Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2010 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilita' sismica della «Galleria Pavoncelli». (Ordinanza n. 3858). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilita' sismica della «Galleria Pavoncelli»; che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese; Considerata la situazione di rischio sismico in cui versa il canale principale dell'acquedotto del Sele - Calore, ed in particolare il tratto iniziale denominato «Galleria Pavoncelli»; Considerato che attraverso lo schema idrico Sele - Calore - Ofanto parte delle acque delle sorgenti di Caposele e di Cassano Irpino vengono convogliate in Puglia, Campania e Basilicata; Considerato che detto Canale Principale versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetusta' e sia perche' interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur gia' oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale denominato galleria Pavoncelli, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto; Ritenuto che il possibile verificarsi di nuovi eventi sismici potrebbe ingenerare il definitivo cedimento del canale, in particolare in corrispondenza della citata Galleria Pavoncelli, provocando l'interruzione dell'approvvigionamento idrico di ampie zone delle regioni Puglia, Campania e Basilicata interessando oltre un milione di cittadini, con i correlati pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria; Ravvisata la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a prevenire i pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza igienico-sanitaria di cui innanzi; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita l'intesa della regione Campania; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il prof. Ing. Roberto Sabatelli e' nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilita' sismica della «Galleria Pavoncelli» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2009 citato in premessa. 2. Il commissario delegato per le finalita' di cui al comma 1 provvede in particolare: alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli; alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. 3. Il Commissario delegato provvede all'immediato trasferimento delle opere e degli interventi ultimati di cui al comma 2, al soggetto gestore individuato dalla regione Puglia. 4. Al Commissario delegato e' riconosciuto un compenso annuo omnicomprensivo lordo pari allo 0.25% dell'importo delle opere da appaltare. |
| Art. 2
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale della collaborazione degli uffici statali, regionali e degli enti locali nonche' di un'apposita struttura di supporto, dal medesimo costituita composta da personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di dieci unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro quindici giorni dalla richiesta, nonche' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unita'. 2. Al personale comandato o distaccato di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 70 ore di lavoro straordinario, ovvero se appartenente alla carriera dirigenziale un'indennita' pari al 20% della retribuzione annua di posizione. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e' corrisposto un compenso lordo non superiore ad euro 24.000,00. 3. Agli oneri necessari per il funzionamento della struttura di cui al comma 1, si provvede a valere sul finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della presente ordinanza, e non potra', comunque, essere superiore annualmente all'1,3% dell'importo dei lavori e/o dei servizi da appaltare. |
| Art. 3
1. Il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 4. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere. |
| Art. 4
1. Al fine di assicurare un valido supporto per le attivita' da porre in essere per il superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' istituito un Comitato tecnico, con funzioni consultive, costituito da tre membri, il cui Presidente ed un componente designati dal Presidente della regione Puglia ed il terzo componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'attivita' dei componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 e' svolta a titolo gratuito. |
| Art. 5
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53. |
| Art. 6
1. Agli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, stimati in euro 95.000.000,00 si provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili rinvenienti da: Concessione ex Agensud n. 199/1988; delibera CIPE n. 138/2000; delibera CIPE n.148/2006; finanziamenti ex decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n.1090; legge n. 67/1988, art. 17, comma 38. 2. Le necessarie disponibilita' finanziarie affluiranno sulla contabilita' speciale n. 3919 aperta presso la Tesoreria provinciale di Roma della Banca d'Italia ed intestata al dott. Pierluigi Bove. 3. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 4 e 2, commi 1 e 2 si provvede con fondi di cui al comma 1 appositamente inseriti nei quadri economici dei vari progetti da porre in appalto. |
| Art. 7
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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