Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 marzo 2010 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Sardegna»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 1° ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2007, con il quale «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» e' stata incaricata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n.148/2007 del 15 febbraio 2007; Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato di confermare «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Sardegna» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sardegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire ad «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» la predisposizione del piano dei controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° ottobre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione ad «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Automa della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura»;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata ad «AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna - Dipartimento per la ricerca nella arboricoltura» con sede in Cagliari, Via Mameli n.126/d, con decreto 1° ottobre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Agenzia stessa. |
| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2010
Il direttore generale: La Torre |
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