Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 1 marzo 2010 |
Diniego dell'abilitazione all'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via Nazionale, 163, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'; Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 12 febbraio 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'Istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico e' presentato in modo semplicistico e con ridotto spessore culturale. Mancano completamente i riferimenti teorici agli sviluppi attuali dell'orientamento clinico in oggetto, mancano gli aspetti relativi alla ricerca e alle prove di efficacia. L'impostazione generale appare piuttosto datata nel suo complesso. Il corpo docente e' costituito da persone che non sempre hanno adeguata qualificazione e formazione per l'attivita' didattica loro assegnata. La scuola richiama l'appartenenza al filone cognitivo, tuttavia la didattica e' sbilanciata verso il comportamentismo. Due convenzioni su tre non esplicitano in modo chiaro e inequivocabile che nelle strutture viene svolta attivita' psicoterapeutica, pertanto i tirocini non sono in numero sufficiente a coprire il fabbisogno della scuola; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto Europeo di Psicoterapia Cognitiva» con sede in Roma - via Nazionale, 163, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 1° marzo 2010
Il capo Dipartimento: Masia |
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