Gazzetta n. 67 del 22 marzo 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2010
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1). (Ordinanza n. 3860).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1)»;
Rilevato che l'organizzazione mondiale della sanita' in data 11 giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico alla fase 6, la piu' elevata e mai dichiarata precedentemente, corrispondente a «pandemia influenzale in atto»;
Rilevato che allo scopo di mettere in atto misure idonee a mitigare l'impatto derivante dalla diffusione in Italia della pandemia influenzale A(H1N1), sulla scorta delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del piano pandemico nazionale, e' stata adottata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009;
Dato atto che detta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798/2009 ha, tra l'altro, autorizzato il direttore generale della prevenzione sanitaria dell'allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a provvedere, con i poteri di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 anche esercitando diritti di prelazione gia' acquisiti presso produttori farmaceutici, ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura delle dosi di vaccino necessarie per assicurare la vaccinazione di almeno il quaranta per cento della popolazione italiana;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1)», con la quale sono state individuate le categorie di persone alle quali offrire la vaccinazione de qua;
Considerato l'attuale andamento epidemiologico dell'influenza pandemica A(H1N1) nel territorio della Repubblica italiana;
Considerato che pure a fronte della recente conferma, da parte dell'OMS, del livello 6 di allarme pandemico, le dosi di vaccino sino ad oggi acquisite dallo Stato costituiscono, in ogni caso, una riserva idonea a fronteggiare eventi epidemiologici connessi all'influenza A (H1N1), relativamente alla campagna di vaccinazione 2009/2010, avuto particolare riguardo ai risultati evidenziati dalla relazione del presidente dell'Istituto superiore di sanita' in data 16 marzo 2010, protocollo n. 201/10 COR-F, nella quale motivatamente si conclude che «il quantitativo di vaccini pandemici ancora disponibili nel nostro Paese (circa 8 milioni di dosi) e' piu' che sufficiente a limitare gli effetti negativi di un'eventuale, ulteriore circolazione di A/H1N1 2009 almeno sino all'inizio della prossima stagione influenzale»;
Considerato che la menzionata ricognizione dell'effettiva ed attuale situazione di fatto giustifica la parziale revoca e conseguente modificazione dell'efficacia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, n. 3798, nei termini indicati in dispositivo;
Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per procedere alla revoca parziale e conseguente modificazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009;
Rilevato, sotto un autonomo e diverso profilo, che la commissione affari sociali, sanita' e famiglia dell'assemblea del Consiglio d'Europa, nel gennaio 2010, ha aperto un'inchiesta in merito alle decisioni prese dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dagli stati membri, per fronteggiare il rischio della pandemia e che, a tal fine, e' previsto un rapporto da parte del relatore incaricato, Paul Flynn, entro la fine del mese di aprile 2010;
Sentito il Ministro della salute, che si e' espresso con nota dell'11 marzo 2010;

Dispone:

Art. 1

1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-quinquies, a parziale revoca e conseguente modificazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, con limitato riguardo alle esigenze relative alla stagione influenzale in corso, l'autorizzazione all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza e' rideterminata quantitativamente nella misura massima indicata nella nota dell'Istituto superiore della sanita' indicata in premessa.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e' autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali.
3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione a tutela degli interessi pubblici, anche all'esito dell'attivita' di inchiesta del Consiglio d'Europa citata in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 marzo 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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