Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 febbraio 2010 |
Riconoscimento, al sig. Maraska Fatlum, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. |
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IL DIRIGENTE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza, in data 12 settembre 2007, con la quale il sig. Maraska Fatlum, nato a Shkoder (Albania) il 13 maggio 1968, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diplome», conseguito in data 10 luglio 1991, con n. 6451, presso l'Universita' di Tirana - facolta' di medicina, con sede a Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007; Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il sig. Maraska Fatlum e' risultato idoneo; Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in Albania, dal sig. Fatlum Hamza Maraska; Rilevato altresi' che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalita' dell'interessato risultano essere: Maraska Fatlum; Vista la certificazione rilasciata in data 29 dicembre 2009, prot. n. 5659, dal municipio di Shkoder (Albania), attestante che i nominativi Fatlum Hamza Maraska e Maraska Fatlum sono riferibili alla medesima persona; Vista la citata istanza in data 12 settembre 2007, nella quale l'interessato ha riportato come proprie generalita' le seguenti: Maraska (cognome) Fatlum (nome); Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplome», conseguito in data 10 luglio 1991, con n. 6451, presso l'Universita' di Tirana - facolta' di medicina, con sede a Tirana (Albania), dal sig. Fatlum Hamza Maraska, nato a Shkoder (Albania) il 13 maggio 1968, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. 2. Il dott. Maraska Fatlum e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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