Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2010 (vai al sommario)
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
DECRETO 1 marzo 2010
Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.


IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, in particolare l’art.17;
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia Spaziale Italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 126/2009 in data 6 agosto 2009 di approvazione alle modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
Viste le note del Commissario Straordinario, prot. n. 6958 del 6 agosto 2009 e prot. n. 7341 del 7 settembre 2009, con le quali sono state trasmesse al Ministero dell’istruzione dell’universita' e della ricerca (MIUR) le modifiche agli articoli dal 12 al 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente ed i relativi chiarimenti;
Vista la deliberazione n. 5 del 21 ottobre 2009 recante: «Modifiche al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 - approvazione del decreto del Commissario Straordinario n. 126/2009 del 6 agosto 2009 ed integrazioni alla declaratoria della Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso decreto»;
Vista la nota del 20 gennaio 2010 con la quale il MIUR approva le modifi che apportate al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia;
Ritenuto di dover provvedere;

Decreta

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli articoli dal 12 al 20 che modificano il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, come di seguito riportati:

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 12
Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore generale, coerentemente con il Piano Aerospaziale Nazionale e con il Piano Triennale di Attivita', definisce l'architettura generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, nonche' le specifiche funzioni, le responsabilita' primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.
2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
a) Unita' organizzative afferenti al Presidente;
b) Unita' organizzative e un Settore Tecnico afferenti al Direttore Generale.
3. L'articolazione di dettaglio dell'organizzazione e' definita dal Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera 1).
4. Fino ad un massimo del dieci per cento della dotazione organica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, l'Agenzia puo' affidare incarichi ad esperti assunti con contratto a tempo determinato, ove non reperibili tra il personale dipendente dell'Agenzia.

Art. 13
Unita' afferenti al Presidente

1. Il Presidente, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si avvale, oltre che della propria segreteria, di Unita' organizzative tecnico-amministrative, che non si configurano come uffici di diretta collaborazione, ma rispondono, come le altre strutture dell'ASI, al Direttore generale e che svolgono le seguenti funzioni:
a) predisposizione degli atti di competenza del Presidente: provvedimenti presidenziali, proproste da sottoporre agli organi dell'ASI in ordine ad atti di indirizzo e programmazione;
b) supporto per le attivita' di segreteria e per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato di Valutazione; attivita' di studio per la partecipazione dell'ASI a consorzi e a societa' partecipate e controllate;
c) relazioni internazionali con organismi aerospaziali di altri paesi e con l'Unione europea e partecipazione ai lavori della Agenzia Spaziale Europea;
d) relazioni istituzionali con amministrazioni e organismi pubblici e privati;
e) pianificazione strategica dei programmi istituzionali dell'Agenzia;
f) ispettore generale, che assicura le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;
g) comunicazione e diffusione delle conoscenze della ricerca spaziale ed Aerospaziale e dei risultati economici e sociali conseguiti;
h) comunicazioni e informazione (ufficio stampa, eventi, portavoce);
i) rapporti con l'Autorita' nazionale per la sicurezza;
j) tenuta dell'albo delle delibere e dei decreti del Presidente, loro pubblicazione e accesso agli atti (legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni).
2. La nomina dei responsabili delle Unita' afferenti al Presidente, nonche' l'attribuzione delle relative funzioni e del trattamento economico, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.
3. I responsabili delle Unita' afferenti al Presidente sono prescelti e nominati, di norma, tra i dipendenti dell'ASI con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.
4. L'individuazione dei responsabili delle Unita' organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.

Art. 14
Unita' afferenti al Direttore generale

1. Il Direttore generale, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che della propria segreteria, si avvale di Unita' organizzative tecniche e amministrative aventi funzioni gestionali permanenti, cosi' articolate:
a) Unita' organizzative tecniche e amministrative di supporto della Direzione generale (coordinamento amministrativo, sicurezza sul lavoro, pianificazione investimenti e finanza, legale e contenzioso, ufficio relazioni con il pubblico);
b) un Settore tecnico e le seguenti due Unita' organizzative di primo livello, articolate in Unita' organizzative tecniche e amministrative:
una Direzione amministrazione, che cura le attivita' di contabilita' e bilancio, i contratti e gli acquisti, il controllo di gestione;
una Direzione organizzazione, che cura la gestione del personale, la logistica, la documentazione, il trattamento dei dati personali, le pari opportunita', i procedimenti disciplinari;
c) altre Unita' organizzative tecniche la cui rilevanza richieda il riporto diretto al Direttore generale.

Art. 15
Settore Tecnico: istituzione e definizione

1. L'Agenzia si avvale, in coerenza all'art. 12 del decreto legislativo n. 128/2003, di un unico Settore tecnico che nell'ambito del piano triennale di attivita' dirige e realizza i programmi aerospaziali di competenza, svolgendo le relative attivita' di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; fornisce gli elementi tecnici per la predisposizione degli affidamenti contrattuali; cura gli elementi di pianificazione, di gestione delle attivita', nonche' di verifica dei risultati gestionali ed economici.
2. Il Settore Tecnico si articola in Unita' organizzative tecniche con responsabilita' di sviluppo dei progetti e di supporto alla gestione.

Art. 16
Funzioni del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico e' responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attivita' del Settore Tecnico. A tal fine:
a) dirige, controlla e attua, in armonia alle direttive del Direttore generale, i programmi definiti nel Piano Triennale di Attivita' gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
b) fornisce periodicamente al Direttore generale gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;
c) elabora e trasmette al Direttore generale una relazione sui risultati delle attivita', in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici; elabora una relazione di autovalutazione dell'attivita' del settore tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta al Comitato di Valutazione;
e) propone al Direttore generale l'istituzione di unita' di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;
f) propone al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unita' organizzative e ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.

Art. 17
Nomina del Direttore Tecnico

1. Per l'individuazione del Direttore Tecnico, scelto tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e Aerospaziale, si provvede attraverso una selezione prioritariamente interna, in applicazione dei principi di cui all'art. 7 comma 6, lettera b, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dell'art. 12 comma 3 del decreto legislativo n. 128/2003. In caso di mancata individuazione, tra il personale dipendente, delle competenze richieste, si procede a una selezione pubblica.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera la nomina e l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non puo' essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non puo' essere superiore o uguale a quello del Direttore generale. Il trattamento economico prevede una formula retributiva contenente una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.
3. L'incarico e' affidato dal Direttore generale con contratto di diritto privato.
4. L'incarico del Direttore Tecnico puo' essere rinnovato per non oltre un quinquennio, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive annuali sull'attivita' sviluppata. La nomina del nuovo Direttore Tecnico avviene sempre secondo le procedure di cui al comma 1.
5. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine fissato e in attesa della selezione del nuovo Direttore, i relativi compiti sono svolti temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Consiglio di amministrazione.
6. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza con provvedimento del Direttore generale previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:
a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazio negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle linee guida formulate dal Presidente e dal Direttore generale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce comunque al Direttore Tecnico un contraddittorio davanti al Consiglio di amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli.
7. Al Direttore Tecnico si applicano le norme di incompatibilita' di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18
Incarichi di responsabilita' delle Unita' afferenti
alla Direzione generale

1. L'affidamento degli incarichi di responsabilita' delle Unita' di primo livello e' deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale.
2. Le Unita' organizzative di I livello sono affidate a dirigenti di prima fascia secondo la vigente normativa anche contrattuale.
3. I responsabili delle Unita' organizzative tecniche e amministrative sono prescelti e nominati tra i dipendenti dell'ASI a qualunque titolo con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.
4. I responsabili delle Unita' tecniche e amministrative sono nominati dal Direttore generale, su proposta, ove interessati, del responsabile della relativa Unita' di I livello o del Settore Tecnico.
5. L'individuazione dei responsabili delle Unita' organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.
6. I responsabili delle Direzioni e delle Unita' organizzative sono assoggettati al regime di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 19
Responsabile di programma/progetto

1. La direzione, il controllo e l'attuazione dei programmi (attivita' finalizzate di tipo complesso che possono coinvolgere piu' progetti) e dei progetti dell'Agenzia sono affidati a responsabili di programma o a responsabili di progetto che operano nell'ambito della Direzione Tecnica o delle Unita' organizzative.
2. La nomina dei responsabili di programma o progetto e' effettuata dal Direttore generale, su proposta del responsabile della competente Direzione o Unita', di norma, nell'ambito del personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.
3. Gli incarichi di responsabile di programma o progetto prevedono, di norma, la direzione di attivita' svolte da terzi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Agenzia. I responsabili di programma/progetto operano, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della competente Direzione o Unita', con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.
4. I responsabili di programma/progetto assumono, avvalendosi delle necessarie risorse della struttura, la rappresentanza dell'ASI nei confronti dei contraenti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.

Art. 20
Personale presso soggetti terzi

1. Per singoli progetti a tempo definito, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino dell'Agenzia, puo' autorizzare l'istituzione o la delocalizzazione di unita' di progetto costituite da uno o piu' dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando o distacco presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalita' di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento economico, a carico dei soggetti pubblici o privati presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in misura non inferiore a quanto stabilito dal CCNL, nonche' i diritti e gli obblighi delle diverse parti.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale, di concerto con il competente responsabile di Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.

Roma, 1° marzo 2010

Il presidente: Saggese
 
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