Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 febbraio 2010 |
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Viste le determinazioni del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 e n. 139437 del 9 novembre 2005 con le quali sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 2 della citata determinazione n. 139437 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle regioni e province autonome e delle strutture sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie; Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 5 marzo 2007 concernente le strutture sanitarie alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e del primo anno di applicazione della codifica; Considerato che il gruppo di lavoro ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Visto i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome; Ritenuto di dover estendere ai citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE e per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome, gli aggiornamenti previsti per la sanita' riguardanti le modalita' di trasmissione dei dati da parte dei tesorieri e dei cassieri; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1 Attivita' delle strutture sanitarie
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le agenzie sanitarie regionali e le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta - indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento evitando l'imputazione provvisoria ai codici inerenti le operazioni finanziarie; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. L'aggiornamento del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio. |
| Art. 2 Modalita' di acquisizione dati
1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 2. Gli incassi ed i pagamenti codificati sono trasmessi quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri o tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile nel sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri o cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro tesoriere o cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia). |
| Art. 3 Articolazione della rilevazione in gestioni
1. La regione competente per territorio e il tesoriere o cassiere possono chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati delle strutture sanitarie seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it 2. La richiesta di articolare la rilevazione in gestioni puo' essere modificata solo a seguito di modifiche normative. |
| Art. 4 Accesso al SIOPE
1. Ciascuna struttura sanitaria accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti nel SIOPE riguardanti gli altri enti. 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito internet www.siope.tesoro.it 3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. |
| Art. 5 Disposizioni valide per tutti gli enti assoggettati al SIOPE
1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome sono sostituiti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente decreto. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita' e' inserito il seguente comma: «3-bis. Le universita' aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il tesoriere o cassiere puo' chiedere l'articolazione in gestioni della trasmissione dei dati degli enti di ricerca seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it 4. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca, e' sostituito dal comma 6 dell'art. 2 del presente decreto. 5. Dopo il comma 6 dell'art. 2 dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali, le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome e' inserito il comma 7 dell'art. 2 del presente decreto. 6. Nell'allegato «A» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita', gli enti di ricerca, le regioni e le province autonome e nell'allegato «B» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali e' inserito il codice di spesa 9997 «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti». 7. Lo schema previsto nell'allegato «B» del presente decreto sostituisce quello previsto nell'allegato «B» dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 e del 5 marzo 2007 concernenti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le universita', gli enti di ricerca, le Regioni e le Province autonome e nell'allegato «C» del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali. 8. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2010
Il Ministro: Tremonti |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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