Gazzetta n. 61 del 15 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 febbraio 2010
Riconoscimento, al sig. Da Deppo Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Da Deppo Giovanni nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale uruguaiano di «Ingeniero» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero industrial opcion electrica» conseguito presso l'«Universidad de la Republica» in data 18 febbraio 1988;
Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 29 gennaio 2010;
Visto il conforme parere scritto in atti depositato del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante in quanto sia la formazione che l'esperienza (che tra l'altro e' descritta soltanto sul curriculum vitae) spaziano nei soli campi dell'elettricita' e dell'energetica, e che risulta pertanto opportuno richiedere una misura compensativa;

Decreta:

Art. 1

Al sig. Da Deppo Giovanni, nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di ingegnere quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) impianti termoidraulici, e (solo orale): 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) deontologia e ordinamento professionale.
Roma, 19 febbraio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale per architettura tecnica e solo orale per ordinamento e deontologia professionale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
 
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