sig. Hoss Christof, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Hoss Christof, nato a Colonia (Germania) il 15 maggio 1972, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e all'esercizio della professione di ingegnere, sez. A;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che, l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl-Ing.)», presso la «Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen» in data 28 febbraio 2001;
Visto il conforme parere delle Conferenze di servizi dell'8 febbraio 2008 e del 29 gennaio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Preso atto che, il sig. Hoss Christof ha richiesto il riconoscimento per tutti e tre i settori;
Considerato che, per i settori industriale e dell'informazione non sussiste corrispondenza alcuna tra la formazione prodotta dall'istante e quella che viene richiesta all'ingegnere italiano industriale e dell'informazione;
Ritenuto che, la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa nella seguente materia (scritta e orale): 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio (solo orale); 2) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 6 (sei) mesi;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Hoss Christof, nato a Colonia (Germania) il 15 maggio 1972, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
La domanda per i settori industriale e dell'informazione e' rigettata;
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 6 (sei) mesi.
Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore - civile ambientale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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