Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2009
Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «Disciplina della riproduzione animale» successivamente modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, recante norme sull'attuazione della direttiva 92/102/CEE sulla identificazione e registrazione degli animali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera a), che dispone la possibilita' di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione italiana allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Visto il decreto 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200;
Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26.06.1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;
Considerata la necessita' di adeguare le predette linee guida a quanto sancito dal succitato regolamento (CE) n. 504/2008;
Considerato che e' necessario, per evitare la doppia emissione di documenti di identificazione, nonche' per consentire un collegamento tra il documento di identificazione e l'equide identificato, che esso sia identificato mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale;
Considerata la necessita' di costituire una base dati centrale con tutti i dati relativi ai estremi di identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi (con un numero di identificazione unico) al fine di consentire la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, assicurare la regolarita' delle attivita' sportive nonche' prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato;
Ritenuto quindi urgente aggiornare le linee guida ed i principi in base ai quali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Le principali finalita' dell'anagrafe degli equidi sono:
a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza);
b) tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico;
c) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;
d) assicurare la regolarita' nelle corse dei cavalli nonche' garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse;
e) prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.
2. I contenuti e le modalita' relative alle finalita' di cui al comma 1, lettera a), che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anagrafe degli equidi: il sistema di identificazione e di registrazione degli equidi, organizzato e gestito dall'Unione nazionale incremento razze equine di seguito denominato UNIRE;
b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
I. codice ISTAT del comune in cui e' ubicata (ultimi tre caratteri);
II. sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
III. numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri);
c) titolare dell'azienda: qualsiasi persona fisica o giuridica a cui risulta intestata l'azienda;
d) allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unita' epidemiologica, appartenenti ad un unico proprietario. In caso di piu' allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unita' distinta avente la medesima qualifica sanitaria.
Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:
I. codice azienda (di cui al punto precedente);
II. codice fiscale del proprietario dell'allevamento;
III. codice della specie animale;
e) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli equidi. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli equidi anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel mercato; se delegato dal proprietario il detentore e' individuato mediante il codice fiscale correlato al codice dell'allevamento dell'azienda;
g) equide: i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere Equus della famiglia Equidae e i loro ibridi;
h) equide registrato: equide iscritto in un libro genealogico o in un registro anagrafico istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
i) equide da macello: qualsiasi equide introdotto in Italia per essere condotto ad un macello per esservi macellato, direttamente o dopo essere transitato per un mercato o un centro di raccolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;
j) equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo: un equide e' considerato destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella sezione IX, parte II del documento di identificazione;
k) stabilimento di macellazione: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano e riconosciuto ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853/2004 (CE) del 29 aprile 2004 e identificato da un codice univoco e dal codice fiscale;
l) autorita' competente: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, ciascuno per la propria competenza: il Ministero della salute, le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
m) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e' accettato e registrato nella banca dati degli equidi secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
n) dichiarazione di destinazione finale: dichiarazione che indica se l'animale e' stato escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano. Tale dichiarazione, se presente, deve essere riportata sul documento d'identificazione individuale dell'equide;
o) certificazione: l'esito dei procedimenti di controllo attuati dall'UNIRE al fine di garantire la congruenza dell'informazione pervenuta in anagrafe;
p) certificato elettronico: l'abilitazione per l'accesso alla banca dati degli equidi;
q) manuale operativo: manuale operativo per la gestione dell'anagrafe equina emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2;
r) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati degli equidi per l'implementazione dei dati;
s) numero unico di identificazione a vita conforme al sistema di codifica UELN: un codice alfanumerico a quindici cifre, di cui le prime tre delle quali costituite dal codice ISO3166 del Paese di registrazione del soggetto, le successive tre il codice nazionale della banca dati in cui l'equide e' registrato, e le restanti nove il numero unico individuale di registrazione.
2. L'anagrafe degli equidi comprende i seguenti elementi:
a) la registrazione delle aziende e degli allevamenti;
b) il registro di carico e scarico;
c) il passaporto;
d) il dispositivo (elettronico) di identificazione individuale;
e) la banca dati degli equidi, di seguito indicata con BDE;
f) le strutture accreditate ad accedere presso la BDE.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) il proprietario dell'allevamento;
b) il titolare dell'azienda;
c) i detentori degli animali;
d) i responsabili degli stabilimenti di macellazione;
e) le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, se accreditate presso la BDE tramite l'AIA;
f) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
g) l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) anche per conto delle sue strutture provinciali (APA) se accreditate presso la BDE;
h) l'UNIRE;
i) l'AGEA quale responsabile dell'applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento CE 796/2004 e s.m. e i. e del coordinamento e della gestione del SIAN;
j) il Centro servizi nazionale (CSN) istituito con decreto del Ministro della sanita' del 2 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2001) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» quale responsabile del coordinamento e della gestione della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute;
k) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
l) il Ministero delle politiche agricole alimentarti e forestali ed il Ministero della salute.
4. L'anagrafe degli equidi si basa:
a) sulle dichiarazioni del proprietario degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione;
b) sulla registrazione degli eventi nella BDE, da realizzarsi nei tempi e modalita' stabiliti dal presente decreto;
c) sulla certificazione da parte dell'UNIRE dell'iscrizione del capo nella BDE mediante l'emissione del passaporto, da parte delle ANA e dalla stessa UNIRE, per gli equidi registrati, e da parte delle APA, per tutti gli altri equidi.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1 e di controllo, l'UNIRE assicura l'accesso alla BDE e l'acquisizione di ogni informazione ritenuta utile dalle autorita' competenti.
 
Art. 3
Identificazione degli equidi

1. Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto.
2. Gli equidi sono identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine e' posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n. 504 art. 7 paragrafo 1. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorita' competente.
3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformita' con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione sono considerati rispettivamente identificati in conformita' con il presente decreto. Detti equidi devono essere in ogni caso registrati in BDE secondo le modalita' del manuale operativo entro il 30 aprile 2010.
4. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della commissione devono essere identificati prima di qualsiasi loro spostamento e comunque inderogabilmente entro il 30 aprile 2010 secondo quanto previsto dal presente decreto.
5. Gli equidi importati permanentemente provenienti da Paesi terzi devono essere identificati entro trenta giorni dalla data di ultimazione della procedura doganale di cui all'art. 4, paragrafo 16, lettera a) del regolamento (CE) n. 2913/92 ed in ogni caso prima di lasciare l'allevamento stesso.
6. Nel caso l'importazione temporanea di un cavallo registrato sia trasformata in importazione definitiva in conformita' con l'art. 19 (iii) della direttiva n. 90/426/CEE l'animale sara' identificato in conformita' con il presente decreto prima di essere rilasciato per la libera circolazione.
7. Quando un equide di cui al paragrafo 5 e' accompagnato da documenti non conformi o mancanti di alcune informazioni prescritte dal presente decreto, l'UNIRE, le ANA o l'AIA ognuno per le rispettive competenze provvedono a:
a) completare tali documenti in modo da renderli conformi alle prescrizioni del presente decreto;
b) registrare i dati dell'identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella BDE.
8. Quando i documenti che accompagnano gli equidi di cui al paragrafo 5 non possono essere modificati in modo da risultare conformi alle prescrizioni del presente decreto, essi non sono considerati validi ai fini dell'identificazione a norma del presente decreto. In questo caso i documenti devono essere restituiti all'organismo emittente e gli equidi sono identificati ai sensi del presente decreto. L'evento e' registrato nella BDE.
9. Prima dell'identificazione mediante l'inserimento del dispositivo elettronico va verificata:
a) la presenza potenziale di altro contrassegno elettronico per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere transponder HDX e FDX-B almeno quando il lettore e' in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui e' solitamente impiantato il trasponder;
b) eventuali segni clinici indicanti che un trasponder precedentemente impiantato e' stato rimosso per via chirurgica;
c) eventuali altri marchi apposti sull'animale in conformita' dell'art. 12, paragrafo 3 lettera b) del regolamento (CE) n. 504/2008 della commissione del 6 giugno 2008.
10. Per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di eta' e con la stella dentaria degli incisivi laterali decidui visibile, e che non sono destinati ne' a scambi intracomunitari ne' all'esportazione verso Paesi terzi, e' autorizzato, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui agli articoli 4 e 5, un mezzo di identificazione semplificato definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 per il loro trasporto diretto dall'azienda di nascita al macello.
11. Tutti gli allevamenti di equidi entro il 31 dicembre 2009 devono dotarsi del registro di carico e scarico di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e mantenerlo aggiornato entro sette giorni dal verificarsi dell'evento secondo le modalita' del manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 
Art. 4
Sistemi di identificazione

1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standard ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalita' stabilite dal manuale operativo.
2. I sistemi di identificazione apposti sugli animali non possono essere tolti, sostituiti o reimpiantati. In caso di permanente illeggibilita' del dispositivo elettronico questo deve essere reimpiantato secondo la procedura prevista dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 
Art. 5
Documento di identificazione

1. Tutti gli equidi sono dotati del documento identificativo denominato passaporto rilasciato dall'UNIRE, tramite le ANA e la stessa UNIRE per gli equidi registrati e le APA per tutti gli altri equidi.
2. Il passaporto deve essere conforme e contenere le informazioni previste, compresa l'eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano, come definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. Il passaporto e' emesso a seguito della identificazione del soggetto e dell'acquisizione, per i soli equidi registrati, del certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, disciplina della riproduzione animale.
4. Il passaporto deve accompagnare gli animali in ogni loro spostamento, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n. 504/2008 art. 13 paragrafo 2.
5. In caso di cessione dell'equide, a qualsiasi titolo, il documento di identificazione relativo all'animale deve essere consegnato al nuovo proprietario.
6. I criteri e le modalita' per il rilascio, a complemento del documento d'identificazione previsto all'art. 3, comma 1, di un documento elettronico (smart card) contenente tutte le informazioni dello stesso documento d'identificazione (passaporto), saranno definiti nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
 
Art. 6
Banca dati degli equidi

1. La BDE gestita dall'UNIRE, e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge del 1 agosto 2003, n. 200 e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2005 e garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dell'art. 8 della medesima legge n. 200/2003.
2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'art. 18, da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del proprietario o del detentore al fine di garantire l'interoperabilita' della BDE con il SIAN.
 
Art. 7
Registrazione dell'azienda

1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b), in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche. Ogni variazione relativa all'azienda deve essere comunicata al servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni dall'evento.
2. Il servizio veterinario competente per territorio, a partire dalla data dell'attivazione della BDE di cui al presente decreto, continua a registrare direttamente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (in seguito BDN), secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, le aziende di nuova attivazione nonche' ogni variazione relativa a ciascun codice aziendale anche gia' assegnato. La BDN con le modalita' definite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, attiva servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa con la BDE per la condivisione di dette informazioni.
 
Art. 8
Emissione passaporto

1. Entro sette giorni dalla nascita dell'equide, ed in ogni caso prima che esso lasci l'allevamento, il proprietario comunica l'evento all'Associazione provinciale allevatori (APA) utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2. Per gli equidi registrati l'evento e' comunicato all'ANA o all'UNIRE che gestisce il competente libro genealogico o registro anagrafico.
2. Nei termini di cui al precedente art. 3 l'APA provvede secondo le modalita' di cui al manuale operativo a:
a) identificare l'equide verificando, per i soli equidi registrati, il certificato di intervento fecondativo (CIF);
b) raccogliere l'eventuale dichiarazione di esclusione dalla destinazione finale dell'equide al consumo umano prevista nel Capitolo IX;
c) impiantare il dispositivo elettronico d'identificazione individuale.
3. Nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei termini di cui al precedente art. 3 e non a seguito della madre, dovra' essere identificato secondo la procedura prevista al precedente comma 2.
4. L'APA entro dieci giorni dall'identificazione provvede a:
a) inserire i dati raccolti nella BDE;
b) stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
c) conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.
5. Per gli equidi registrati l'operativita' prevista ai commi 2 e 3 puo' essere assicurata dalle Associazioni Nazionali Allevatori e dalla stessa UNIRE.
6. Le spese per l'identificazione dell'equide ed il rilascio del passaporto sono a carico del proprietario dell'equide.
 
Art. 9
Obblighi del proprietario

1. Il proprietario degli equidi deve tenere debitamente aggiornato il registro di carico e scarico secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo previsto dall'art. 6, comma 2 e comunque entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il proprietario, inoltre:
a) invia la denuncia di nascita alle competenti autorita' entro sette giorni dall' evento;
b) provvede ad apporre la propria firma negli appositi spazi previsti sul passaporto;
c) dichiara la eventuale esclusione dal consumo umano dell'equide al momento dell'identificazione individuale. Tale dichiarazione e' riportata sul documento d'identificazione dell'animale;
d) comunica all'APA o all'UNIRE, entro sette giorni dall'evento, il passaggio di proprieta' dell'equide utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. In caso di morte o di abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, il proprietario entro tre giorni:
a) comunica l'evento all'APA o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale e' riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale;
b) consegna il documento d'identificazione dell'animale all'APA o all'UNIRE;
c) garantisce ove possibile l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico e comunque la sua distruzione.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'APA o l'UNIRE:
a) aggiornano la BDE entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione dell'evento;
b) annulla e conserva il documento d'identificazione (passaporto) dell'equide morto o abbattuto in luogo diverso dal macello per almeno 3 anni.
5. In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario:
a) comunica l'evento all'APA competente per territorio o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale dell'equide;
b) consegna all'APA o all'UNIRE il documento d'identificazione dell'equide smarrito o sottratto, che provvederanno in modo analogo a quanto disposto al comma 4.
6. In caso di smarrimento o furto del passaporto, il proprietario entro sette giorni:
a) comunica l'evento per iscritto all'APA, all'ANA o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2 e allegando copia della denuncia presentata alle autorita' di polizia, sulla quale deve essere riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione dell'equide.
7. Nel caso di cui al comma 6, l'APA, l'ANA o l'UNIRE:
a) aggiornano la banca dati degli equidi;
b) qualora l'identita' dell'animale sia accertata tramite la verifica del dispositivo elettronico d'identificazione individuale e corrisponda a quanto presente nella banca dati, rilascia un documento d'identificazione sostitutivo contrassegnato dalla dicitura «DUPLICATO», che deve riportare il medesimo codice microchip originariamente assegnato all'equide. Nei casi di equidi registrati, privi di transponder ovvero con transponder illeggibile, l'identita' dell'animale potra' essere accertata attraverso le eventuali procedure alternative previste dal competente libro genealogico o registro anagrafico.
In questo caso l'equide e' classificato nella parte II della sezione IX del duplicato di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
In deroga al precedente paragrafo, qualora il detentore/proprietario possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima della ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento farmacologico, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano puo' essere sospeso per un periodo di sei mesi.
A tale scopo l'UNIRE, l'ANA o l'APA appongono la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.
In tutti i casi, le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la classificazione dell'equide nella sezione IX sono riportate nella BDE.
c) qualora i controlli di cui alla lettera b) non permettano di accertare l'identita' dell'animale, l'equide deve essere comunque identificato ai sensi del presente decreto e il nuovo documento d'identificazione individuale emesso sara' contrassegnato come «passaporto sostitutivo».
In questo caso l'equide e' inderogabilmente classificato nella parte II della sezione IX del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.
Le informazioni contenute nel passaporto sostitutivo rilasciato, lo status di registrazione dell'equide e la classificazione dell'equide nella sezione IX devono essere registrati nella BDE.
8. Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato e' tenuto a darne comunicazione alle competenti autorita' entro sette giorni dall'evento.
9. Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario od il detentore se delegato e' tenuto a darne comunicazione alle competenti autorita' entro 7 giorni dall'evento.
10. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il proprietario deve osservare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici e i connessi obblighi di registrazione anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario oltre che in caso di morte o di abbattimento degli equidi.
11. Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto puo' delegare con atto formale un detentore.
 
Art. 10
Obblighi dei titolari degli stabilimenti di macellazione

1. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione accerta che ogni equide introdotto sia provvisto del passaporto e che sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'equide, cosi' come riportato nel medesimo passaporto, e che l'animale non risulti escluso dalla produzione alimentare.
2. Il titolare o il responsabile dello stabilimento di macellazione autorizzato alla macellazione degli equidi provvede a:
a) registrarsi, preventivamente, nella BDN, qualora non sia stato gia' registrato nella stessa;
b) munirsi di apposita apparecchiatura che consenta la lettura dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi;
c) verificare, ad esclusione degli equidi da macello provenienti dall'estero, la congruenza delle informazioni presenti sul passaporto e quelle registrate in BDE;
d) comunicare alla BDN, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative a tutti gli equidi macellati, secondo le modalita' definite nel manuale operativo;
e) garantire, sotto il controllo del veterinario ufficiale, l'espianto dei dispositivi di identificazione elettronica degli equidi macellati. Nel manuale operativo sono stabilite le modalita' di distruzione o conservazione dei dispositivi recuperati, fermo restando in ogni caso il divieto del loro riutilizzo.
3. La BDN con le modalita' definite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, attiva servizi di interoperabilita' e cooperazione applicativa con la BDE per la condivisione di dette informazioni.
4. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono stabiliti gli obblighi e le prescrizioni sanitarie che il responsabile dello stabilimento di macellazione e il veterinario ufficiale devono osservare nel caso di macellazione degli equidi.
 
Art. 11
Scambi di equidi da Paesi comunitari

1. Gli equidi, introdotti in Italia da un altro Stato membro dell'Unione europea mantengono il documento d'identificazione rilasciato dalle autorita' dello Stato di provenienza.
2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto, entro sette giorni dell'arrivo in azienda, attraverso l'UNIRE, l'ANA o l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. L'UNIRE, l'ANA o l'APA entro trenta giorni lavorativi provvedono all'inserimento dei dati nella BDE.
4. Gli equidi da macello di cui al comma 1, introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE ad eccezione delle informazioni relative alla macellazione.
5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
6. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Stati membri della UE, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
 
Art. 12
Importazione di equidi da Paesi terzi

1. Gli equidi importati permanentemente in Italia da un Paese terzo devono essere provvisti del documento di identificazione individuale conforme alle disposizioni comunitarie e nel caso di mancanza di un dispositivo elettronico di identificazione, deve essere apposto loro un dispositivo individuale d'identificazione elettronica da parte dell'APA o dall'UNIRE, secondo le modalita' e i termini stabiliti dal presente decreto, nell'azienda di prima destinazione presso cui sono introdotti.
2. Il proprietario dell'allevamento di prima destinazione presso cui sono introdotti gli equidi di cui al comma 1, deve provvedere anche per tali equidi ad assolvere agli obblighi stabiliti dal presente decreto, entro sette giorni dell'arrivo in azienda, attraverso l'UNIRE, l'ANA o l'APA secondo le procedure stabilite nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. L'UNIRE, l'ANA o l'APA entro trenta giorni lavorativi provvedono all'inserimento dei dati nella BDE.
4. Gli equidi, importati per essere destinati direttamente al macello, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE. E' fatto comunque salvo l'obbligo dell'inserimento delle informazioni relative alla macellazione in BDN.
5. Gli equidi di cui al comma 1, introdotti temporaneamente nel territorio ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali, sono esclusi dagli obblighi di registrazione nella BDE.
6. Con il decreto del Ministro della salute, previsto all'art. 1, comma 2, sono fissati, in correlazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche, gli obblighi e le prescrizioni sanitarie per gli equidi introdotti nel territorio nazionale in provenienza da Paesi terzi, anche con riguardo alla loro destinazione o meno alla produzione alimentare in base alla dichiarazione resa dal proprietario degli animali.
 
Art. 13
Compiti delle APA accreditate

1. Ogni APA:
a) e' connessa alla BDE, secondo modalita' definite nel manuale operativo;
b) rilascia e vidima il documento d'identificazione individuale dell'equide;
c) e' responsabile, per le operazioni da essa svolte, dell'identificazione e registrazione degli animali nella BDE secondo le modalita' riportate nel manuale operativo;
d) registra nella BDE le informazioni relative alle nascite e alle morti, alla dichiarazione di destinazione finale, alle movimentazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi;
e) registra nella BDE il furto e lo smarrimento di animali, dei passaporti e dei microchip;
f) stampa da sistema e rilascia il passaporto nonche' stampa e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'evento.
 
Art. 14
Compiti del servizio veterinario delle AASSLL

1. Ogni servizio veterinario delle aziende sanitarie:
a) e' connesso alla BDE secondo modalita' definite dal manuale operativo;
b) mette a disposizione della BDE e registra ed aggiorna nella stessa banca dati, per il tramite della BDN, le informazioni relative alle aziende, secondo le modalita' previste dal manuale operativo;
c) utilizza i dati contenuti nella BDE per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari;
d) verifica e controlla i registri di carico e scarico e il sistema di identificazione e registrazione degli equidi applicato nell'azienda.
 
Art. 15
Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome sono connesse alla banca dati degli equidi che deve assicurare il collegamento anche ai fini di controllo sanitario da parte dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. La vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto viene svolta dalle Regioni e dalle Province Autonome sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 16
Compiti dell'UNIRE

1. L'UNIRE:
a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e degli equidi prevista dal presente decreto e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) accredita le APA e le ANA ai fini del presente decreto;
c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dalla struttura accreditata sospende o revoca l'accreditamento della predetta struttura;
d) comunica alle Regioni e Province autonome l'elenco delle strutture accreditate;
e) garantisce l'accesso alla BDE attraverso specifici servizi, ai fini dei controlli di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle ASL, all'AGEA, conformemente alle disposizioni contenute nel manuale operativo;
f) garantisce, ai sensi della legge n. 200/2003, l'operativita' delle APA e ANA di raccolta e aggiornamento dei dati mediante un monitoraggio costante;
g) trasmette annualmente una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della salute ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo stato della BDE.
 
Art. 17
Dati disponibili in BDE

1. La BDE contiene e rende disponibili almeno i seguenti dati:
a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
I. codice aziendale in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
II. codice fiscale del proprietario;
III. codice fiscale del detentore;
IV. finalita' dell'allevamento;
V. eventuale iscrizione ai libri genealogici di razza;
b) identificativo individuale degli equidi:
I. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale se presente;
II. data di apposizione dell'identificativo elettronico, se disponibile;
III. Codice UELN;
IV. numero del passaporto;
V. data di rilascio del passaporto e di eventuale modifica;
VI. nome dell'equide;
VII. data di nascita nota o stimata;
VIII. Paese di nascita, se noto;
IX. mantello;
X. sesso;
XI. specie;
XII. razza (per equidi registrati);
XIII. data di entrata in allevamento;
XIV. presenza/assenza del CIF;
XV. codice del libro genealogico di iscrizione;
XVI. eventuale dichiarazione di esclusione dal consumo umano;
c) movimenti intercorsi nella vita di un equide previsti dal manuale operativo:
I. data di uscita dall'allevamento;
II. tipologia di uscita;
III. allevamento di destinazione ovvero stabilimento di macellazione;
d) dati relativi alla morte di un equide:
I. data di morte;
e) dati relativi alla macellazione:
I. codice dello stabilimento di macellazione;
II. data di macellazione;
III. numero del dispositivo elettronico di identificazione individuale;
IV. codice UELN;
V. causa di eventuale macellazione su disposizione dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi;
f) anomalie rilevabili nella banca dati e codificate nel manuale operativo;
g) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate:
I. codice di identificazione dell'allevamento;
II. tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
h) eventuali sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' delle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto:
I. codice univoco dello stabilimento di macellazione;
II. tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
III. data della sanzione;
IV. tipo di sanzione;
V. importo della sanzione;
i) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate ed ad effetto anabolizzante di cui al decreto legislativo n. 158/2006 e s.m.e i., del decreto legislativo n. 193/2006 e s.m.e i. e del regolamento (CE) n. 1950/2006;
j) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorita' competenti, secondo quanto stabilito dal manuale operativo.
2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto dal presente decreto ovvero in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
 
Art. 18
Disposizioni finali

1. E' istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale un comitato tecnico di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario, un rappresentante del Ministero della salute, quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante dell'UNIRE, un rappresentante dell'AIA, un rappresentante dell'Agea.
2. Il comitato tecnico propone le modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica, e predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
4. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal giorno successivo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nelle more della approvazione del nuovo manuale operativo rimangono in vigore, per quanto applicabili, le norme previste nel manuale operativo approvato con decreto ministeriale 9 ottobre 2007.
6. Il decreto ministeriale del 5 maggio 2006 e' abrogato.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2009

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia
Il Ministro della salute
Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 139
 
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