Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 febbraio 2010
Concessione del trattamento di mobilita' per i lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari. (Decreto n. 49957).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Abruzzo (17 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009) e Sardegna (29 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 12 giugno 2009, relativo alle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione (per un numero massimo di 9 unita' lavorative) e della proroga (per un numero massimo di 77 unita' lavorative) del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore degli ex dipendenti in forza presso gli stabilimenti di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Bologna, Piacenza, Brescia, Chieti, Pescara, Teramo, Cosenza, Roma, Frosinone, Sassari, Foggia, del Piceno e della Lucania, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
Viste le note con le quali le sopraccitate regioni si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari, in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, indicanti i nominativi dei 63 ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari beneficiari della concessione e della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi della sopracitata normativa;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 5, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la proroga del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 12 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 56 lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari.
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione vengono imputate:
per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;
per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.
Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 783.048,00.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la proroga del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 12 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari.
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate:
per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore;
per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.
Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009, da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30% per i seguenti periodi:
dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore;
dal 3 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore;
dal 23 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 46.780,53.
 
Art. 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 12 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari, come di seguito indicato:
dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori;
dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori.
A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 7.140,38.
 
Art. 4

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 836.968,91, gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
Art. 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone