IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Foggia
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici del lavoro, attualmente Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, le funzioni amministrative di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia dei lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39 del 18 marzo 1997; Vista la legge n. 142/2003; Considerata la necessita' di procedere alla rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Foggia di cui al precedente decreto del 5 febbraio 2009, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' - periodo dicembre 2008-dicembre 2009 pari all'1,0% (NIC Generale); Sentite, ai sensi delle vigenti direttive ministeriali, le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
Decreta:
Art. 1
1. La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in € 16,10 ed avra' vigore fino al 31 dicembre 2010. 2. La suddetta tariffa minima oraria sara' maggiorata dalle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno, per le categorie operai comuni o equivalenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Foggia, 25 febbraio 2010
Il direttore provinciale: Pistillo |