Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 22 febbraio 2010 |
Costituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni - settore edilizia, per la provincia di Vicenza. |
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IL DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO di Venezia
Vista la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro; Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato; Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia; Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione; Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettivita'; Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentativita' altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonche' il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia; Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Vicenza e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.G.I.L. e la C.I.S.L. e per i datori di lavoro l'Associazione industriali-Confindustria della provincia di Vicenza e l'Associazioni artigiani-Confartigianato della provincia di Vicenza; Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;
Decreta:
Art. 1
E' costituita, pressa la Direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza, la Commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge n. 427/1975, composta dai signori: direttore pro tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Vicenza - Presidente o suo delegato; rag. Curatola Giuseppe, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza - membro effetivo; dott.ssa Gennaro Beatrice, rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Vicenza - membro supplente; in rappresentanza dei lavoratori: sig. Pantusa Agostino, rappresentante C.G.I.L. - membro effettivo settore ind.; sig. Toniolo Antonio Adriano, rappresentante C.G.I.L. - membro supplente settore ind.; sig. Piccoli Paolo, rappresentante C.I.S.L. - membro effettivo settore art.; sig. Padrin Andrea, rappresentante C.I.S.L. - membro supplente settore art.; in rappresentanza dei datori di lavoro: dott. Beltrame Franco, rappresentante Confindustria - membro effettivo settore ind.; dott. Crisci Andrea, rappresentante Confindustria - membro supplente settore ind.; sig. Guerzoni Emanuele Cristiano, rappresentante Confartigianato - membro effettivo settore art.; sig. Rigotto Andrea, rappresentante Confartigianato - membro supplente settore art. |
| Art. 2
La Commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 22 febbraio 2010
Il direttore regionale: Orlandi |
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