Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 15 marzo 2010 |
Modificazione della determina 13 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (Determinazione n. 1637/2010). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione AIFA 25 luglio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005, concernente tra l'altro l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali rimborsabili dal SSN; Vista la determinazione AIFA 13 gennaio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, riguardante l'aggiornamento della classificazione ai fini della fornitura dei medicinali gia' classificati in regime di fornitura OSP1 e OSP2; Visto il parere della CTS nella seduta del 23 e 24 febbraio 2010 con il quale sono stati forniti chiarimenti, anche ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 219/2006, e successive modificazioni, circa la prescrizione limitativa (L) che compare nella determina AIFA 13 gennaio 2010 (RRL o RNRL); Ritenuto necessario modificare l'allegato alla determina AIFA del 13 gennaio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010;
Determina:
Art. 1
L'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina sostituisce l'allegato alla determina AIFA del 13 gennaio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010. |
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Art. 2
I medicinali di cui all'allegato alla presente determina sono prescritti dai centri ospedalieri senza ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza. Nel caso di distribuzione territoriale in regime di non rimborsabilita', i medicinali, di cui all'allegato alla presente determina, sono vendibili al pubblico su prescrizione dei medici specialisti indicati nell'allegato stesso. |
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Art. 3
I medicinali, di cui all'allegato alla presente determina, possono essere dispensati fino alla scadenza del periodo di validita' indicata in etichetta. Gli stampati ed il confezionamento primario e secondario devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determina. |
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Art. 4
Nei casi in cui, per ragioni di spazio, per i medicinali soggetti a prescrizione limitativa l'indicazione degli specialisti sul confezionamento primario fosse di difficile applicazione, la dicitura da inserire deve riportare: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa.» o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalla specifica determina autorizzativa». |
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Art. 5
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 15 marzo 2010
Il direttore generale: Rasi |
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Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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