Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Radescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Radescu Mariana, nata a Novaci (Romania) il 22 dicembre 1971, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer diplomat in profilul agricol», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e forestale;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in profilul agricol specializarea agricoltura» conseguito nella sessione giugno 2001, e del «Diploma de Master in specializarea agricoltura durabila» giugno 2003, presso l'«Unicersitatea de Stiinte Agronomice si medicina veterinara» di Bucarest;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, dell'albo dei dottori agronomi e forestali e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Radescu Mariana, nata a Novaci (Romania) il 22 dicembre 1971, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei dottori agronomi e forestali - sez. A - e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (solo orali) 1) estimo, 2) costruzioni, 3) idraulica.
Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali sez. A.
d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un dottore agronomo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone