Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2009, n. 216
Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, in particolare:
l'articolo 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;
l'articolo 66, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;
l'articolo 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;
l'articolo 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato;
Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 126167, in materia di operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;
Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007 in materia di individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del Governo del 2 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7068 del 7 ottobre 2009);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico della finanza, le negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato che si svolgono sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nonche' il regime di trasparenza pre e post-negoziazione relativo agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 10, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1998, n. 71, S.O.):
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 10. Il Ministro dell'economia e delle
finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le
caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di
strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 66 (Mercati all'ingrosso di titoli di Stato). -
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la
Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i
mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i
regolamenti.
2. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui
mercati all' ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' ammesso alle negoziazioni
sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa
comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e
le modalita' degli interventi. Per motivate ragioni di
tutela della stabilita' della moneta, la Banca d'Italia
entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il
differimento degli interventi o diverse modalita' di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 77-bis, comma 6, del
gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i
sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato.
Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono
svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».
- Si riporta il testo dell'art. 79-bis, comma 3, del
gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza). - 3. Le
disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob,
sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 61, 62, 63, 64,
65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90,
189, 190 e 195 del gia' citato decreto legislativo:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per
azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione).
2. La Consob determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata
dalla Consob.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle
societa' di gestione, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore alla societa' di gestione unitamente
alla documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.
6-bis. La Consob disciplina con regolamento:
a) contenuto, termini e modalita' di comunicazione
alla Consob da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai partecipanti al capitale
individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine
e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;
b) contenuto, termini e modalita' di comunicazione
alla Consob da parte della societa' di gestione delle
informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nella societa' di
gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'
attivita' e le operazioni del mercato regolamentato e di
ogni successivo cambiamento;
c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
parte della societa' di gestione delle informazioni
relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo
cambiamento nell'identita' delle persone che possiedono una
partecipazione rilevante.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono
adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei
casi di societa' di gestione di mercati regolamentati
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione
di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1,
comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai
sensi del comma 6-bis.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal
comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
essere proposta anche dalla Consob entro il termine
previsto dall'art. 14, comma 6.
8-bis. Entro novanta giorni dalla comunicazione da
parte della societa' di gestione, la Consob puo' opporsi ai
cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti
mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del
mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il
provvedimento e' adottato dalla Banca d'Italia. In caso di
opposizione da parte dell'autorita' competente, i diritti
di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non
possono essere esercitati.
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono
adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di
gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
9. Alle societa' di gestione si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche
delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto.».
«Art. 62 (Regolamento del mercato). - 1.
L'organizzazione e la gestione del mercato sono
disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di
gestione; il regolamento puo' attribuire al consiglio di
amministrazione o al consiglio di gestione il potere di
dettare disposizioni di attuazione.
1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di gestione della societa'
medesima.
1-ter. La Consob, in conformita' alle disposizioni
della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di
esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai
quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia
di:
a) ammissione di strumenti finanziari alle
negoziazioni;
b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari
dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
c) modalita' per assicurare la pubblicita' del
regolamento del mercato.
1-quater Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono
adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali
sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i
mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
2. Le societa' di gestione si dotano di regole e
procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono
una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri
obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli
ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di
esclusione e di sospensione degli operatori e degli
strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni,
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalita' per la
compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni
concluse sui mercati.
2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di
societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
o piu' societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina
l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo
regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri
oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta
o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti
agli operatori derivanti:
a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato
regolamentato;
b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni
eseguite nel mercato;
c) dagli standard professionali imposti al personale
dei soggetti di cui all'art. 25, comma 1, che sono operanti
nel mercato;
d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti
diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma
dell'art. 25, comma 2;
e) dalle regole e procedure per la compensazione e il
regolamento delle operazioni concluse nel mercato
regolamentato.
3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
controlli interni che le societa' controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione
europea, devono rispettare affinche' le azioni della
societa' controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono
essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di altra
societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni.».
«Art. 63 (Autorizzazione dei mercati regolamentati). -
1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati
regolamentati quando:
a) sussistono i requisiti previsti dall'art. 61,
commi 2, 3, 4 e 5;
b) il regolamento del mercato e' conforme alla
disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la
trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinata alla presentazione di un programma di attivita'
che illustra i tipi di attivita' previsti e la struttura
organizzativa della societa' di gestione.
2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un
elenco, curando l'adempimento delle disposizioni
comunitarie in materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato.
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono
adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei
quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche'
per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
4. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui
mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di
Stato.».
«Art. 64 (Organizzazione e funzionamento del mercato e
delle societa' di gestione). - 01. La Consob, con proprio
regolamento, individua gli adempimenti informativi delle
societa' di gestione nei propri confronti, nonche', avendo
riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e alla tutela degli investitori e in
conformita' alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i
requisiti generali di organizzazione delle societa' di
gestione dei mercati regolamentati.
1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e predispone e mantiene
dispositivi e procedure efficaci per il controllo del
rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di
ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di
obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da
soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea,
dalle banche comunitarie e dalle societa' con azioni
quotate in un mercato regolamentato nonche' delle decisioni
di esclusione di azioni dalle negoziazioni e' sospesa
finche' non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di
ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari
ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare
il prospetto nonche' per l'ammissione di lotti
supplementari di azioni gia' ammesse alle negoziazioni;
d) comunica alla Consob le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) ?omissis?;
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla Consob.
1-bis. La Consob:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c),
secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione
di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se,
sulla base degli elementi informativi diversi da quelli
valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla
societa' di gestione nel corso della propria istruttoria,
ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui
all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per
regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato.
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario
risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorita'
competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e'
ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati
membri della decisione di sospensione o esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della
comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi
del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono
adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli
interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento
del mercato, la Consob richiede la sospensione o
l'esclusione di uno strumento finanziario dalle
negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui
tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione o esclusione da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri.».
«Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la
societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle
operazioni concluse su strumenti finanziari). - 1. La
Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di registrazione presso le societa'
di gestione delle operazioni compiute su strumenti
finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati
da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalita' di
comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati
delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di
assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli
obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b)
anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione
nei mercati regolamentati.».
«Art. 67 (Riconoscimento dei mercati). - 1. La Consob
iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti
ai sensi dell' ordinamento comunitario.
2. La Consob, previa stipula di accordi con le
corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri
di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella
sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne
l'operativita' sul territorio della Repubblica.
2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, puo' stipulare accordi con le autorita' di
vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati
comunitari che abbiano acquisito, a giudizio della Consob,
un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato
finanziario italiano e la tutela degli investitori in
Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali
compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad
autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei
mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla
Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula
di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i
mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e'
data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla
osta previa stipula di accordi con le competenti autorita'
estere e ne informa la Consob.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca
d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che
le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli
emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le
modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di
vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano
equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e
comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli
investitori.
5. Le societa' di gestione che intendono estendere
l'operativita' dei mercati regolamentati da esse gestiti in
altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva
alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, l'autorita' competente dello
Stato membro in cui il mercato regolamentato intende
operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la
comunicazione preventiva e' data alla Banca d'Italia, che
ne informa l'autorita' competente dello Stato membro
interessato e la Consob.
5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1
a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare
l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri
e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della
Repubblica.
5-ter. La Consob puo' richiedere all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui
al comma 5-bis l'identita' dei membri o partecipanti al
mercato regolamentato stabiliti nel territorio della
Repubblica.
5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati
regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma
1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorita'
competente dello Stato membro d'origine del partecipante
remoto. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la
Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato
membro d'origine del partecipante remoto e la Consob.».
«Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
la Consob, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti
al sistema effettuino versamenti di margini o altre
prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni
esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo
partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche
in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie
acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo
le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del
presente comma. Si applica l'art. 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e
10.
1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob,
determina:
a) le risorse finanziarie delle societa' che
gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;
b) i requisiti di organizzazione del gestore dei
sistemi;
c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e
sospensione dei partecipanti;
d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei
sistemi puo' partecipare direttamente ai sistemi di
compensazione e garanzia esteri.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da
regolare.
2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia
delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari e'
subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e
obiettivi.».
«Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche
comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle
attivita' di investimento possono accedere ai sistemi di
garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli
68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti
ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un
sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da
quello designato dal mercato stesso, qualora risultino
rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il
sistema di compensazione e liquidazione designato e i
sistemi e la struttura del mercato regolamentato per
garantire il regolamento efficace ed economico delle
operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le
condizioni tecniche di regolamento delle operazioni
concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema
diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali
da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei
mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati
regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il
riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le
designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai
sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla
Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli
di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e'
effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.».
«Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati
regolamentati). - 1. Le societa' di gestione dei mercati
regolamentati possono concludere accordi con le societa'
che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di
compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al
fine di disporre la garanzia, la compensazione o il
regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai
partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo'
opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto
anche conto delle condizioni previste all'art. 70-bis,
comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato
funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di
gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati
all'ingrosso dei titoli di Stato.».
«Art. 71 (Definitivita' del regolamento delle
operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari). - ....
omissis ...».
«Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti
ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti
dall'art. 70 e' dichiarata dalla Consob. La dichiarazione
di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione
dei contratti dell'insolvente.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le
altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato
nonche' le relative modalita' di accertamento e di
liquidazione.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato e'
effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla Consob,
d'intesa con la Banca d 'Italia. L'indennita' spettante ai
commissari e' determinata dalla Consob ed e' posta a carico
delle societa' di gestione dei mercati nei quali
l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa
stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli
atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso
quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui
mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione
dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi
diritto, per i crediti residui, un certificato di credito,
comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente
per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura
civile.
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
del decreto legislativo di attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 1998 relativa al carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli.».
«Art. 75 (Provvedimenti straordinari a tutela del
mercato e crisi della societa' di gestione). - 1. In caso
di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione della societa' di gestione e comunque
quando lo richiede la tutela degli investitori, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi
e di controllo della societa' di gestione. I poteri dei
disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un
commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li
esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo
della Consob, sino alla ricostituzione degli organi.
L'indennita' spettante al commissario e' determinata con
decreto del Ministero ed e' a carico della societa' di
gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si
applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a
eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del testo unico bancario,
intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca
d'Italia.
2. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista
dall'art. 63 quando:
a) la societa' di gestione non si avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia
espressamente;
b) la societa' di gestione ovvero il mercato
regolamentato ha cessato di funzionare da piu' di sei mesi;
c) la societa' di gestione ha ottenuto
l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con
qualsiasi altro mezzo irregolare;
d) la societa' di gestione ovvero il mercato
regolamentato non soddisfa piu' le condizioni cui e'
subordinata l'autorizzazione;
e) la societa' di gestione ha violato in modo grave e
sistematico le disposizioni del presente capo.
2-bis. La procedura di cui al comma 1 puo' determinare
la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli
amministratori o il commissario convocano l'assemblea per
modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria delle societa'. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero
l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della
comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob,
puo' disporre lo scioglimento della societa' di gestione
nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla
liquidazione delle societa' per azioni, a eccezione di
quelle concernenti la revoca dei liquidatori.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob
promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita'
delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il
trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad
altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il
trasferimento definitivo della gestione del mercato puo'
avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II,
capo VI, della legge fallimentare.
5. Le proposte previste dai precedenti commi sono
formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le
societa' di gestione di mercati nei quali sono negoziati
all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici,
diversi dai titoli di Stato, nonche' per le societa' di
gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse
e valute.
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o
per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del
tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a
cura del cancelliere.».
«Art. 76 (Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli
di Stato). - 1. Ferme restando le competenze della Consob
ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo
all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato
svolgimento delle negoziazioni. Agli operatori ammessi alle
negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato,
diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli
8, comma 1 e 10, comma 1.
2-bis. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei
termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di
gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie,
atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni presso le
medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e
il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi
poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli
altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di
gestione. A tal fine, la Banca d'Italia puo' procedere
anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo'
autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a
verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese
sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2-ter. In caso di necessita' e urgenza, la Banca
d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa'
di gestione.
2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di
Stato, la Consob puo' esercitare i poteri previsti
dall'art. 187-octies.
2. La Banca d'Italia vigila sulle societa' di gestione
dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a
tal fine dei poteri previsti dall'art. 74, comma 2.
3. Si applica l'art. 75. I poteri e le attribuzioni
della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.».
«Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di
liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui sistemi
indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li
gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo
riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio
sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza
e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca
d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei
sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica
di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla
compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed
effettuare ispezioni.
2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia
adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa'
di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli
articoli 69 e 70.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli
articoli 68, 69 e 70 si applica l'art. 83.».
«Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono
svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di
organizzazione della societa' e le attivita' connesse e
strumentali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13,
commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia,
determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall' art. 81, comma 1.
10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e
165-bis.».
«Art. 90 (Gestione accentrata dei titoli di Stato). -
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina con
regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato,
indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto
responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli
articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi
previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.».
«Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15,
commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle
richieste ai sensi dell'art. 17 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a
euro cinquantunomilaseicentoquarantasei].
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione
dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di
inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli
articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7,
e 80, comma 8.».
«Art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i
quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21;
22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4;
28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7;
32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4;
39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2,
3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 79-bis;
187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari
emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai
medesimi articoli, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel
caso di violazione dell'art. 18, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di
promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. ?omissis?.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta
giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'
autore della violazione, ovvero escludere la pubblicita'
del provvedimento, quando la stessa possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un
danno sproporzionato alle parti.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dal presente titolo e' ammessa
opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede
la societa' o l'ente cui appartiene l'autore della
violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia
applicabile, del luogo in cui la violazione e' stata
commessa. L'opposizione deve essere notificata
all'autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta
giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, puo'
fissare termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonche' consentire l' audizione anche personale
delle parti.
7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto e' trasmessa a cura della
cancelleria della Corte d'appello all'Autorita' che ha
adottato il provvedimento ai fini delle pubblicazioni, per
estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
9. Le societa' e gli enti ai quali appartengono gli
autori delle violazioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita'
previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».
- Si riporta il titolo del decreto ministeriale 13
maggio 1999, n. 219: «Regolamento recante norme sulla
disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1999, n.
159.».
- Si riporta il titolo del decreto ministeriale 28
dicembre 2007 n. 126167: «Disposizioni per le operazioni di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti
cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del
valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2008, n. 6.
- Si riporta il titolo del decreto del direttore
generale del Tesoro del 26 febbraio 2007: «Individuazione
delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di
strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2007, n. 57.
- Si riporta il titolo dell'allegato II della direttiva
2004/39/CE (MiFID), relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale legge n.
145 del 30 aprile 2004, pag. 1 : «Allegato II - Clienti
professionali ai fini della presente direttiva».



 
Art. 2
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze;
c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente;
d) «Societa' di gestione»: le societa' di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66 del TUF;
e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;
f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID);
g) «Sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1 del TUF;
h) «Market maker»: il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (articolo 1, comma 5-quater, del TUF);
i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani;
l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti;
m) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione di titoli di Stato ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti;
n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione delle sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti;
o) «Decreto dirigenziale specialisti»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione all'ingrosso su cui effettuare la valutazione degli specialisti in titoli di Stato, nonche' la selezione e la valutazione degli specialisti stessi.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «Legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) «Consob»: la commissione nazionale per le societa'
e la Borsa;
d) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «Societa' di intermediazione mobiliare» (SIM): l'
impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell' elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) «Impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «Impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «Imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «Societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «Fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una
pluralita' di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio
del fondo, sia aperto che chiuso, puo' essere raccolto
mediante una o piu' emissioni di quote;
k) «Fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «Fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «Organismi di investimento collettivo del
risparmio» (O.I.C.R.): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «Gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di O.I.C.R., di
propria o altrui istituzione, mediante l'investimento
avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri
beni mobili o immobili;
o) «Societa' di gestione del risparmio» (S.G.R.): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «Societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «Societa' promotrice»: la S.G.R. che svolge l'
attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «Gestore»: la S.G.R. che svolge l'attivita'
indicata nella lettera n), numero 2);
r) «Soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le S.G.R., le
societa' di gestione armonizzate, le Sicav nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'
art. 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le
banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o
delle attivita' di investimento;
s) «Servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «Offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «Prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «Offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «Emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «Prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) «Mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «Emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per «Valori mobiliari» si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per «Strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «Strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («Future»), «Swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («Future»), «Swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a
termine («Forward») e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («Future»), «Swap», contratti a
termine sui tassi d' interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine.
3. Per «Strumenti finanziari derivati» si intendono
gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),
e), f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per «Servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
5-bis. Per «Negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker.
5-ter. Per «Internalizzatore sistematico» si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione.
5-quater. Per «Market maker» si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per «Gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per «Consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per «Gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione» si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per «Servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati.
6-bis. Per «Partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile.
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».



 
Art. 3

Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso
di strumenti finanziari

1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle concluse tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso di soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta con posizioni proprie ordini per conto di clienti professionali.
2. Sono da considerare sedi di negoziazione all'ingrosso quelle che, in base alle regole del sistema, consentono esclusivamente le negoziazioni di cui al comma 1.
3. Le sedi di negoziazione all'ingrosso prevedono lotti minimi di contrattazione adeguati alle caratteristiche delle negoziazioni e degli strumenti finanziari trattati. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
 
Art. 4
Risorse finanziarie delle societa' di gestione
e determinazione delle attivita' connesse e strumentali

1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in cinque milioni di euro.
2. Le societa' di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entita' delle operazioni concluse nei mercati nonche' della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.
3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del TUF.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 2, lettera
b), del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "2. La Consob determina con regolamento:
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione."».



 
Art. 5
Partecipanti al capitale

1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla societa' di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della societa' di gestione stessa.
2. Le societa' di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita', in conformita' con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.
3. Le societa' di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le societa' di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario:
a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;
b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.
4. Le societa' di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresi' idonea pubblicita' alle modifiche intervenute nel libro dei soci.
5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 6, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "6. Gli acquisti e le cessioni di
partecipazioni nelle societa' di gestione, effettuati
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di
societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto
acquirente entro ventiquattro ore alla societa' di gestione
unitamente alla documentazione attestante il possesso da
parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi
del comma 5."».
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 5, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "5. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale."».
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 7, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "7. In assenza dei requisiti o in mancanza
della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto
di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia
individuata ai sensi del comma 6-bis."».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - "5. In caso di
inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso
atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo
determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le
partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea."».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 14 (Requisiti di onorabilita'). - "6.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca
d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta
giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo."».
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 8-bis, del
gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "8-bis. Entro novanta giorni dalla
comunicazione da parte della societa' di gestione, la
Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari
quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione
sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di
titoli di Stato il provvedimento e' adottato dalla Banca
d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'autorita'
competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto
di cessione non possono essere esercitati."».



 
Art. 6
Esponenti aziendali

1. Le societa' di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' dei soggetti che dirigono effettivamente le attivita' e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identita' di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla societa' di gestione.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dai competenti organi della societa' entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia si riserva la facolta', ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonche' l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.
4. Le societa' di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le societa' di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del predetto art. 61, comma 3,
del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - "3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i
requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si
applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza
e' pronunciata dalla Consob."».



 
Art. 7
Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle societa' di gestione, ovvero, qualora le azioni della societa' di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle societa' il potere di dettare disposizioni d'attuazione.
2. Le societa' di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonche' di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operativita';
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti;
c) gli obblighi degli operatori nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
d) i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;
e) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni;
f) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate;
g) le condizioni e le modalita' per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.
3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformita' al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.
4. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 8
Requisiti di organizzazione

1. Le societa' di gestione:
a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11;
b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;
c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.
2. Le societa' di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.
 
Art. 9
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione;
b) la societa' ha presentato un programma di attivita' che illustri i tipi di attivita' previsti e la struttura organizzativa della societa' di gestione;
c) il regolamento della societa' di gestione e' stato approvato ai sensi del precedente articolo 7.
2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5,
del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 2. La Consob determina con regolamento:
a) le risorse finanziarie delle societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle societa' di gestione. Si applica l'art. 13,
comma 2. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata
dalla Consob.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale.».



 
Art. 10
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato puo' essere revocata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 75 del TUF.



Note all'art. 10:
- Per il riferimento all'art. 75, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota
alle premesse.



 
Art. 11
Compiti della societa' di gestione

1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento;
c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili.
2. La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.



Note all'art. 11:
- Per il riferimento all'art. 65, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota
alle premesse.



 
Art. 12
Ammissione, sospensione ed esclusione
di titoli ed operatori

1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato:
a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-ter, lettera a) del TUF;
b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF.
2. Le societa' di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le societa' di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob:
a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli;
b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni.
4. La Banca d'Italia puo' chiedere alle societa' di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF.
5. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorita' competenti degli altri Stati membri.
6. Le societa' di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.



Note all'art. 12:
- Per il riferimento agli articoli 62, comma 1-ter,
lettera a), 64, comma 1, lettera c) e 64, comma 1-quater,
lettera b) del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedasi note alle premesse.



 
Art. 13
Accesso degli operatori

1. Il regolamento del mercato disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonche' i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato. Si applica l'articolo 62, comma 3, del TUF.
2. Le imprese di investimento e le banche extracomunitarie non autorizzate all'esercizio in Italia del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalle societa' di gestione, alle condizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del TUF.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia, in occasione dell'avvio dell'operativita' del mercato regolamentato, l'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e provvedono al suo tempestivo aggiornamento. Le societa' di gestione comunicano altresi' annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata dell'elenco degli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati gestiti.



Note all'art. 13:
- Per il riferimento agli articoli 62, comma 3 e 1,
comma 5), lettera a) del gia' citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 vedasi nota alle premesse e nota
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati
regolamentati). - " 2. Possono accedere ai mercati
regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla
societa' di gestione ai sensi dell'art. 62, comma 2,
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e
professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza
e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
devono svolgere."».



 
Art. 14
Estensione dell'operativita' dei mercati
in altri Stati membri

1. Le societa' di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi.
2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la societa' di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob.
3. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identita' dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.
 
Art. 15
Designazione dei sistemi di compensazione
e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.
2. Le societa' di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorita' di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF e' da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.



Note all'art. 15:
- Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, lettera
b) e 70-bis del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 vedasi nota alle premesse.



 
Art. 16

Accordi fra societa' di gestione e sistemi di garanzia, compensazione
e liquidazione di un altro Stato membro

1. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le societa' che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operativita' dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:
a) i termini ed i contenuti dell'accordo;
b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;
c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operativita' degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.
3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
4. Le societa' di gestione possono concludere accordi con le societa' che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere per lo scambio di informazioni. L'operativita' dell'accordo e' subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le societa' di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.



Note all'art. 16:
- Per il riferimento all'art. 70-bis, comma 2, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi
nota alle premesse.



 
Art. 17
Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.
2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
3. Le societa' di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato.
4. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonche' eseguire ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli articoli 8, comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorita' competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob.
6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.



Note all'art. 17:
- Si riporta la rubrica del titolo I-bis, della Parte
V, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, S.O.: «Titolo I-bis - Abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato».
- Si riporta il titolo della direttiva 2003/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003:
«Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di
informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato) (Gazzetta ufficiale n. L 096 del 12
aprile 2003 pag. 0016 - 0025)».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 8 (Vigilanza informativa). - 1. La Banca d'Italia
e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati
e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 10 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive
competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari
presso i soggetti abilitati.».



 
Art. 18
Informativa alla Consob

1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli altri investitori.
2. Si applica l'articolo 76, comma 2-quater, del TUF.
3. La Consob informa tempestivamente il Ministro e la Banca d'Italia delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza.



Note all'art. 18:
- Per il riferimento all'art. 76, comma 2-quater, del
gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
vedasi nota alle premesse.



 
Art. 19
Vigilanza sulle societa' di gestione

1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente articolo 17. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attivita' della societa' di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le societa' di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle societa' di gestione nei propri confronti.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
5. La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma 3.
6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 5.



Note all'art. 19:
- Per il riferimento all'art. 61, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota
alle premesse.



 
Art. 20
Antiriciclaggio

1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le societa' di gestione - in conformita' con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedelta' dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operativita' anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
 
Art. 21
Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali
di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono:
a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonche' criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini;
b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi;
c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2;
d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;
e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione.
2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresi' a:
a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati;
b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilita' per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;
c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato;
d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione.
3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.
4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicita', anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del
gia' citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati
regolamentati). - 1. Le S.I.M. e le banche italiane
autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di
negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini
per conto dei clienti possono operare nei mercati
regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei
mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi
dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie e le banche comunitarie ed
extracomunitarie autorizzate all' esercizio dei medesimi
servizi e attivita' possono operare nei mercati
regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto
conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai
sensi dell'art. 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di
cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti
condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e
professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza
e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che
devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con
diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare
l'integrita' dei mercati.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del gia'
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza degli esponenti aziendali). - 2. Il difetto
dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto.».
- Si riporta il testo dell'art.77-bis, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). -
1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti
minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di
negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in
materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di
operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti
delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni
sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un
sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via
continuativa, che le regole e le procedure adottate dai
sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle
disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi
degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato,
la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema
multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale
strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un
mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento
di sospensione o esclusione da parte di autorita'
competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione
e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di
negoziazione si applica l'art. 70-ter, commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un
sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti
abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma
1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i
sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli
normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob,
quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato.
Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono
svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».



 
Art. 22
Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte
dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso
1. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi:
a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti;
b) le regole di funzionamento del sistema;
c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrita' del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attivita' aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.
2. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attivita' di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuita' operativa previste.
3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.
4. I soggetti abilitati e le societa' di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF.
5. Ai soggetti abilitati e alle societa' di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti articoli 16 e 20.
6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1, del TUF. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223



Note all'art. 22:
- Per il riferimento all'art. 77-bis, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota
all'art. 21.
- Per il riferimento all'art. 65, del gia' citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vedasi nota
alle premesse.
- Per il riferimento agli articoli 8, comma 1, e 10,
comma 1, del gia' citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 vedasi nota all'art. 17.



 
Art. 23
Specialisti in titoli di Stato italiani

1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero.
2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono i seguenti:
a) possesso di una struttura organizzativa idonea per un'efficiente partecipazione al mercato primario e alle sedi di negoziazione all'ingrosso nonche' per un'efficiente distribuzione dei titoli di Stato italiani presso gli investitori finali;
b) partecipazione efficiente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, in termini di qualita', continuita' e quantita', con una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in asta, calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sottoscritti;
c) partecipazione efficiente alle sedi di negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al volume degli scambi, alla liquidita' e alla profondita' del mercato, mediante la formulazione, su base continuativa, di quotazioni, in acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo e di quantita'.
3. I criteri e le modalita' utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attivita' degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti.
4. Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalita' indicate nel decreto dirigenziale specialisti.
5. Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori.
6. L'esclusione degli operatori dall'elenco puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione e' definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco puo' presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potra' essere inferiore all'anno.
7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, puo' stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco.
8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresi' i criteri per la valutazione dell'attivita' di negoziazione e della capacita' di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera c), nonche' eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attivita' a supporto della gestione del debito pubblico.
9. Il Ministero puo' autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purche' il soggetto cui e' trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a). Le modalita' per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti.
10. Le sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c) sono individuate tra i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di Stato residenti nell'Unione europea che, dietro presentazione di candidatura al Ministero:
a) siano gestiti da societa' dotate di un capitale minimo non inferiore a cinque milioni di euro;
b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non la prevedano, la quantita' minima negoziabile adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche degli strumenti finanziari e' desunta sulla base dell'evidenza della dimensione dei contratti conclusi rilevati durante un periodo, di durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura;
c) garantiscano condizioni di accesso basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi;
d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in termini di quotazione e scambio adeguato per numero e tipologia di titoli, parametri di continuita' e qualita' nonche' un sistema di misure adottabili in caso di inadempimento;
e) adottino adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. In particolare, per ogni strumento negoziato, sono rese disponibili in tempo reale agli operatori ammessi, con riferimento alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantita' relative alle migliori proposte in acquisto e in vendita e, con riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative a prezzi, quantita' e orario dell'ultimo contratto concluso per ciascuno strumento finanziario, nonche' a prezzi e quantita' negoziate nel corso della giornata di mercato fino al momento della rilevazione;
f) rendano pubbliche, per quanto possibile in tempo reale, le informazioni pre e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili;
g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuita' operativa dei sistemi anche in presenza di situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare evidenza al Ministero, con frequenza almeno annuale, dell'appropriatezza delle strutture tecnologiche e, nel caso in cui siano state rinvenute disfunzioni, a presentare il piano delle azioni programmate per la loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione;
h) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali;
i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani in circolazione emessi sul mercato nazionale e ammettano alle negoziazioni un numero di operatori idoneo a garantire la significativita' dei prezzi di quotazione e scambio;
l) si impegnino a sottoscrivere con il Ministero, secondo le modalita' indicate nel decreto dirigenziale mercati, apposita convenzione che regola l'invio, tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attivita' di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani;
m) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani.
11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera c), le cui societa' di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10.
12. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la cancellazione dalla lista. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione cosi' esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione.
13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalita' indicate del decreto dirigenziale mercati.
14. Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalita' e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attivita' svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c).
15. Gli specialisti, le societa' di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attivita' svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attivita' di valutazione il Ministero puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
 
Art. 24
Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per i mercati
regolamentati e i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di
Stato
1. Le societa' di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.
2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
 
Art. 25
Requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione
per gli internalizzatori sistematici

1. I soggetti che intendono intraprendere l'attivita' di internalizzazione sistematica all'ingrosso su titoli di Stato, in conformita' con la definizione ed i criteri previsti dalla direttiva 2004/39/CE e dal regolamento n. 1287/2006/CE, stabiliscono e mantengono adeguate regole di trasparenza con riferimento a detti titoli, anche differenziate in funzione delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori.
2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.



Note all'art. 25:
- Per il riferimento al titolo della direttiva
2004/39/CE vedasi nota all'art. 2.
- Si riporta il titolo del regolamento n. 1287/2006/CE
della commissione del 10 agosto 2006: «Regolamento (CE) n.
1287/2006 della commissione del 10 agosto 2006 recante
modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
obblighi in materia di registrazioni per le imprese di
investimento, la comunicazione delle operazioni, la
trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti
finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni
termini ai fini di tale direttiva.».



 
Art. 26
Requisiti di trasparenza post-negoziazione
per i soggetti abilitati

1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni:
a) giorno e ora di negoziazione;
b) identificativo dello strumento finanziario;
c) prezzo e quantita' dell'operazione conclusa.
2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonche' l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione e' stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e' assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
5. Le societa' di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.
 
Art. 27
Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:
a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
b) le strutture di un soggetto terzo;
c) dispositivi propri.
2. Le societa' di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223
 
Art. 28
Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, gli operatori principali iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, e dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'articolo 23, comma 1.
2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, avvia una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).
3. Nelle more della procedura di selezione di cui al comma 2, la valutazione dell'attivita' svolta dagli specialisti, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) e' effettuata in regime transitorio secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, nell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) e nel decreto del dirigente generale del debito pubblico n. 74997 del 23 dicembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il presente regolamento abroga, fatto salvo il regime transitorio di applicazione richiamato al precedente comma 3, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli da 31 a 39 contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003) nonche' abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, ed il decreto del direttore generale del Tesoro del 26 febbraio 2007.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223



Note all'art. 28:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 13 maggio
1999, n. 219 vedasi nota alle premesse.
- Si riporta il titolo dell'art. 33 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari del debito
pubblico (decreto del Presidente della Repubblica n. 398
del 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 2004, n. 57, S.O.): «33. (R) Specialisti in titoli di
Stato.».



 
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