Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2010 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 6 novembre 2009
Interventi agevolati per l'attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge n. 133/2008. (Deliberazione n.112/2009).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. «de minimis»);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 112/2008 che, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, modifica il decreto-legge 28 maggio 1982, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, la legge 20 ottobre 1990, n. 304 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e individua le iniziative ammesse ai benefici a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;
Considerato che il citato art. 6, oltre ad individuare specifiche iniziative, stabilisce, al comma 2, lettera c), che siano ammessi ai benefici altri interventi prioritari individuati e definiti da questo Comitato;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 6, che rinvia a una o piu' delibere di questo Comitato la determinazione dei termini, delle modalita' e delle condizioni degli interventi, delle attivita' e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonche' della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del citato Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni);
Tenuto conto che il predetto comma 3 prevede, altresi', che le suddette delibere vengano adottate su proposta del Ministro della sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;
Vista la nota n. 25364 del 5 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro, per il relativo esame di questo Comitato, uno schema di delibera concernente l'attuazione del richiamato art. 6, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 112/2008;
Tenuto conto che alla Societa' Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;
Considerata l'importanza di stimolare, salvaguardare e migliorare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri;
Ravvisata la necessita' di rendere operative le riforme al sistema di sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese di cui al richiamato art. 6;
Udita la proposta del Ministro dello sviluppo economico sulla quale viene acquisito il concerto del vice Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

Sono individuati i seguenti termini, modalita' e condizioni del nuovo intervento agevolativo ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133:
1. Il nuovo intervento e' volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidita' patrimoniale delle piccole e medie imprese (PMI) esportatrici per accrescere la loro capacita' di competere sui mercati esteri. L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.
2. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici come definite dalla normativa comunitaria in materia, che abbiano realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di Societa' per azioni (S.p.A.).
3. Il finanziamento e' concesso nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis». Il finanziamento non puo' comunque superare l'importo di 500.000 euro.
4. Ai fini della ammissione all'intervento, e' individuato un livello soglia di solidita' patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello e' ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attivita' immobilizzate nette) ed e' posto uguale a 0,65. L'obiettivo dell'intervento e' di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni, se dall'ultimo bilancio approvato risulta inferiore al livello soglia di 0,65, oppure di mantenere o superare il livello dell'indice, se dall'ultimo bilancio approvato risulta uguale o superiore al livello soglia di 0,65.
5. L'intervento e' previsto in due fasi:
a) la prima fase decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio dopo la data di decorrenza. Il finanziamento e' erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento e, per le imprese che non accedono alla seconda fase, e' rimborsato in unica soluzione entro tre mesi dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della prima fase, mentre gli interessi sono corrisposti semestralmente, dalla data di erogazione fino a detta scadenza. E' richiesta la fideiussione bancaria o equivalente se il livello dell'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtu' del quale e' stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, e' inferiore al livello soglia di 0,65. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia di 0,65, non e' richiesta la garanzia, purche' sia rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtu' del quale e' stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento. Se alla fine della prima fase le predette imprese, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione dell'indice di ingresso, sono tenute al rimborso del finanziamento al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria entro tre mesi dall'approvazione del bilancio del secondo esercizio della prima fase. Nei casi in cui la flessione di cui al periodo precedente e' contenuta nei limiti del 5% e purche' sia rispettato il livello soglia di 0,65, le imprese interessate possono, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto;
b) la seconda fase e' riservata alle PMI che raggiungono nella prima fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, come definiti nei punti che precedono. Essa decorre dalla fine della prima fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in cinque anni al tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purche' non inferiore allo 0,5% annuo. Qualora nel corso del predetto periodo di rimborso emerga, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, una riduzione dell'indice di copertura rispetto al valore di ingresso nella seconda fase, per il rimborso si applica il tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria fino al ripristino dell'indice di copertura di ingresso o, in alternativa, deve essere prestata fideiussione bancaria o equivalente a copertura dell'importo in essere, da ritirare al ripristino dell'indice di copertura di ingresso.
6. Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonche' quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni.
7. Per quanto concerne le funzioni di controllo, le attivita' e gli obblighi del gestore e la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo (cd. Comitato agevolazioni), si applicano i punti 2 e 3 dell'altra delibera all'odierno esame di questo Comitato, applicativa dell'art. 6, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 133/2008 citata nelle premesse.
8. Entro novanta giorni dalla data della presente delibera, il Comitato agevolazioni emana le delibere applicative ivi previste.
Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, foglio n. 1 Economia e finanze, registro n. 185
 
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