Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale Coldiretti Umbria, con sede in Perugia, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Todi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla domanda sopra citata;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Todi (Perugia), presso la sala consiliare del comune, il 18 gennaio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 27 gennaio 2010, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TODI»
Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Todi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco;
Rosso, anche nel tipo Superiore;
Grechetto, anche nei tipi Superiore e Passito;
Sangiovese, anche nel tipo Superiore;
Merlot, anche nel tipo Superiore.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Todi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Todi» Bianco:
Grechetto: minimo 50 %,
altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %;
«Todi » Rosso:
Sangiovese: minimo 50 %,
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %;
«Todi» Grechetto o Grechetto di Todi:
Grechetto: minimo 85 %,
altri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%;
«Todi» Sangiovese o Sangiovese di Todi:
Sangiovese: minimo 85%,
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%;
«Todi» Merlot o Merlot di Todi:
Merlot: minimo 85 %,
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Todi» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m., esclusi i terreni di fondovalle.
2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densita' minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.
Norme di vinificazione e di imbottigliamento

1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC «Todi» possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata all'art. 3, e comunque nell'ambito territoriale dei comuni confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Umbria, alle ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di cui trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare, a condizione che ciascuna ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare:
la conduzione dei vigneti di cui trattasi da almeno 10 anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare;
l'espletamento nello stabilimento oggetto dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino «Todi», ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito.
Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Todi»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino per la tipologia «Todi» Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco.
5. Ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito, e' consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC «Todi», alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie.
Ad esclusione della predetta tipologia «Todi» Grechetto Passito, e' ammessa la pratica della dolcificazione.
6. Il vino «Todi» Rosso «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
7. I vini «Todi» Sangiovese e «Todi» Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione «Superiore» devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi.
8. Il vino «Todi» Grechetto «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
9. Il vino «Todi» Grechetto «Passito» deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento.
Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Todi» Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
«Todi» Rosso:
colore: rosso rubino, vivace, piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 %; 12,5% nella tipologia superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l. nella tipologia superiore;
«Todi» Grechetto:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: leggermente vinoso, delicato;
sapore: dal secco all'abboccato, vellutato, pieno, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l; 18 g/l nella tipologia superiore;
«Todi» Grechetto «Passito»:
colore: giallo dorato, tendente all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dall'amabile al dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16%, di cui almeno 12% svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Todi» Sangiovese:
colore: rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore;
«Todi» Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; 12,5% nella tipologia superiore;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l; 23 g/l nella tipologia superiore.
Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno puo' rilevarsi un lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Umbria, di modificare con proprio decreto - per i vini di cui al presente disciplinare - i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l' acquirente.
2. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini DOC «Todi» riferite al nome di un vitigno (Grechetto, Sangiovese, Merlot), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione «di», puo' precedere il nome geografico «Todi».
3. E' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal corrispondente toponimo, alle condizioni previste dalla vigente normativa.
4. Ad esclusione dei vini confezionati in contenitori alternativi al vetro, appartenenti alle tipologie di cui all'art. 8, comma 3, nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Todi» e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le tipologie dei vini a D.O.C. «Todi» designate con la menzione «Superiore» devono essere immesse al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
2. La tipologia «Todi» Grechetto «Passito» deve essere immessa al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 0,75 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
3. I vini a D.O.C. «Todi», con esclusione delle tipologie designate con le menzioni «Superiore» e «Passito», devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri. E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone