Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 febbraio 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Fava Cricci Priscila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Fava Cricci Priscila, nata a Guarulhos (Brasile) il 16 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Advogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso la «Universidade Sao Francisco» il 15 gennaio 2003;
Considerato inoltre che l'istante ha superato l'esame di specializzazione in diritto civile presso l'Universita' degli studi di Camerino in data 9 marzo 2009;
Considerato inoltre che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil Secao de Sao Paulo», dal 9 aprile 2003;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 4 dicembre 2009 in cui si esprimeva parere favorevole per l'applicazione della prova completa ma ridotta in considerazione degli esami sostenuti in Italia;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1


Alla sig.ra Fava Cricci Priscila, nata a Guarulhos (Brasile) il 16 aprile 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta (ridotta pero' per lo scritto della materia diritto civile) e orale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
 
Art. 3

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta ridotta vertera' soltanto su due materie e non su tre e consiste nello svolgimento di elaborati su diritto penale, 2) e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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